Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22818 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.G., M.M., M.B., M.A.,

in proprio e quali eredi di M.C.; G.A.;

O.M.C., N.A., N.F., in proprio e quali

eredi di N.R.; V.V., D.A.;

rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al

ricorso, dall’Avv. Mario Cappelleri;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministero pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, con domicilio eletto negli Uffici di questa in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente e ricorrente in via incidentale –

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia in data 2 luglio

2015;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 22

settembre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Mario Cappelleri.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Corte d’appello di Perugia, con decreto in data 2 luglio 2015, ha dichiarato improponibile per intervenuta decadenza il ricorso per equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, presentato da B.G. e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe;

che la Corte d’appello ha rilevato che la sentenza penale conclusiva del giudizio presupposto, pronunciata ex art. 544 c.p.c., comma 3, è da ritenere passata in giudicato, ex art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c), per pacifica mancata impugnazione ad opera di alcuna delle parti, il 29 aprile 2013, sicchè il termine semestrale per la proposizione del ricorso per equa riparazione è venuto a scadere, tenendo conto della sospensione feriale dei termini, il 12 dicembre 2013, mentre il ricorso è stato proposto il 27 dicembre 2013;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello B.G. e gli altri litisconsorti hanno proposto ricorso, con atto notificato il 7 dicembre 2015, sulla base di due motivi, illustrati con memoria;

che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, sulla base di due mezzi, anch’essi illustrati con memoria.

Considerato che con il primo motivo del ricorso principale (violazione e falsa applicazione dell’art. 585 c.p.p., comma 1, in relazione all’art. 648 c.p.c., comma 2) si deduce che nella specie la data di irrevocabilità della sentenza emessa dal Tribunale penale di Civitavecchia andava individuata nel 15 maggio 2013, ovverosia 45 giorni dopo il visto della Procura Generale;

che con il secondo mezzo, posto in via subordinata, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 585 c.p.p., comma 1, in relazione all’art. 648 c.p.p., comma 2, sostenendosi che il termine di scadenza per l’impugnazione della sentenza penale da parte degli imputati sarebbe maturato il 10 maggio 2013, ovverosia 45 giorni dopo il termine di 60 giorni indicato dal giudice nel dispositivo della sentenza, che spirava il 26 marzo 2013;

che il primo motivo è fondato;

che, in tema di ragionevole durata del processo, il termine semestrale per proporre la richiesta di equo indennizzo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4 comincia a decorrere dal momento in cui è divenuta irrevocabile la decisione che ha concluso il procedimento della cui durata irragionevole ci si duole (Cass., Sez. 1, 13 luglio 2010, n. 16432);

che, nel caso di processo penale, il termine di cui al citato art. 4 inizia a decorrere dal momento in cui sono trascorsi i termini, previsti dall’art. 585 c.p.p., per impugnare la sentenza in parola, in quanto solo in quel momento quest’ultima decisione diviene irrevocabile ex art. 648 c.p.p., dovendosi anche tenere conto del principio di unicità del momento di decorrenza del termine ex art. 4 per tutte le parti del giudizio (Cass., Sez. 1, 12 gennaio 2007, n. 569);

che ai fini della irrevocabilità della decisione, occorre attendere, altresì, la scadenza del termine per l’impugnazione del procuratore generale presso la corte d’appello, decorrente dal giorno in cui gli è stato comunicato l’avviso di deposito con l’estratto della sentenza (Cass., Sez. 6-2, 7 febbraio 2013, n. 3027);

che, poichè nella specie la sentenza è stata emessa dal Tribunale di Civitavecchia in data 25 gennaio 2013 con motivazione riservata in sessanta giorni e depositata in cancelleria il 14 marzo 2013, e l’avviso di deposito è stato comunicato alla Procura generale presso la Corte d’appello in data 29 marzo 2013, l’irrevocabilità della sentenza si è verificata dopo 45 giorni, ossia il 13 maggio 2013;

che, pertanto, il ricorso per equa riparazione era tempestivo, essendo stato proposto il 27 dicembre 2013, nel rispetto del termine di decadenza di sei mesi, maggiorato del periodo (46 giorni) di sospensione feriale dei termini processuali;

che con i due motivi di ricorso incidentale (violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2) si prospetta l’erroneità del decreto impugnato là dove ha affermato l’applicabilità al caso di specie della sospensione dei termini per il periodo feriale al termine decadenziale L. n. 89 del 2001, ex art. 4;

che i motivi di ricorso incidentale sono infondati;

che, difatti, poichè fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (Cass., Sez. 6-2, 18 marzo 2016, n. 5423);

che il ricorso principale è accolto e quello incidentale rigettato;

che il decreto impugnato è cassato;

che, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione;

che il giudice del rinvio provvederà sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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