Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22818 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.29/09/2017),  n. 22818

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17036/2014 proposto da:

M.M., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato UGO CARDOSI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI

76, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO LIBERATI, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1502/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/05/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. M.M. ha proposto ricorso per cassazione contro L.A. avverso la sentenza del 6 marzo 2014, con la quale la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello da lei proposto contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Roma il 22 febbraio 2006, la quale, previo rigetto della domanda riconvenzionale di accertamento dell’usucapione, aveva accolto – con condanna al pagamento della somma di Euro 103.832,60 oltre interessi dalla domanda al saldo – la domanda, proposta dal L. nei confronti di essa di essa ricorrente e della madre G.S., per ottenere il risarcimento del danno da indebita occupazione di un immobile di sua proprietà, che le convenute, con una scrittura privata di transazione del 12 gennaio 1998 si erano impegnate a rilasciare a far tempo dal febbraio del 2000.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimato.

3. Successivamente alla proposizione del ricorso è stata depositata procura notarile rilasciata ad altro difensore dal ricorrente.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1 e il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni, mentre le parti non hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. Il Collegio rileva che il ricorso non risulta notificato alla G., nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza impugnata.

Dovendosi supporre che la condanna al pagamento della somma in accoglimento della domanda principale, confermata secondo grado, sia stata disposta solidalmente, il litisconsorzio in sede di gravame sembra da ricondursi all’art. 332 c.p.c. e, poichè l’impugnazione è ormai preclusa alla G., non risulta necessario ordinare la notificazione del ricorso alla medesima. Ciò, comunque, anche considerando l’esito negativo del ricorso di cui di seguito si dirà.

2. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione dell’art. 112 c.p.c. – principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato – pronuncia ultrapetita o exrapetita”.

Vi si sostiene che la Corte d’Appello di Roma, “avrebbe accertato la sussistenza di un fatto mai dedotto dal L. (…), ossia una presunta accettazione da parte della M. delle decisioni prese dalla madre in sua vece con la scrittura privata del 12/01/1998” La Corte territoriale avrebbe implicitamente affermato che l’obbligazione di cui alla struttura “venne contratta dalla madre senza averne i poteri” e avrebbe presunto in capo alla M. “l’accettazione tacita degli effetti di quella decisione (…) ricorrendo all’istituto della ratifica dell’atto compiuto dal falsus procurator (art. 1399 c.c.)”. Questo accertamento risulterebbe “in contrasto con quanto dedotto dal L. in ogni suo scritto, laddove egli (avrebbe) fonda(to) la propria pretesa sul fatto che la scrittura (provenisse) direttamente dalla M.”.

In sostanza si imputa alla sentenza di avere d’ufficio rilevato l’esistenza di una ratifica senza che essa fosse stata allegata dall’attore.

2.1. Il motivo risulta manifestamente inammissibile sotto tre gradati profili.

In primo luogo, quanto vi si allega risulta fondato sia sulla scrittura privata del gennaio 1998, sia sulle prospettazioni che l’attore e le convenute avevano assunto costituendosi in giudizio, sia sul contenuto della decisione di primo grado, sia sulla prospettazione svolta con l’appello, che era stato proposto da entrambe le convenute.

Senonchè, riguardo alla scrittura e agli atti processuali da cui emergevano dette prospettazioni, non viene fornita – nell’illustrazione del motivo e nemmeno nella pregressa molto scarna esposizione del fatto – alcuna indicazione specifica, o tramite riproduzione diretta, o tramite riproduzione indiretta, con precisazione della parte del documento o dell’atto cui l’indiretta (mancante) riproduzione corrisponderebbe, si fornisce.

Nè i relativi atti vengono localizzati, non senza che si debba altresì rilevare che, quanto a quelli del L., si fa un generico riferimento “ad ogni suo scritto”.

In tal modo risulta violato l’art. 366 c.p.c., n. 6, norma che costituisce il precipitato normativo del c.d. principio di autosufficienza (Cass. n. 7455 del 2013, ex multis), atteso che quelle specificazioni avrebbero dovuto fornirsi secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, inaugurata da Cass. (ord.) n. 22308 del 2008 e Cass. sez. un. n. 28547 del 2008, e poi costantemente seguita.

2.2. Le carenze di individuazione contenutistica dei documenti e degli atti processuali, d’altro canto, rendono il motivo anche del tutto assertorio e privo del requisito della specificità, con ulteriore ragione di inammissibilità (alla stregua del principio di diritto di cui a Cass. n. 4741 del 2005, seguita da numerose conformi; principio ora, recentemente, ribadito da Cass. sez un. n. 7074 del 2017).

2.3. Ulteriormente il motivo risulta inammissibile, perchè non si correla alla motivazione della sentenza impugnata, atteso che essa esprime nelle ultime sei righe della pagina 2 e nelle prime dieci della pagina 3 una compiuta argomentazione, che è imperniata sull’asserto che nella sottoscrizione della scrittura la G. avesse agito quale mandataria della figlia, tanto che – a parte il residuo argomentare – si dice che la sottoscrizione della medesima risultava apposta “per se stessa e per conto della figlia” (e non, come si dice nell’esposizione del fatto, “per conto di M.M.”, il che, oltre ad evidenziare l’indispensabilità della lettura della scrittura, contraddice anche l’idea della ratifica, su cui si impernia il motivo).

Tanto costituisce ragione di inammissibilità alla stregua del principio di diritto già affermato da Cass. n. 359 del 205 e seguita da numerose conformi, ma ora ribadito da Cass. sez. un. nn. 16598 del 2016 e 7074 del 2017).

2.3. Il motivo è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Ciò, non senza che debba rilevarsi che, la questione astratta che esso poneva meritava l’esito di manifesta infondatezza indicato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni al punto 3.

3. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. – violazione dell’art. 1399 c.c.”, sostenendosi che la corte territoriale avrebbe affermato che la mancata sottoscrizione della scrittura da parte della ricorrente non era circostanza decisiva, “poichè l’atto risultava firmato dalla G. per suo conto e perciò doveva presumersi, in mancanza di una formale contestazione, una accettazione da parte della M. delle decisioni prese dalla madre”. In tal modo si deduce che la sentenza avrebbe male applicato l’art. 2729 c.c., in punto di requisiti della presunzione e si evocano Cass. n. 17535 del 2008 e 17457 del 2007.

3.1. Il motivo presenta sempre l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, dato che si fonda sulla scrittura e nuovamente sugli atti processuali dai quali si sarebbe dovuto desumere l’atteggiamento processuale delle parti, in funzione dell’apprezzamento della censura.

Inoltre, non si correla all’effettiva complessiva motivazione della sentenza impugnata quale risultante sempre dai righi delle pagine 2 e 3 indicate sopra a proposito dell’esame del primo motivo. In particolare, trascura il contenuto dei righi dal quarto al decimo della pagina 3, particolarmente quanto ai riferimenti alla presenza della M. alla sottoscrizione della scrittura ed alle altre circostanze colà indicate.

Il motivo è dichiarato inammissibile.

4. Con il terzo motivo si prospetta una violazione dell’art. 1399 c.c., comma 4, non solo in modo del tutto generico, con conseguente inammissibilità per ciò solo della censura, ma anche in modo assolutamente privo di pertinenza con la motivazione della sentenza, che non ha ragionato di ratifica, ma di mandato.

Tanto si rileva a prescindere dal pur condivisibile rilievo del Pubblico Ministero circa l’eccentricità dell’invocazione della norma.

5. Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 1388 c.c., assumendo che la scrittura era stata sottoscritta dalla G. “per conto dell’odierna ricorrente, ma non in nome della stessa”, onde non vi era stata spendita del nome della M., per cui il mandato sarebbe stato senza rappresentanza, con la conseguenza che la M. non sarebbe rimasta obbligata se non verso la madre.

5.1. Il motivo appare inammissibile, sempre per le già dette ragioni di inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6, che qui riguardano anche l’introduzione della questione nel giudizio di merito, basata, del resto, su risultanze fattuali.

Il motivo è anche manifestamente privo di fondamento in astratto, là dove all’espressione dell’agire soltanto “per conto” attribuisce automaticamente il valore di mancanza di spendita del nome del mandante.

Invero, il sottoscrivere “per conto di qualcuno” con espressa enunciazione in tal senso del nome di qualcuno o di un’espressione che lo identifica, deve considerarsi come spendita del suo nome e, quindi, come attività compiuta in sua rappresentanza, onde, se il mandato esista effettivamente, si è in presenza di mandato con rappresentanza. Nella specie, per come riferisce la sentenza impugnata la G. sottoscrisse “per se stessa e per conto della figlia” e, dunque, con quest’ultimo riferimento per conto della qui ricorrente.

Tanto è dirimente per ritenere l’esistenza di un agire con deduzione di un mandato con rappresentanza anche a prescindere dal rilievo che la stessa sentenza riferisce che la sottoscrizione della G. fu apposta in presenza della ricorrente.

6. L’inammissibilità di tutti i motivi determina quella del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro seimila, oltre duecento per esborsi, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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