Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22817 del 29/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 20/04/2017, dep.29/09/2017),  n. 22817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1689/2015 proposto da:

D.B.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 19, presso lo studio dell’avvocato ALDO LUCIO LANIA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati DANIELA LANIA,

VIRGINIO AZZALINI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, D.B.F.;

– intimati –

nonchè da:

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore Dott.

V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MELORIA 52,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BEVIVINO, rappresentata e

difesa dall’avvocato EDOARDO PATINI giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

D.B.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6259/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso

chiedendo l’accoglimento, p.q.r., del ricorso principale e di quello

incidentale, con rinvio ad altra sezione di Corte d’appello di Roma.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.

Nel 1999 la curatela del fallimento

(OMISSIS)Rimovit – in bonis aveva edificato un capannone industriale a spese proprie, su un fondo di proprietà dei soci D.B.A. e R.T.;

– D.B.A. e gli eredi di R.T. (ovvero D.B.F. e V.) avevano alienato ad E.A., V.M. e D.M. il suddetto terreno ed il capannone ivi edificato, intascando il prezzo.

La curatela chiese pertanto la condanna dei soci alla “restituzione del prezzo della vendita” o della “somma di giustizia”.

2. Con sentenza 17 giugno 2004 n. 837 il Tribunale di Cassino rigettò la domanda.

3. La sentenza venne appellata dalla curatela; nel corso del giudizio di appello il processo venne dichiarato interrotto a causa della morte di D.B.A..

Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Roma accolse il gravame della curatela e condannò D.B.F. e D.B.V., in solido, al pagamento in favore della curatela di Euro 23.393,08.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da D.B.V., con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito la curatela con controricorso, e proposto altresì ricorso incidentale anch’esso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

1.1. Va preliminarmente rilevato come tra gli eredi del deceduto D.B.A. parrebbe rientrare anche B.M.G., cui il ricorso per la riassunzione del giudizio interrotto venne notificato in grado di appello, sebbene la stessa non compaia nell’epigrafe della sentenza d’appello, e neppure nel suo dispositivo.

Alla suddetta B.M.G. il ricorso principale per cassazione non risulta essere stato notificato; tuttavia tale omissione è stata sanata dalla notifica alla stessa B.M.G. del ricorso incidentale: quest’ultimo, infatti, ha contenuto sostanzialmente adesivo a quello del ricorso principale per ciò che concerne la sua posizione, e pertanto è stato di per sè idoneo a renderla parte del presente giudizio.

2. Il primo motivo del ricorso principale.

Col primo motivo la ricorrente principale D.B.V. lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deduce che nel grado di appello, nel quale era stata citata in proprio, era rimasta contumace; e che dopo l’interruzione del processo a causa della morte di D.B.A., l’atto di riassunzione del giudizio, a lei indirizzato in quanto successore del defunto, le era stato notificato presso l’avvocato nel cui studio aveva eletto domicilio per il giudizio di primo grado. Tale notifica, pertanto, doveva ritenersi inesistente o nulla.

2.2. Il motivo è fondato.

Risulta infatti dagli atti che l’atto di riassunzione del giudizio d’appello venne notificato su istanza della curatela a D.B.V. nel domicilio da questa eletto, per il giudizio di primo grado, presso l’avvocato Giancarlo Mignanelli, in via Benedetto Croce n. 3, a Cassino.

Tale notificazione fu tuttavia irrituale, in quanto compiuta nel corso del giudizio di appello, nel quale la destinataria rimase contumace. La notificazione, pertanto, si sarebbe dovuta compiere nei confronti della parte personalmente e nella sua residenza o domicilio, non nel domicilio eletto presso l’avvocato nominato per il primo grado di giudizio.

La nullità della notificazione ha comportato ovviamente la nullità derivata del successivo iter processuale.

3. Il secondo motivo del ricorso principale.

3.1. Anche col secondo motivo di ricorso la ricorrente principale lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deduce che D.B.A., morendo, lasciò quali eredi, oltre i due figli ( F. e V.), anche la seconda moglie, B.M.G.. Soggiunte tuttavia che la Corte d’appello, nell’accogliere la domanda originariamente proposta dalla curatela nei confronti di D.B.A., non ha adottato alcuna statuizione nei confronti di B.M.G., sicchè delle due l’una:

– se l’atto di riassunzione del giudizio interrotto era stato notificato ritualmente alla suddetta B.M.G., la sentenza sarebbe viziata per omessa pronuncia;

– se, invece, l’atto di riassunzione del giudizio interrotto non le era stato notificato, la sentenza sarebbe viziata per mancata integrazione necessaria del contraddittorio.

3.3. Il motivo è fondato.

Non è in contestazione tra le parti che B.M.G. fosse uno degli eredi di D.B.A.. Alla stessa, inoltre, venne ritualmente notificato il ricorso per la riassunzione del giudizio interrotto, in data 28 gennaio 2013.

La sentenza impugnata, tuttavia, oltre a non indicare B.M.G. nell’epigrafe della sentenza (il che avrebbe potuto costituire anche un mero errore materiale), non ha adottato nei confronti della stessa alcuna statuizione: nè di accoglimento, nè di rigetto. Il che impedisce di ritenere la sentenza affetta da un errore materiale, in quanto questa totale omissione non consente di stabilire in che modo la Corte d’appello intendesse provvedere sulla domanda proposta dalla curatela nei confronti della suddetta erede.

4. Il ricorso incidentale.

4.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale, la curatela formula una censura analoga a quella contenuta nel secondo motivo del ricorso principale (l’omessa pronuncia nei confronti di B.M.G.).

4.2. Il motivo tuttavia, prima che assorbito, deve dichiararsi inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, per mancanza dell’esposizione del fatto.

E’ infatti pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che il ricorso incidentale debba contenere a pena di inammissibilità le indicazioni prescritte dall’art. 366 c.p.c., a nulla rilevando che lo svolgimento del processo sia già contenuto del ricorso principale (ex multis, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 76 del 08/01/2010, secondo cui “il controricorso, avendo la sola funzione di contrastare l’impugnazione altrui, non necessita dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, potendo richiamarsi a quanto già esposto nel ricorso principale; tuttavia, quando detto atto racchiuda anche un ricorso incidentale deve contenere, in ragione della sua autonomia rispetto al ricorso principale, l’esposizione sommaria dei fatti della causa ai sensi del combinato disposto dell’art. 371 c.p.c., comma 3 e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. Ne consegue che il ricorso incidentale è inammissibile tutte le volte in cui si limiti ad un mero rinvio all’esposizione del fatto contenuta nel ricorso principale, potendo il requisito imposto dal citato art. 366, reputarsi sussistente solo quando, nel contesto dell’atto di impugnazione, si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti”).

5. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

 

la Corte di Cassazione:

(-) accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

(-) dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA