Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22817 del 20/10/2020
Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 19/02/2019, dep. 20/10/2020), n.22817
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26037/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Dometic Italy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Piemonte n. 939/31/14, depositata il 22 luglio 2014.
Udita la relazione svolta nelle camere di consiglio del 19 febbraio
2019 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. con sentenza n. 939/31/14 del 22/07/2014 la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 20/01/12 della Commissione tributaria provinciale di Torino (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso della Dometic s.p.a., poi incorporata nella Dometic Italy s.p.a., avverso il diniego parziale di rimborso dell’IVA relativa agli anni d’imposta 2003-2005;
1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata, oltre che dal ricorso introduttivo, la vicenda trae origine dal mancato riconoscimento del rimborso dell’IVA relativa a costi derivanti dall’impiego di autovetture d’impresa (acquisto dei veicoli, manutenzione e carburante);
1.2. la CTR respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che con riferimento all’inerenza dei costi di acquisto e manutenzione delle autovetture, dovevano ritenersi “sufficientemente probanti, in virtù della loro varietà ed analiticità, le schede carburanti e le spese per pedaggi autostradali prodotte in giudizio, documenti attestanti l’utilizzo dei veicoli di cui sopra nell’attività di impresa”;
2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
3. Dometic Italy s.p.a. non si costituiva in giudizio, restando pertanto intimata.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. 15 settembre 2006, n. 258, art. 1, conv. con modif. nella L. 10 novembre 2006, n. 278, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la CTR avrebbe erroneamente riconosciuto il diritto al rimborso in favore della società contribuente sebbene l’istanza non fosse corredata, a norma di legge, da idonea documentazione probatoria;
2. con il secondo motivo viene riproposta la medesima censura sotto la veste dell’omessa motivazione su di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
3. i due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto avente contenuto sostanzialmente analogo, sono inammissibili;
3.1. a parte ogni questione sull’effettiva applicabilità del D.L. n. 258 del 2006, art. 1 (e dei requisiti formali ivi previsti) al caso di specie, che riguarda una istanza di rimborso analitica inoltrata prima dell’entrata in vigore del menzionato decreto (l’istanza risulta spedita il 12/09/2006, mentre il decreto è entrato in vigore il 14/09/2006), va evidenziato che la difesa erariale mira – sotto la veste della violazione delle norme relative alla ripartizione dell’onere probatorio – ad ottenere una inammissibile rivalutazione del merito della controversia;
3.2. dire, infatti, che la documentazione prodotta dalla Dometic Italy s.p.a. sia insufficiente a provare il buon diritto della stessa ad ottenere il rimborso non significa certo discutere della ripartizione dell’onere probatorio, pacificamente gravante sulla società contribuente, ma significa censurare la motivazione del giudice di appello; e analogamente può ritenersi con riguardo alla censura di contraddittoria motivazione;
3.3. nè, del resto, la censura motivazionale, pure proposta con il secondo motivo, può avere migliore sorte: “essendo stato il ricorso in appello depositato in data 23/10/2012, trova applicazione l’art. 348 ter c.p.c.,, comma 5, che esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5 la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; Cass. n. 26860 del 18/12/2014; Cass. n. 24909 del 09/12/2015; Cass. n. 11439 del 11/05/2018);
4. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla per le spese in ragione della mancata costituzione della società contribuente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020