Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22816 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 19/02/2019, dep. 20/10/2020), n.22816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13869/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

ESI Immobiliare s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Lucrezio Caro n.

62, presso lo studio dell’avv. Fioravante Carletti, rappresentato e

difeso dall’avv. Enrico Allegro giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 43/40/10, depositata il 30 marzo 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio

2019 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 43/40/10 del 30/03/2010 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 362/23/07 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva parzialmente accolto il ricorso del sig. R.G., all’epoca legale rappresentante della Impra s.r.l. in liquidazione, avverso una cartella di pagamento per IRPEG, IRAP e IVA, relative all’anno d’imposta 2002;

1.1. dagli atti di causa emerge che la cartella di pagamento impugnata era stata annullata dalla CTP con riferimento agli importi richiesti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex artt. 36 bis e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis in ragione dell’intervenuto condono della L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 9 bis e dell’accoglimento del ricorso presentato avverso l’istanza di diniego;

1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate evidenziando che: a) il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato proposto dal sig. R.G. in proprio; b) la sentenza della CTP era stata pronunciata nei confronti del sig. R. in proprio, “erroneamente indicato quale legale rappresentante di Impra Spa nello svolgimento del processo”; c) l’appello era stato proposto dall’Ufficio nei confronti della Impra s.r.l. in liquidazione, che era soggetto diverso da quello nei cui confronti era stata pronunciata la sentenza di primo grado, con conseguente sua carenza di legittimazione passiva ed inammissibilità dell’appello;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, e notificato a ESI Immobiliare s.r.l., la quale resisteva con controricorso;

3. con ordinanza resa all’udienza del 21/02/2018 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, assegnando alle parti termine di sessanta giorni per dedurre in ordine alla legittimazione passiva di ESI Immobiliare s.r.l.;

4. con memoria datata 15/10/2018 la difesa erariale produceva visura storica di Impra s.r.l. in liquidazione, dalla quale si evinceva che ESI Immobiliare s.r.l. era socia unica di Impra s.r.l. e che quest’ultima società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 26/07/2010.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, nn. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando il difetto sia della concisa esposizione dello svolgimento del processo sia delle richieste delle parti;

2. con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione del giudicato interno, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando che la CTP ha implicitamente risolto la questione della legittimazione attiva della Impra s.r.l., pronunciandosi nel merito della domanda, questione che non può essere nuovamente rilevata dalla CTR perchè ormai coperta da giudicato;

3. con il terzo motivo di ricorso si formula la medesima censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

4. con il quarto motivo di ricorso si deduce insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidenziandosi che la CTR, senza motivare sul punto, aveva escluso che il sig. R.G. fosse legale rappresentante della Impra s.r.l. e che agisse nella spiegata qualità;

5. con il quinto motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione del divieto di bis in idem (art. 2909 c.c.) e della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che la CTR, con sentenza n. 11/18/09, aveva dichiarato legittimo il diniego di condono opposto dall’Ufficio sull’istanza presentata dalla Impra s.r.l.;

6. vanno preliminarmente esaminati il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali l’Agenzia delle entrate afferma, sotto diversi profili: a) che la questione della legittimazione di Impra s.r.l. (attiva in primo grado e passiva in secondo grado) sarebbe coperta da giudicato, in quanto la CTP ha pronunciato nel merito nei confronti della società; b) che R. ha agito non già in proprio, ma nella qualità di legale rappresentante di Impra s.r.l.;

6.1. in proposito giova evidenziare che la CTR ha sostenuto esattamente il contrario di quanto affermato dall’Agenzia delle entrate e, cioè che la sentenza di primo grado è stata proposta nei confronti di R., il quale ha agito in proprio e non nella qualità di legale rappresentante di Impra s.r.l.;

6.2. la questione può essere risolta alla luce dell’esame degli atti processuali, consentito a questa Corte in relazione in ragione della natura del vizio denunciato con il secondo motivo;

6.2.1. orbene, dall’esame del fascicolo processuale si evince che: a) la cartella di pagamento impugnata è stata notificata ad Impra s.r.l.; b) il ricorso in primo grado è stato effettivamente proposto da R.G. in proprio (e non già n. q. di legale rappresentante di Impra s.r.l.); c) tuttavia, la CTP ha pronunciato sentenza nei confronti di Impra s.r.l. (e non già nei confronti del sig. R. personalmente);

6.3. ciò premesso, deve ritenersi che la legittimazione a proporre ricorso avverso la cartella di pagamento sarebbe spettata a Impra s.r.l. e non già al legale rappresentante di quest’ultima in proprio;

6.4. la CTR ha correttamente rilevato d’ufficio il difetto di legittimazione attiva del sig. R. (cfr. Cass. n. 31574 del 06/12/2018; Cass. n. 14243 del 08/08/2012; Cass. S.U. n. 1912 del 09/02/2012) e, conseguentemente, non è caduto sulla questione alcun giudicato interno, diversamente da quanto erroneamente sostenuto dalla difesa erariale;

6.5. tuttavia, invece di limitarsi a dichiarare il menzionato vizio, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso originario proposto dal R., la CTR conclude erroneamente per l’inammissibilità dell’appello in quanto proposto dall’Agenzia delle entrate non già nei confronti del R. ma di Impra s.r.l.;

6.6. in realtà, poichè la CTP ha pronunciato (sia pure erroneamente) sentenza nei confronti di Impra s.r.l. (e non di R.), l’appello dell’Agenzia delle entrate è stato legittimamente rivolto nei confronti di quest’ultima società e non può ritenersi inammissibile;

6.7. altrettanto legittimamente il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate è stato proposto nei confronti di ESI Immobiliare s.r.l. in liquidazione in ragione della cancellazione dal registro delle imprese di Impra s.r.l. in data 26/07/2010 e della sussistenza, in capo alla controricorrente, della qualità di socio unico di Impra s.r.l.;

6.7. correttamente, pertanto, ESI Immobiliare s.r.l. è stata convenuta in giudizio quale successore ex lege di Impra s.r.l., cessata in epoca successiva al deposito della sentenza della CTR (Cass. n. 20840 del 21/08/2018; Cass. n. 19580 del 04/08/2017; Cass. n. 13183 del 25/05/2017; Cass. n. 10980 del 05/05/2017; Cass. n. 21773 del 05/12/2012; Cass. S.U. n. 6070 del 12/03/2013);

7. resta il fatto che il ricorso originario è stato notificato da soggetto non legittimato ( R.G. in proprio), sicchè, indipendentemente dalla fondatezza di tutti i motivi proposti, la sentenza impugnata va preliminarmente cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., comma 3, atteso che la causa non avrebbe potuto essere iniziata nè utilmente proseguita (Cass. S.U. n. 1912 del 09/02/2012; Cass. S.U. n. 1978 del 13/02/2012; Cass. n. 22341 del 26/09/2017);

8. in conclusione, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, con assorbimento dei motivi di ricorso;

8.1. poichè la causa di inammissibilità è stata rilevata d’ufficio, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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