Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22816 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. I, 03/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria C. – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2291-2006 proposto da:

IDROENERGY S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE MAZZINI 113, presso l’avvocato LOLLINI SUSANNA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati BULLERI GIORGIO,

BULLERI CARLO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G., non in proprio ma nella qualità di

liquidatore giudiziale del concordato preventivo con cessione dei

beni della ditta individuale GI.RO.VI. di Rossi Silvano,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso

l’avvocato MANFEROCE TOMMASO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIACOMELLI ANDREA, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

ITALEASE S.P.A., GI.RO.VI. DI ROSSI SILVANO IN CONCORDATO PREVENTIVO

CON CESSIONE DEI BENI, FIOA TECNICHE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 998/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato SUSANNA LOLLINI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per il rigetto del primo motivo;

inammissibilità o rigetto del secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21.03-7.06.2005, la Corte di appello di Venezia, nella contumacia delle società Fioa Tecniche S.r.l. ed Italease S.p.A., dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta dalla soc. Idroenergy S.r.l. avverso la sentenza (di sua condanna al risarcimento dei danni) resa dal Tribunale di Vicenza e depositata il 26.09.2002, condannando l’appellante società al pagamento delle spese del grado in favore dei costituiti R.S. titolare della Gi.Ro.Vi di Rossi Silvano in concordato preventivo con cessione dei beni e del liquidatore giudiziale di tale concordato.

La Corte territoriale osservava e riteneva:

che l’appellante società Idroenergy aveva insistito perchè venisse dichiarata la carenza di sua legittimazione passiva o l’insussistenza di ogni sua responsabilità in ordine al cattivo funzionamento delle macchine utilizzate dalla Gi.ro.vi. ed acquistate in leasing;

che l’appellata impresa Gi.Ro.Vi di Rossi Silvano si era costituiva in giudizio in una col liquidatore giudiziale nominato con la sentenza 15.9.98 di omologa del concordato preventivo, chiedendo in via pregiudiziale la pronuncia d’inammissibilità dell’appello ed in subordine la conferma dell’appellata sentenza che la parte appellata aveva dedotto:

a) che la sentenza di primo grado era stata depositata in cancelleria il 26.9.2002, che la notifica dell’atto di appello diretta all’avv. Rigo, difensore della Gi.ro.vi., non era andata a buon fine nè il 17.3.2003 nè nella successiva data del 30.10 (2003) (la prima relata dava il destinatario per sconosciuto in Contrà Pedemuro S. Biagio 33 e la seconda, in data 3.11, tentata nel medesimo luogo, lo dava per trasferito), e che solo in data 20 novembre 2002 (rectius 2003) la notifica era stata indirizzata al nuovo recapito di detto difensore, ove era stata ricevuta il 24.11. (2003), quando il termine annuale era ormai scaduto;

b) che all’udienza del 6.10.2003, il Collegio aveva anche concesso all’appellante termine fino al 5.11.2003 per rinnovare la notifica, rinnovazione avvenuta in data successiva pure al termine fissato dal giudice oltre che al decorso dell’anno previsto dall’art. 327 c.p.c. per l’impugnazione;

– che l’appellante (p. 5 comp. conci.) aveva sostenuto che l’atto d’appello era stato notificato solo il 20.11.2003, in quanto l’avv.to Rigo si era trasferito nelle more del d’impugnazione senza comunicare il nuovo indirizzo alla controparte;

– che la notificazione presso il domicilio dichiarato nel giudizio “a quo” che avesse avuto esito negativo per il successivo trasferimento altrove del procuratore, non aveva alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi fosse stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, dato che non sussisteva alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo; tale onere essendo previsto soltanto per il domicilio autonomamente eletto, mentre l’elezione presso lo studio del procuratore aveva la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, costituendo pertanto onere del notificante l’effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione;

– che qualora la notificazione dell’impugnazione presso il procuratore costituito non fosse andata a buon fine, per non avere l’ufficiale giudiziario reperito detto procuratore nel luogo indicato dall’istante, la questione della conoscenza o conoscibilità del diverso recapito del procuratore medesimo, anche se il trasferimento non fosse stato comunicato da controparte, non aveva alcun rilievo giuridico, atteso che la rinnovazione della notificazione doveva avvenire entro la scadenza del termine fissato per l’impugnazione.

Detto termine, in quanto perentorio, non era prorogabile, nè soggetto a sospensione o interruzione se non nei casi previsti dalla legge; ne conseguiva che esso decorreva durante il tempo necessario per le ricerche del nuovo recapito del procuratore destinatario, restando a carico dell’istante il rischio di decadenza per mancato rispetto del termine stesso;

– che non era ravvisabile violazione dell’art. 24 Cost., giacchè il termine lungo di un anno per a proposizione del ricorso, ex art. 327 c.p.c., comma 1, era tale da consentire alla parte di provvedere ai necessari incombenti di notifica e di effettuare idonee ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione;

– che nella specie non spiegava alcun rilievo nemmeno la pronuncia del giudice delle leggi L. n. 477 del 2002.

Avverso questa sentenza notificata il 14.11.2005 alla società Idroenergy S.r.l., la società Idroenergy S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, nei , confronti delle società Fioa Tecniche S.r.l. in liquidazione ed Italease S.p.A., nonchè dell’impresa Gi.Ro.Vi di Rossi Silvano in concordato preventivo con cessione dei beni e del Commissario giudiziale della Gi.Ro.Vi.

S.G., il quale, con controricorso notificato il 20.04.2006, si è costituito nella sola qualità di Commissario liquidatore della medesima impresa ed al dichiarato fine di integrazione necessaria del contraddittorio. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso la società Idroenergy S.p.A. denunzia:

“In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed in specie degli artt. 327 e 170 c.p.c., per avere considerato inesistente e comunque irrilevante, ai fini della valutazione della tempestività dell’impugnazione, la notifica al domiciliatario, nell’indirizzo da questi indicato in atti, effettuata nei termini di cui all’art. 327 c.p.c. ma rimasta senza buon esito per essersi il domiciliatario stesso trasferito nelle more del procedimento, senza averne dato alcuna comunicazione alle controparti”.

2. “In subordine ed in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed in specie degli artt. 170 e 156 c.p.c., per avere considerato inesistente la notifica dell’atto di appello, non andata a buon fine per l’avvenuto trasferimento del domiciliatario della parte appellata, ritenendo pertanto non sanato il vizio di notifica con l’avvenuta costituzione dell’interessato e l’accettazione, da parte sua, del contraddittorio sulle domande proposte dall’appellante”.

Il primo motivo del ricorso non è fondato.

Occorre premettere che il motivo riguarda i primi due tentativi di notificazione dell’atto d’appello, che la società Idroenergy ha effettuato il 17.03.2003 ed il 30.10.2003, prima della scadenza del termine d’impugnazione, a differenza del terzo tentativo da lei intempestivamente attuato il 20.11.2003 e validamente conclusosi il 24.11.2003. Detti primi due tentativi di notificazione, hanno avuto esito negativo – il secondo, come da relata, perchè il procuratore si era trasferito altrove -, sicchè la notificazione dell’atto non è avvenuta e non si è prodotto alcun effetto giuridico.

La società ricorrente si duole che l’insuccesso dei due primi tentativi non sia stato addebitato all’impresa Gi.Ro.Vi. di Rossi Silvano, destinataria delle notificazioni, ma dall’esame degli atti e segnatamente del fascicolo di primo grado, consentito dalla natura processuale dei denunciati vizi, emerge che nella comparsa conclusionale del 25.01.2002, depositata nell’interesse della suddetta impresa, già risultava indicata la nuova ubicazione dello studio del suo procuratore, Avv.to Silvio Rigo, presso cui la parte da lui rappresentata aveva eletto domicilio, e specificamente la nuova localizzazione di esso in Contrà S. Ambrogio 27, luogo in cui, il 24.11.2003, il terzo tentativo di notifica dell’atto di appello era andato, seppure intempestivamente, a buon fine, a differenza dei primi due. Dunque, già il presupposto su cui si fonda il motivo in esame, ossia l’assenza di comunicazione alla società ricorrente del mutamento di ubicazione dello studio del difensore della GIROVI, risulta smentito, per essere stata la medesima ricorrente tempestivamente e con mezzi idonei (in tema, tra le altre, cfr. cass. n. 6281 del 1979; n. 5752 del 1993; n. 18003 del 2002) resa edotta del trasferimento. In ogni caso, infatti, qualora la notificazione di un atto processuale debba essere fatta, per espressa previsione di legge, presso il procuratore costituito (nella specie, atto d’impugnazione, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1), il trasferimento in altro luogo dello studio di detto procuratore resta opponibile al notificante ogni qual volta sia stato a lui reso conoscibile con mezzi idonei (quali, come nella specie, il timbro apposto sulla comparsa conclusionale), non rendendosi necessaria, ove quella elezione vi sia stata, una dichiarazione di volontà della parte rappresentata diretta ad indicare il nuovo recapito del domiciliatario.

Pertanto, non sussistendo un fatto oggettivo non imputabile all’impugnante che abbia impedito la tempestiva proposizione dell’impugnazione, il motivo deve essere disatteso. All’esposta conclusione consegue anche l’assorbimento delle ulteriori censure, ivi comprese quelle dedotte in via subordinata, con il secondo motivo involgente la questione della sanatoria ex lune dei tentativi di notificazione con esito negativo, derivante dalla costituzione degli intimati (nella specie avvenuta in data 2.2.2004, quando ormai il termine per l’appello era scaduto), posto che l’invocata sanatoria presuppone l’esistenza della notificazione, che, invece, per quanto detto è mancata per fatto addebitabile all’impugnante.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna della società Idroenergy S.p.a., soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore , liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo. Condanna la ricorrente società Idroenergy S.p.a a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.900,00, di cui Euro 1.700,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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