Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22816 del 12/08/2021

Cassazione civile sez. I, 12/08/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 12/08/2021), n.22816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21282/2017 proposto da:

C.F., Z.M.; elettivamente domiciliati in

Roma, alla piazza Barberini 12, presso lo studio dell’avvocato

Enrico Tonelli, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Giuseppe Caforio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.n.c., (OMISSIS), nonché dei soci

illimitatamente responsabili, C.I., CR.FR. e

Z.M., elettivamente domiciliato in Roma, alla via degli

Scipioni 132, presso lo studio dell’avvocato Agnese Giampiero, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Carlo, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CE.PA., CI.AL., P.R., CA.RO.,

elettivamente domiciliati in Roma, al viale Angelico 97, presso lo

studio dell’avvocato Gennaro Leone, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Enrico Biscarini;

– controricorrenti –

e contro

C.I.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 601/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 21/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2021 dal cons. LUCA SOLAINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1) Il Tribunale di Perugia, con sentenza del 5.5.2017, in accoglimento dell’istanza L. Fall., ex art. 6 proposta da Ce.Pa., Ci.Al., Pi.Ro. e Ca.Ro., dichiarò il Fallimento della (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS) e dei suoi soci illimitatamente responsabili, C.I., CR.FR. e Z.M…

Il reclamo ex art. 18 L. Fall. proposto dalla società, in persona dell’amministratrice, e dai soci Cr. e Z. è stato respinto dalla Corte d’appello di Perugia, che ha invece accolto quello proposto da C.I. in proprio.

La corte del merito ha preliminarmente ritenuto infondata l’eccezione di nullità della sentenza, per mancato rispetto del termine minimo di 15 giorni fra la notifica del decreto di convocazione e l’udienza, rilevando che nella specie era stata espressamente autorizzata la riduzione di tale termine, ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 5; quindi – premesso che le notifiche dell’istanza di fallimento eseguite nei confronti di (OMISSIS) s.n.c. e di Cr. e Z. erano rituali, mentre era nulla quella eseguita nei confronti di C.I. in proprio, rimasta contumace in primo grado, ha escluso che da tale nullità- comportante la revoca del fallimento della socia amministratrice e la rimessione al tribunale, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., del procedimento promosso contro la stessa- dovesse discendere anche la revoca del fallimento degli altri reclamanti, posto che nel giudizio di cui alla L. Fall., art. 15 non c’e’ litisconsorzio necessario fra la società di persone e i soci illimitatamente responsabili e che, se è vero che, ai sensi della L. Fall., art. 147, il fallimento dei secondi, dichiarato per ripercussione, presuppone necessariamente il fallimento della prima, tale rapporto di consequenzialità necessaria non opera all’inverso; ha infine accertato che l’insolvenza di (OMISSIS) derivava da obbligazioni rimaste inadempiute sorte ben prima del recesso di Cr. e Z. dalla società, peraltro rimasta successivamente inattiva.

2) Avverso la sentenza, pubblicata il 21.8.2017, CR.FR. e Z.M. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi; il Fallimento di (OMISSIS) s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili e i creditori istanti hanno resistito con separati controricorsi, il primo dei quali illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) I ricorrenti con il primo motivo deducono la violazione della L. Fall., art. 147, in combinato disposto con l’art. 145 c.p.c., perché la corte d’appello avrebbe erroneamente escluso la nullità della notifica dell’istanza ex art. 6 eseguita nei confronti di (OMISSIS), non effettuata presso la sede, ma mediante deposito dell’atto presso la casa comunale, ed avrebbe ritenuto la sentenza di fallimento validamente emessa nei loro confronti e nei confronti della società, escludendo, altrettanto erroneamente, la sussistenza del litisconsorzio necessario, ancorché non sia possibile procedere alla dichiarazione di fallimento fino alla verifica delle ritualità delle notifiche a tutte le parti evocate nel procedimento.

2) Col secondo motivo denunciano violazione della L. Fall., art. 15, per aver la corte d’appello escluso che dalla nullità della notifica eseguita nei confronti di C.I., evocata in giudizio non solo quale socia ma anche quale legale rappresentante di (OMISSIS), derivasse la nullità dell’intero procedimento.

3) Con il terzo motivo prospettano ulteriore violazione della L. Fall., art. 15, per il mancato rispetto dei termini di comparizione.

4)Con il quarto motivo denunciano la violazione degli artt. 145 e 19 c.p.c. per l’irregolarità della notifica effettuata a (OMISSIS).

5) Con il quinto motivo lamentano violazione della L. Fall., art. 10, assumendo che l’insolvenza di (OMISSIS) si sarebbe manifestata solo successivamente al loro recesso.

6) Il primo, il secondo e il quarto motivo, che illustrano censure analoghe o fra loro connesse e possono pertanto essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

6.1) Come ripetutamente affermato da questa Corte, la L. Fall., art. 15, comma 3, (nel testo novellato dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, conv., con modif. in L. n. 221 del 2012), nel prevedere che la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla società può essere eseguita tramite PEC all’indirizzo della stessa e, in caso di esito negativo, presso la sua sede legale come risultante dal registro delle imprese, oppure, qualora neppure questa modalità sia andata a buon fine, mediante deposito dell’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro, ha introdotto una disciplina speciale semplificata che, coniugando la tute a del diritto di difesa del debitore con le esigenze di celerità e speditezza intrinseche al procedimento concorsuale, esclude l’applicabilità della disciplina ordinaria prevista dall’art. 145 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica (Cass. nn. 19688/017, 5311/2020).

6.2) Nella specie, secondo quanto accertato dal giudice d’appello e non contestato dai ricorrenti, (OMISSIS) non era munita di un proprio indirizzo PEC (nonostante l’obbligo in tal senso previsto dalla legge) ed era risultata irreperibile all’indirizzo indicato come sede sociale presso il R.I.: del tutto correttamente, pertanto, la corte del merito ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 15, comma 3, cit., la notifica nei confronti della società si fosse perfezionata mediante deposito dell’atto presso la casa comunale della sede iscritta al R.I..

6.3) Ciò premesso, va escluso che, prima di poter dichiarare il fallimento della società, fosse necessario verificare il buon fine della notifica eseguita nei confronti della socia che ne era anche legale rappresentante: non trovando applicazione nella specie l’art. 145 c.p.c., il contraddittorio nei confronti di (OMISSIS) si era infatti già correttamente instaurato mediante il perfezionamento della notifica eseguita ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 3, sicché C. non aveva diritto ad una distinta notificazione dell’istanza e del decreto di convocazione nella sua qualità di legale rappresentante della società, ma solo (al pari degli odierni ricorrenti) quale socia, a norma della L. Fall., art. 147, comma 3.

6.3) Da ultimo, va altresì escluso che nel procedimento L. Fall., ex art. 15 promosso contro una società di persone i soci della stessa siano litisconsorti necessari (ne è riprova il fatto che l’art. 147, comma 4 contempla una specifica ipotesi di fallimento del socio successivo al fallimento della società): in realtà, come è stato chiarito da questa Corte, e come correttamente affermato dal giudice del reclamo, la sentenza che dichiara il fallimento della società e dei soci contiene una pluralità di dichiarazioni di fallimento, tra loro collegate da un rapporto di “dipendenza unidirezionale”, trovando la dichiarazione di fallimento del socio il suo presupposto nella dichiarazione di fallimento della società, la cui nullità travolge anche la prima; al contrario, la nullità della sentenza dichiarativa del fallimento del socio, perché emessa in difetto di sua convocazione, non si riflette sulla validità della pronuncia emessa nei confronti della società (Cass. n. 1105/16).

7) Il terzo motivo è inammissibile, in quanto non investe l’accertamento della corte territoriale secondo cui, nella specie, stante l’urgenza, era stata espressamente autorizzata, secondo quanto previsto dalla L. Fall., art. 15, comma 5, l’abbreviazione del termine di quindici giorni che deve usualmente intercorrere fra la data della notifica dell’istanza e del decreto di convocazione e l’udienza fissata per la comparizione.

8) Il quinto motivo è parimenti inammissibile, in quanto volto a sollecitare un accertamento di merito in ordine al momento dell’insorgenza dello stato d’insolvenza della s.n.c. difforme da quello operato dalla corte territoriale e non sindacabile nella presente sede di legittimità se non nei limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; ciò a prescindere dal fatto che ciò che rileva, ai sensi della L. Fall., art. 147, comma 2, ult. cpv., non è la data di insorgenza dell’insolvenza – che va sempre accertata all’attualità – ma che questa sia riferibile a debiti rimasti insoluti già sorti alla data di cessazione della responsabilità illimitata dei soci receduti.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti (quanto ai creditori istanti, in via fra loro solidale) in Euro 7.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021

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