Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22814 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 05/04/2017, dep.29/09/2017),  n. 22814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13956/2014 proposto da:

COMUNE CAPRI, in persona del Sindaco, sig. L.C., considerato

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato UMBERTO FEDERICO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EREDI DI C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1095/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/04/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Capri, con sentenza del 2009, accolse la domanda di C.A. azionata nei confronti del Comune di Capri per sentir pronunciare la condanna del medesimo al risarcimento dei danni subiti dall’immobile di sua proprietà per infiltrazioni provenienti dal belvedere su (OMISSIS) di proprietà comunale.

In appello il Comune dedusse l’erroneità della sentenza con particolare riguardo alla pronuncia del risarcimento per equivalente nonostante l’attore avesse richiesto, in via principale, il risarcimento in forma specifica.

La Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello in base all’argomento che le infiltrazioni, riscontrate dal CTU, erano ricollegabili al cattivo stato di manutenzione del terrazzo comunale che aveva compromesso i locali sottostanti, quantificando i danni in Euro 101.291,80.

Quanto alla prova della titolarità del bene in capo agli appellati, il Giudice di appello ha ritenuto che la nota di trascrizione dell’atto di donazione, depositato in giudizio, fosse sufficiente a far ritenere provata la proprietà dei locali mentre l’eccezione del Comune relativa ad una procedura di esproprio era inammissibile in quanto avanzata, peraltro solo in modo generico, in grado di appello.

Avverso la sentenza il Comune di Capri ricorre per cassazione con atto affidato a quattro motivi. Gli eredi del C. non svolgono difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Motivazione insufficiente e contraddittoria. Travisamento dei fatti. Illogicità manifesta. In relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

Il Comune censura l’impugnata sentenza nella parte in cui la stessa avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda principale, formulata dall’originario attore, e cioè la condanna del Comune di Capri all’esecuzione delle opere necessarie per rendere agibile l’immobile di sua proprietà, sottostante il belvedere comunale. La domanda di risarcimento del danno per equivalente era stata formulata solo in via subordinata, anche perchè, andando ad incidere gli effetti dannosi su parti comuni dell’edificio sottostante, le somme per equivalente avrebbero dovuto essere liquidate al condominio.

Ad avviso del ricorrente la sentenza avrebbe pronunciato extra petita partium laddove avrebbe omesso, per l’appunto, di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria in forma specifica ed avrebbe illegittimamente riconosciuto la liquidazione del danno per equivalente conseguendo l’anomala e inaccettabile conseguenza che, con riguardo a lavori condominiali, un solo condomino possa incassare le somme necessarie per l’esecuzione dei lavori e permettersi di non eseguirli: lavori indicati nel dettaglio dal CTU sicchè non poteva neppure sostenersi la tesi della loro indeterminatezza.

Il motivo è infondato. In tema di risarcimento del danno per lesione dei diritti reali, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, rientra nei poteri discrezionali del Giudice del merito (il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità) attribuire d’ufficio al danneggiato il risarcimento per equivalente, anzichè in forma specifica (Cass. 3, 25/06/2013 n. 15875; Cass., U. n. 11912 del 28/5/2014; Cass., U, n. 10499 del 20/5/2016).

Peraltro, dal momento che la domanda era stata formulata dall’originario attore in modo alternativo, neppure ha pregio la tesi del ricorrente della non corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che, a seguito di domanda di risarcimento del danno in forma specifica, sia possibile, tramite una mera emendatio, convertire l’originaria richiesta di risarcimento in forma specifica nel risarcimento per equivalente anche nel corso del giudizio (Cass., U. 28/05/2014 n. 11912).

Questa Corte ha altresì escluso la ricorribilità della violazione dell’art. 112 c.p.c., riconoscendo la piena discrezionalità del giudice del merito di attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente anzichè in forma specifica, costituendo il risarcimento per equivalente un minus rispetto al risarcimento in forma specifica e intendendosi, perciò, la relativa richiesta implicita nella domanda di reintegrazione (Cass. 2, 08/01/2013 n. 259; Cass. 2, 19/01/2017n. 1361).

Il motivo deve, pertanto, essere rigettato.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2058 c.c., artt. 1123,1124,1125 e 1126 c.c.. Motivazione insufficiente e contraddittoria. Travisamento dei fatti. Illogicità manifesta. In relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

Il Comune ricorrente censura la motivazione dell’impugnata sentenza attraverso la deduzione di un vizio che, solo formalmente, è formulato quale di violazione di legge ma che in realtà è volto a censurare la motivazione della sentenza.

Secondo il ricorrente la sentenza sarebbe illegittima nella parte in cui la stessa ha disposto il risarcimento per equivalente prescindendo dalla prova, richiesta dall’art. 2058 c.c., comma 2, che la reintegrazione in forma specifica fosse eccessivamente onerosa per il debitore.

La sentenza avrebbe violato anche gli artt. dal 1123 al 1126 c.c., che disciplinano la ripartizione delle spese tra i condomini in relazione alle opere di manutenzione delle parti condominiali dell’edificio; in particolare sarebbe violato l’art. 1126 c.c., che disciplina il riparto delle spese tra i condomini in relazione alla riparazione dei lastrici solari.

La sentenza sarebbe erronea nella parte in cui avrebbe implicitamente escluso la responsabilità, anche concorrente, del C., e conseguentemente dei suoi aventi causa, nella produzione del danno.

Il motivo è inammissibile in quanto volto ad una rivalutazione delle risultanze di merito inaccessibile in questa sede ed è altresì inammissibile in quanto propone un sindacato sulla motivazione in termini non ammissibili per questa Corte. Come è noto, il sindacato sulla motivazione è stato profondamente modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto il sindacato della Corte al “minimo costituzionale” della motivazione, consentendo di censurare, in sostanza, il solo vizio di omessa motivazione o di motivazione apparente. Nel caso di specie non può ritenersi che la sentenza abbia omesso di motivare su quale fosse il soggetto responsabile per il risarcimento del danno in quanto essa ha confermato la statuizione del giudice di primo grado secondo la quale i costi di ripristino dello stato dei luoghi erano da porsi interamente a carico del Comune perchè detto Comune era custode del belvedere e, in quanto tale, tenuto ad eseguire le opere di normale manutenzione. Sicchè il secondo motivo deve essere dichiarato inammissibile.

Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. Errata valutazione delle prove. Carenza di legittimazione attiva. Motivazione insufficiente e contraddittoria.

Travisamento dei fatti. Illogicità manifesta. In relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

Censura l’impugnata sentenza nella parte in cui avrebbe omesso di accertare la prova della titolarità del diritto azionato e la prova della responsabilità del Comune di Capri nella produzione del danno.

Ad avviso del ricorrente il deposito della nota di trascrizione dell’atto di acquisto degli immobili per notaio S. trascritto in data 16/7/1970 da parte degli aventi causa del C. sarebbe stato assolutamente inidoneo ad assolvere l’onere probatorio incombente sull’attore in merito alla legittimazione attiva. Sarebbe stato necessario il deposito della copia integrale dell’atto di acquisto per soddisfare quanto prescritto dall’art. 2697 c.c..

Altra carenza motivazionale riguarderebbe la responsabilità del Comune, in quanto nella espletata CTU vi sarebbe il solo accertamento della provenienza delle infiltrazioni dal sovrastante terrazzo belvedere, senza alcuna prova dell’imputabilità delle stesse a difetto di manutenzione del Comune.

Anche questo motivo è inammissibile in quanto volto a riproporre un riesame del merito inaccessibile in questa sede.

Con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1126 c.c. e di ogni altra norma relativa. Motivazione insufficiente e contraddittoria. Travisamento dei fatti. Illogicità manifesta. In relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

Ad avviso del Comune ricorrente la sentenza avrebbe violato l’art. 1126 c.c., laddove non avrebbe previsto un’idonea ripartizione dei costi per l’eliminazione delle infiltrazioni e non avrebbe illegittimamente valutato il concorso dell’attore nella produzione del danno. Anche questo motivo è inammissibile per preteso riesame del merito.

Conclusivamente il ricorso è rigettato, non occorre provvedere sulle spese per la mancata costituzione in giudizio degli eredi C.. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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