Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22816 del 09/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 09/11/2016), n.22816
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 1437-2016 proposto da:
CINEMECCANICA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo
studio dell’avvocato PAOLO MEREU, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati LUCIO MAZZOTTI, ALESSANDRO ALDO BILETTA
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Z.L.;
– intimata –
contro
B.H., BORIS INTERIOR D.0.0., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA PANAMA 95, presso lo studio dell’avvocato FRANCO
PICCIAREDDA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LUCIANO SAMPIETRO giusta procura a margine dell’atto di
costituzione;
– resistenti –
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO chiede che la Corte di Cassazione, rigettando in
camera di consiglio con ordinanza il ricorso in epigrafe indicato,
statuisca la competenza del Tribunale di Udine, condanni la parte
ricorrente alle spese e statuisca sul c.u.;
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MILANO del 30/11/2015,
depositata il 14/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
è presente l’Avvocato GIAN MICHELE GENTILE per delega dell’Avvocato
PAOLO MEREU, difensore del ricorrente.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte Suprema di Cassazione.
Ritenuto che:
– la società slovena “Boris Interior D.O.O.” convenne, dinanzi al Tribunale di Milano, la società Cinemeccanica s.p.a., chiedendo la condanna della stessa al pagamento della somma di Euro 859.000,00 (o della diversa somma di giustizia), a titolo di provvigioni, accessori e danni, relativi all’attività di procacciamento di affari effettuata in forza del contratto di agenzia stipulato inter partes;
– la convenuta Cinemeccanica s.p.a. resistette alla domanda, eccependo la simulazione del contratto stipulato con l’attrice (e degli ulteriori contratti stipulati con l’impresa individuale “Agenzia B. di L.Z.”) per interposizione fittizia, essendo state le prestazioni in realtà effettuate a titolo individuale da B.H., il quale era stato già regolarmente retribuito per le sue prestazioni; autorizzata dal giudice, chiamò poi in causa B.H. e Z.L., chiedendo accertarsi la simulazione dei contratti di agenzia stipulati con la società “Boris Interior D.O.O.” e con l'”Agenzia B. di L.Z.” e la dissimulazione del contratto di agenzia intercorso tra la Cinemeccanica e B.H.;
– B.H., nel costituirsi, eccepì, ai sensi dell’art. 40 c.p.c., comma 3, l’incompetenza per territorio e funzionale del Tribunale di Milano, per essere competente il Tribunale di Trieste, Sezione lavoro, quale luogo ove si trovava il domicilio dell’agente di commercio;
– analoga eccezione di incompetenza propose Z.L.;
– il Tribunale di Milano, con ordinanza del 14.12.2015, negò la propria competenza, dichiarando competente il Tribunale di Trieste, Sezione lavoro, dinanzi al quale dispose la riassunzione della causa;
– avverso tale ordinanza ha proposto istanza di regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., la Cinemeccanica s.p.a., sulla base di quattro motivi;
– resiste con memoria ex art. 47 c.p.c. B.H.;
– le altre parti, ritualmente intimate, non hanno svolto attività difensiva.
– il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto dell’istanza di regolamento e la conferma dell’ordinanza impugnata;
– la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-ter c.p.c.;
Atteso che:
– il primo motivo (col quale si deduce la violazione dell’art. 10 c.p.c., per avere il Tribunale di Milano, ai fini della individuazione del giudice competente, tenuto conto delle deduzioni formulate dai convenuti) risulta infondato, in quanto, se è vero che la determinazione della competenza deve essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale e tale principio (valevole anche per la competenza per territorio) non può essere derogato dalle contestazioni del convenuto circa la sussistenza del rapporto, nè dalla domanda riconvenzionale (che, a norma dell’art. 36 c.p.c., è conosciuta dal giudice competente per la causa principale, purchè non ecceda la sua competenza per materia o valore), è parimenti vero che fa eccezione a tale regola, con relativo spostamento di competenza, il caso in cui va fatta applicazione del rito speciale quando una di esse rientri tra quelle indicate negli artt. 409 e 442 stesso codice (Sez. L, Ordinanza n. 11415 del 17/05/2007, Rv. 597283), caso che ricorre nella specie – in ragione della domanda di accertamento della simulazione dei contratti proposta dalla Cinemeccanica s.p.a. – e per il quale l’art. 40, comma 3 stabilisce che deve prevalere il rito speciale di cui agli art. 409 e 442 c.p.c., mentre l’art. 413 c.p.c., comma 4 stabilisce la competenza territoriale del giudice del lavoro del luogo nel cui circondario si trova il domicilio dell’agente di commercio (nella specie, (OMISSIS));
– il secondo motivo (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 36 c.p.c., per non avere il Tribunale considerato che la convenuta Cinemeccanica aveva proposto solo una eccezione riconvenzionale di simulazione, erroneamente ritenendo che essa avesse proposto una vera e propria domanda riconvenzionale di accertamento della simulazione) risulta infondato, in quanto, dall’esame degli atti, consentito alla Corte in tema di dedotto error in procedendo, risulta che la convenuta Cinemeccanica s.p.a. ha proposto una vera e propria domanda di accertamento della simulazione dei contratti di agenzia stipulati con la società “Boris Interior D.0.0.” e con l'”Agenzia B. di L.Z.” e – correlativamente – della dissimulazione del contratto di agenzia intercorso tra la Cinemeccanica e B.H.;
– il terzo e il quarto motivo rimangono assorbiti;
– l’istanza di regolamento va pertanto rigettata, dovendosi confermare la competenza del Tribunale di Tribunale di (OMISSIS) -Sezione Lavoro;
– le spese del presente procedimento vanno rimesse al merito;
– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
rigetta l’istanza e conferma la competenza del Tribunale di Trieste-Sezione Lavoro; spese al merito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 13 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016