Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22818 del 12/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 12/08/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 12/08/2021), n.22818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4263-2018 proposto da:

S.P., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIO MANGINO;

– ricorrente –

contro

ASSINEVE DI C.N.G. & C. S.N.C., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARINO BIN,

SARA VISCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 339/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/07/2017 R.G.N. 589/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– con sentenza del 17 luglio 2017, la Corte (l’appello di Torino, respingendo l’impugnazione proposta da S.P. nei confronti di Assineve s.n.c. di G. e N.C. & C., ha confermato la decisione di primo grado che, in parziale accoglimento del ricorso, aveva condannato la Assineve a corrispondere alla ricorrente, sua subagente, la somma di Euro 16.176,16, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla società, aveva condannato la S. a corrisponderle la somma di Euro 44.436,00 a titolo di risarcimento del danno da illecito concorrenziale;

– in particolare, il giudice di secondo grado, confermando l’iter argomentativo del Tribunale, aveva escluso la possibilità di ricomprendere, nell’ambito della provvigione del subagente, il CAV, compenso variabile ritenuto circoscritto ai rapporti fra Agente e Compagnia, ha reputato corretta la determinazione dell’indennità di preavviso come spettante alla ricorrente ex art. 1750 c.c., comma 3, nella misura di sei mesi complessivi, in ragione dell’anzianità conseguita, quella dell’indennità di fine rapporto, nonché, infine, quella adeguata alla liquidazione concernente la domanda riconvenzionale proposta, ritenuta fondata alla luce del ritenuto sviamento della clientela, in violazione dell’art. 2595 c.c.;

– per la cassazione della sentenza propone ricorso S.P., affidandolo a due motivi;

– resiste, con controricorso, l’Assineve s.n.c.;

– entrambe le parti hanno presentato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 1362,1363,1366,1370 e 1371 c.c., con riguardo al contratto di subagenzia intercorso fra le parti, allegandosi, in particolare, che il nuovo sistema di remunerazione concordato fra Unipol e i propri agenti con l’accordo programmatico del 3/11/2011, che comprendeva una parte variabile, denominata CAV, avrebbe dovuto estendersi anche ai subagenti in base ad una corretta interpretazione della volontà delle parti;

– il motivo è infondato e, pertanto, non può essere accolto;

– giova evidenziare, al riguardo, che l’interpretazione del regolamento contrattuale è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (sul punto, ex plurimis, Cass. n. 11254 del 10/05/2018);

– nel caso di specie nessuna violazione delle regole legali di ermeneutica appare commessa dal giudice di secondo grado il quale, muovendo dal dato letterale dell’accordo integrativo intercorso fra Unipol e i propri agenti, ed in particolare, del suo art. 7, secondo cui l’ambito di applicazione dello stesso è circoscritto agli agenti che abbiano accettato e aderito al nuovo mandato, conformemente a quanto ritenuto dal Tribunale, ha escluso, in difetto di qualsivoglia elemento di segno contrario addotto dalla parte ricorrente, che la pattuizione concernente il compenso variabile, prevista per l’agente, potesse essere estesa anche al subagente;

– in particolare, secondo quanto rilevato dalla Corte territoriale, l’allegato 8 bis sulla cui base veniva determinata la nuova aliquota provvigionale, come comunicato alla subagente in data 25/06/2012, prevedeva, quale remunerazione per il ramo RC Auto, la sola provvigione fissa del 7%, senza alcun riferimento al CAV;

– costituisce, d’altronde, insegnamento costante di questa Corte, ribadito di recente dalle Sezioni Unite (SU n. 34469 del 27/12/2019) il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità;

– nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia allegazione di segno contrario, parte ricorrente si limita a prospettare una diversa interpretazione del regolamento contrattuale intercorso fra Unipol e i propri agenti, in difetto di qualsivoglia riferimento alla posizione dei subagenti, talché sicuramente non implausibile appare la interpretazione offerta da entrambi i giudici di merito;

– con il secondo motivo di ricorso si censura la decisione impugnata per violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’onere della prova gravante su Assineve s.n.c. relativamente all’an ed al quantum della responsabilità della ricorrente per concorrenza sleale, nonché violazione degli artt. 2727,2729,1751 bis e 2598 c.c.;

– il motivo è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento;

– reiativamente, infatti, alla denunziata violazione dell’art. 2697 c.c., va premesso che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (ex plurimis, Sez. III, n. 15107/2013) la dogianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, essendo stata adeguatamente rispettata dal giudice di secondo grado la ripartizione dell’onere probatorio fra le parti;

– la Corte d’appello, infatti, ha valorizzato, nel rispetto altresì, delle disposizioni codicistiche in tema di prova presuntiva, in primo luogo la comunicazione inviata ai clienti da cui risultava che la S. avrebbe proseguito la propria attività di assicuratrice, comunicazione il cui mittente ” S. Ass.ni” aveva, come sede, la stessa sede della subagenzia, nonché le disdette relative alle polizze a carico della subagenzia, pari a 36 per i mesi agosto – ottobre 2014 e 490 fra il novembre 2014 e il luglio 2015, disdette, tutte inviate a mezzo raccomandata su moduli prestampati identici ed inoltrate tutte dal medesimo ufficio postale;

– l’accentuata sproporzione fra il numero di disdette antecedenti la cessazione del contratto di subagenzia e l’invio delle stesse in concomitanza con le relative scadenze – reputato indice del possesso da parte della S. degli elenchi e dei dati dei clienti relativi alle polizze dalla stessa stipulati – hanno fornito alla Corte territoriale ulteriore conferma del comportamento lesivo della concorrenza e causativo di illecito sviamento della clientela posto in essere dalla ricorrente;

– sulla base di tale ricostruzione la Corte ha quindi ritenuto adeguatamente dimostrato l’illecito sviamento della clientela, mentre, con riguardo al quantum, essa ha evidenziato come le doglianze della S. fossero del tutto generiche e corretta, invece, la base di calcolo di 23.000,00 Euro annui per 3,5 anni, sugli importi che sarebbero stati verosimilmente ritratti dalla convenuta se non vi fosse stato sviamento della clientela: tale importo è stato poi ridotto alla metà, in considerazione del carico fiscale, nonché del verificarsi di una percentuale stimata de118%dì disdette fisiologiche;

– nessun ulteriore elemento, di segno contrario, è stato addotto da parte ricorrente;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto;

– le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i pre s.sti processualì per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5.250,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021

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