Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22815 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 06/02/2019, dep. 20/10/2020), n.22815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23191/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Immobiliare Novarese s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Tacito n. 10, presso

lo studio dell’avv. Enrico Dante, che la rappresenta e difende

unitamente all’avv. Lorenzo Bertaggia giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte 51/31/11, depositata il 19 luglio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio

2019 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 51/31/11 del 19/07/2011 la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dalla Immobiliare Novarese s.r.l. avverso la sentenza n. 46/01/09 della Commissione tributaria provinciale di Novara (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso della società contribuente nei confronti del silenzio-rifiuto avverso l’istanza di rimborso di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 1987, non portato in detrazione;

1.1. i complessi fatti di causa possono così essere riassunti, come emerge anche dalla sentenza impugnataò a) nell’anno 1987 la Novarese Immobiliare s.r.l. aveva maturato un credito IVA a seguito dell’acquisto di un immobile industriale con terreno di pertinenza; b) detto credito non era stato indicato nella dichiarazione annuale IVA, nè detratto fino alla dichiarazione IVA 1993, nella quale veniva riportato; c) il 02/03/1998 la società contribuente presentava istanza di rimborso, in relazione alla quale si formava il silenzio rifiuto; d) con avviso di rettifica notificato in data 18/12/1998 veniva notificato alla odierna controricorrente avviso di accertamento con il quale si rettificava la dichiarazione IVA 1993 stante l’illegittimità dell’appostazione del credito predetto, di cui si chiedeva il pagamento con comminatoria della relativa sanzione; e) entrambi gli atti provenienti dall’Amministrazione finanziaria (silenzio rifiuto e avviso di rettifica) venivano impugnati dalla Immobiliare Novarese s.r.l.; f) con riferimento all’avviso di accertamento la,Corte di cassazione, con sentenza n. 16257 del 17/05/2007 riteneva la legittimità della rettifica operata dall’Amministrazione finanziaria e cassava con rinvio la sentenza della CTR che aveva statuito in ordine al diritto alla detrazione; g) con riferimento, invece, all’istanza di rimborso, oggetto del presente giudizio, la società contribuente impugnava il silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria e la CTP respingeva il ricorso;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava l’accoglimento dell’appello proposto dalla società contribuente evidenziando che: a) la sentenza della S.C. di cui al p. 1.1., sub f), non si era pronunciata sul diritto al rimborso in quanto alla Corte non era stata formulata domanda di merito dall’Agenzia delle entrate; b) poichè le sentenze di merito avevano ritenuto sussistente tale diritto, si era formato il giudicato sul punto; b) ne conseguiva la nullità della sentenza della CTP, che non aveva evidenziato la sussistenza del giudicato sul diritto al rimborso di cui si discuteva;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;

3. la Immobiliare Novarese s.r.l. resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo complesso motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia: a) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21 e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che l’istanza di rimborso è soggetta al termine di decadenza biennale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2 (e, in precedenza, dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16) e che non rileva in alcun modo il giudicato sul diritto alla detrazione del credito; b) l’omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su un fatto decisivo della controversia, costituito dall’omessa presentazione dell’istanza di rimborso del credito IVA entro due anni dal giorno in cui si era verificato il presupposto della restituzione;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (rectius n. 3), evidenziando che il giudicato costituito da Cass. n. 16257 del 2007 riguarda unicamente il diritto alla detrazione e non anche l’esistenza del credito;

3. con il terzo, quarto e quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione su fatti decisivi della controversia, costituiti, rispettivamente: a) dalla circostanza che la rettifica parziale è fondata sulla omessa dichiarazione del credito IVA, sicchè non si sarebbe potuto formare il giudicato sulla esistenza del credito; b) dalla apodittica valutazione relativa alle statuizioni sull’esistenza del diritto al rimborso contenute nelle sentenze di merito; c) dalla circostanza che Cass. n. 16257 del 2007 non contiene alcun accertamento sul diritto al rimborso;

4. il secondo motivo è fondato e assorbente degli altri quattro;

4.1. come si legge nella motivazione di Cass. n. 16257 del 2007, “deve ritenersi la legittimità della rettifica, nella parte in cui è stato esclusa la possibilità di far valere in detrazione il credito d’imposta sorto del 1987 nella dichiarazione 1993. Non è compito della Corte risolvere i problemi relativi alla restituzione dell’imposta a credito, non essendo stata formulata alcuna domanda in merito nel ricorso introduttivo, nel quale, anzi, la società aveva precisato di aver presentato separata istanza in via amministrativa. In tale sede, e nell’eventuale contenzioso, dovrà, pertanto, essere verificata la tempestività, regolarità e fondatezza della domanda di restituzione”;

4.2. ne deriva che, nel giudizio in cui è stata emessa la sentenza passata in giudicato, l’unica domanda proposta dalla Immobiliare Novarese s.r.l. era quella volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla detrazione del credito IVA maturato;

4.3. la CTR ha, dunque, erroneamente ritenuto la sussistenza di un giudicato sul diritto del contribuente al rimborso del credito IVA, diritto la cui sussistenza deve essere vagliata dal giudice di appello in sede di rinvio, tenuto conto delle eccezioni formulate dalla Agenzia delle entrate nel corso del giudizio medesimo;

5. in conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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