Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22815 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 09/11/2016), n.22815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 23515-2015 proposto da:

B.D., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA IN FALLIMENTO, in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIGLIENA 2, presso

lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FALCONI AMORELLI, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria

difensiva;

– controricorrente –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. FRANCESCA

CERONI chiede alla Corte di Cassazione, riunita in camera di

consiglio, in accoglimento dell’istanza per regolamento di

competenza in premessa precisata, dichiarare la competenza

territoriale del Tribunale di Bergamo, con le conseguenze di legge;

avverso la sentenza n. 1878/2015 del TRIBUNALE di BERGAMO del

03/06/2015, depositata il 05/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte Suprema di Cassazione.

Ritenuto che:

– R.F. e altri settantotto litisconsorti, nel febbraio 2008, convennero, dinanzi al Tribunale di Bergamo, la società “(OMISSIS)” s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo, il commissario giudiziale della procedura concorsuale nonchè il liquidatore giudiziale e – premettendo di avere a suo tempo sottoscritto promesse di acquisto di quote di multiproprietà alberghiera del complesso immobiliare denominato “(OMISSIS)” sito nel comune di (OMISSIS) – chiesero che venisse accertato l’avvenuto trasferimento delle dette quote di multiproprietà ovvero, in subordine, venisse pronunciata sentenza costitutiva del trasferimento ai sensi dell’art. 2932 c.c., – la società convenuta e il commissario liquidatore rimasero contumaci, mentre si costituì il liquidatore giudiziale, il quale, oltre a resistere nel merito, eccepì – per quanto qui rileva – l’incompetenza territoriale del giudice adito;

– dopo l’interruzione del processo, seguita alla dichiarazione di fallimento della società, la causa fu riassunta da alcuni soltanto degli originari attori;

– la curatela fallimentare si costituì, facendo proprie le difese del liquidatore giudiziale;

– il Tribunale di Bergamo, con sentenza in data 5.8.2015, negò la propria competenza, dichiarando territorialmente competente il Tribunale di Verona, quale foro pattuito con apposita clausola contrattuale;

– avverso tale sentenza ha proposto istanza di regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., B.F. e gli altri litisconsorti di cui in epigrafe, sulla base di due motivi;

– resiste con memoria ex art. 47 c.p.c. la curatela del fallimento della “(OMISSIS)” s.p.a.;

– il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’accoglimento dell’istanza di regolamento e la declaratoria della competenza del Tribunale di Bergamo;

– i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-ter c.p.c.;

Atteso che:

– l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta da parte resistente ex art. 366, n. 6 per la mancata indicazione dei documenti e degli atti di causa sui quali l’impugnazione si fonda, va rigettata, in quanto dagli atti del procedimento – che la Corte può direttamente esaminare, essendo denunciato un error in procedendo relativo alla competenza del giudice – si ricavano agevolmente tutti gli elementi necessari per vagliare il fondamento della questione di competenza sottoposta;

– l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta da parte resistente ex art. 369, n. 4 per la mancata produzione dei documenti e degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda, non può trovare accoglimento alla stregua del principio dettato da questa Corte, secondo cui l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, (Sez. U, Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317);

– il primo motivo (col quale si deduce la violazione del foro inderogabile previsto dall’art. 78, comma 2 codice del consumo) risulta fondato, in quanto il combinato disposto degli artt. 69 e 78 codice del consumo (applicabile ratione temporis, trattandosi di causa iniziata nell’anno 2008, dopo l’entrata in vigore – nel 2006 – del codice del consumo) stabilisce, per le controversie relative a contratti di multiproprietà, la competenza territoriale “inderogabile” del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore (se ubicati nel territorio dello Stato) e tale giudice va – nella specie – individuato nel Tribunale di Bergamo in ragione del fatto che alcuni degli originari attori risiedevano in Bergamo, a nulla rilevando il fatto che costoro non abbiano poi riassunto il processo dopo la sua interruzione, dovendosi tener conto del principio della c.d. perpetuatio iurisdictionis, canonizzato dall’art. 5 c.p.c., che non consente di spogliare della competenza il giudice che ne sia originariamente munito, in dipendenza di un evento sopravvenuto;

– il secondo motivo rimane assorbito nell’accoglimento del primo;

– il regolamento va pertanto accolto relativamente al primo motivo, va cassata la sentenza impugnata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Bergamo, dinanzi al quale la causa deve essere riassunta dalle parti nel termine di cui in dispositivo;

– il Tribunale dichiarato competente provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

accoglie l’istanza, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Bergamo, dinanzi al quale dispone la riassunzione della causa nel termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza; spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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