Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22814 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. I, 03/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria C. – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sui ricorsi riuniti, iscritti ai n.ri 9024, 9876 e 14446 del Ruolo

Generale degli affari civili dell’anno 2005, proposti da:

COMUNE DI CAMPOBASSO, in persona del sindaco p.t., autorizzato a

stare in giudizio da Delib. G.M. n. 145 del 2006 e determina

dirigenziale 7 marzo 2006, n. 548 ed elettivamente domiciliato in

Roma, Via Paolo Emilio n. 71, presso l’avv. Marchetti Alessandro, che

lo rappresenta e difende, congiuntamente e separatamente con gli avv.

Ricci Vittorio di Napoli e Calice Antonio di Campobasso, per procura

a margine del ricorso notificato il 22 marzo 2006 n. 9024/06 del

R.G.;

– ricorrente principale e controricorrente –

contro

S.E.A.C. – SOCIETA’ ESERCIZIO AUTOVEICOLI COMUNALI s.r.l., in persona

del presidente p.t., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via XX

Settembre n. 3, presso l’avv. Sassani Bruno, che la rappresenta e

difende, per distinte procure a margine del ricorso notificato il 23-

27 marzo 2006 n. 9876/06 e del controricorso, con ricorso incidentale

n. 14446/06, notificato il 3 maggio 2006;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 346/05, del 16

dicembre 2004 – 8 febbraio 2005;

Udita la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte e sentiti l’avv.

Ricci, per il ricorrente principale, e l’avv. Sassani, per quello

incidentale, e il P.M. dr. ZENO Immacolata, che conclude per la

inammissibilità o il rigetto del ricorso principale e il rigetto di

quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza di questa Corte n. 18236 del 21 dicembre 2002, era cassata quella della Corte d’appello di Campobasso del 16 giugno 1998, che, confermando analoga pronuncia del tribunale della stessa città, aveva respinto la domanda della S.E.A.C. s.r.l. nei confronti del Comune di Campobasso, di pagare i contributi o sussidi di esercizio del servizio pubblico di trasporto urbano comunale, pari alla differenza tra costo mensile di esso e proventi da vendita dei titoli di viaggio o altri ricavi, sovvenzione che in domanda era indicata in L. 2.048.135.574 e che il primo giudice aveva negato perchè il contributo, dopo la L. n. 151 del 1981, non era più a carico degli enti locali ma nel caso della Regione Molise, per essersi trasferito a questa il servizio, con ogni obbligazione accessoria.

La Corte di legittimità con l’indicata sentenza ha cassato la pronuncia di merito, ritenendo dovuto il contributo dall’ente locale alla concessionaria in base alla convenzione del 1977, stipulata tra il Comune di Campobasso e la S.E.A.C., che regolava la sovvenzione sulla quale non poteva incidere in senso abrogativo, la successiva legge quadro sui trasporti pubblici L. n. 151 del 1981, rilevando, per il computo dei ricavi ottenuti dalla concessionaria, l’incasso dei titoli di viaggio e i contributi di gestione corrisposti per detta legge dalla Regione Molise.

La sentenza di rigetto della domanda della S.E.A.C., si fondava sul preteso superamento della convenzione, per la entrata in vigore della legge quadro del 1981 sur trasporti, che aveva trasferito ogni competenza, anche per le sovvenzioni, alle Regioni.

Essendo intervenuta poi la Regione Molise con la sua L. n. 19 del 1984, la Cassazione, nella sentenza a base del giudizio di rinvio, ha affermato che l’accordo tra ente locale e società di trasporti era unica fonte della disciplina del rapporto di sovvenzione e di determinazione del sussidio integrativo di esercizio, pari alla differenza tra costo di esercizio mensile e proventi conseguiti dalla vendita dei titoli di viaggio e altri ricavi fino all’entrata in vigore della legge regionale per cui, in sede di rinvio, si sarebbero dovuti liquidare i sussidi per gli anni 1982, 1983 e 1984, in base alla disciplina convenzionale che aveva regolato in precedenza i medesimi rapporti tra concedente e concessionaria.

La Corte d’appello di Napoli, in sede di rinvio, con la sentenza di cui in epigrafe, ha liquidato il sussidio integrativo nei sensi indicati dalla Cassazione, sulla base della differenza tra costi del servizio sommati, ed i ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio e quelli derivati dai contributi regionali di gestione della Regione Molise, e negando ogni sussidio convenzionale del Comune per il 1982, avendo la S.E.A.C. ricevuto tutte le somme ad essa dovute per i costi erogati con detti ricavi.

Per il 1983 e il 1984, invece, la Corte d’appello, m sede di rinvio, ha condannato il Comune di Campobasso a pagare alla S.E.A.C. il sussidio, calcolato nei sensi indicati, avendo ecceduto i costi del servizio sui ricavi compresi quelli dai contributi di gestione regionale, da tenere distinti da quelli della stessa Regione erogati per l’acquisto degli autobus con i relativi ammortamenti non computabili tra i ricavi, liquidando rispettivamente in Euro 234.365,00 e in Euro 252.295,00 oltre interessi legali per ognuno di tali anni a decorrere dal gennaio 1984 e 1985.

Il Comune di Campobasso è stato quindi condannato a pagare dette somme e i due terzi delle spese dell’intero giudizio, comprese quelle del giudizio di cassazione e dei due gradi del giudizio di merito, con la fase di rinvio.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso principale di quattro motivi, notificato il 22 marzo 2006, il Comune di Campobasso, cui replica con controricorso e ricorso incidentale identico a quello già proposto in via autonoma e già notificato il 23 marzo 2006 di un unico motivo, la S.E.A.C. s.r.l., con atto notificato il 3 maggio 2006; alla impugnativa della società ha resistito con controricorso l’ente locale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente vanno riuniti i tre ricorsi proposti in via principale e autonoma e in via incidentale avverso la stessa sentenza, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.. Certamente ammissibili sono il ricorso principale del Comune di Campobasso notificato il 22 marzo 2006 (n. 9024/06), e quello autonomo della S.E.A.C., iscritto al n. 9876/06, notificato il 23 – 27 marzo 2006, successivamente all’altra impugnativa e nei termini degli artt. 327, 370 e 371 c.p.c., cioè sia entro il termine lungo annuale dalla pubblicazione della decisione impugnata all’epoca vigente, di cui alla prima norma, che nei venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito nella cancelleria di questa Corte del ricorso principale, cioè anteriormente al 2 maggio 2006. Detto ricorso della S.E.A.C. autonomo deve qualificarsi “incidentale”, ai sensi dell’art. 333 c.p.c., per il principio di unitarietà del processo d’impugnazione (Cass. 30 dicembre 2009 n. 27887 e Cass. ord. 6 dicembre 2005 n. 26622) ed è ammissibile in ragione della sua tempestività, per essere stato notificato entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, ai sensi degli artt. 370 e 371 c.p.c. e nel termine annuale dalla pubblicazione della sentenza impugnata mai notificata.

E’ invece inammissibile il ricorso qualificato dalla S.E.A.C. “incidentale” e contenuto nel controricorso, con il quale è stato notificato il 3 maggio 2006, cioè il giorno successivo al termine massimo di legge, dopo la mancata notifica ad un errato domicilio del difensore; della notificazione del 29 aprile 2006, cui ha accennato il difensore nella discussione in pubblica udienza non vi è documentazione in atti.

Il ricorso autonomo della S.E.A.C., di contenuto identico ed uguale a quello contenuto nel controricorso della stessa società e inammissibile perchè tardivo, per le ragioni che precedono è invece ammissibile e va esaminato nel merito.

1. I primi due motivi del ricorso principale del Comune di Campobasso, con l’omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione, denunciano violazione dell’art. 1363 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non avere il giudice del rinvio considerato il contratto regolante il rapporto tra le parti nella sua interezza e complessivamente.

Ad avviso dell’ente locale, la sentenza impugnata comprende l’utile del servizio nella misura prevista in contratto del 6,50%, nel costo di esercizio, erroneamente computando lo stesso per il calcolo del sussidio integrativo.

La Corte di merito ha rifiutato di nominare un nuovo c.t.u., affermando di disporre di elementi sufficienti a liquidare i dovuto, sulla base delle percorrenze annuali e delle tabelle allegate alla convenzione, che prevedevano le modalità di elaborazione degli aumenti dei costi ai fini della revisione prezzi, senza considerare nei costi stessi l’ammortamento dei mezzi acquistati dalla società con finanziamento regionale, e ponendo nei ricavi della concessionaria la quota erogata dalla Regione Molise a titolo di contributo di gestione del servizio ai sensi della normativa regionale, insieme al ricavato dei titoli di viaggio venduti.

Pur tenendo conto della norma contrattuale che disciplina la revisione dei costi del servizio (art. 21), il sussidio si è liquidato non in base ai costi effettivi ma a quelli presunti in tabella in rapporto allei percorrenze chilometriche annuali; non si sono calcolati nei ricavi gli introiti della S.E.A.C. per prestazioni pubblicitarie e locazioni.

Sono mancate, nel calcolo della Corte di merito, le verifiche puntuali dei costi, non essendo stati prodotti in causa documenti contabili e bilanci dalla controparte, dai quali si sarebbero potute rilevare le risultanze di esercizio di ciascuna delle linee gestite dai la società.

Nella stessa domanda introduttiva, la concessionaria aveva chiesto di computare il sussidio integrativo della concedente, ai sensi degli artt. 12, 21 e 22 del contratto concluso tra le parti per regolare il servizio, chiedendosi la nomina di un c.t.u. contabile per determinare il dovuto, senza fornire però prova dei costi di esercizio con la documentazione contabile che essa doveva fornire ai concedente per ottenere la sovvenzione.

Erano quindi rimaste indimostrate circostanze rilevanti per liquidare il dovuto, come quella della distinzione tra corse con agente unico o doppio, di costo ovviamente diverso tra loro; non si è tenuto conto che le richieste di pagamento dei sussidi dalla concessionaria dovevano essere documentate (art. 17 contratto), distinguendo gli artt. 15 e 16 della convenzione i costi delle corse con agente unico da quelli con agente doppio; inoltre, per gli artt. 59, 23, 24 e 63 del disciplinare, era obbligatorio esibire, a chiusura dell’esercizio annuale, i bilanci della società, calcolando gli introiti da questa ottenuti anche per la pubblicità effettuata, negli autobus e nelle strutture fisse, e per la locazione di un box destinato a bar pizzeria, mancando ogni notizia sui turni di impiego del personale S.E.A.C..

Il contratto è stato letto in sede di rinvio in modo inadeguato, confondendo nei costi di esercizio il guadagno convenzionale previsto nella misura del 6,50% e computando il sussidio non sui costi effettivi, ma su quelli presunti per una azienda “tipo” con la medesima percorrenza chilometrica, criterio che non assicura la realtà degli esborsi della concessionaria sui quali il sussidio va computato.

Pur mancando in contratto la previsione esplicita di strumenti di controllo della effettività delle spese, a tale scopo era prevista la consegna dei bilanci annuali a comune concedente per consentire un controllo minimo di esse.

In ordine all’anno 1982, i contributi regionali per la gestione del servizio potrebbero essere stati anche superiori a quelli risultanti dalle revisioni comunali, per cui la Regione Molise potrebbe anche recuperare una parte delle somme da essa versate, eccedenti il disavanzo di gestione della S.E.A.C., in violazione della L.R. n. 19 del 1984, artt. 68, 69 e 70, con aggravamento del debito del Comune di Campobasso che, pure per tale profilo, ha specifico interesse alla cassazione della sentenza.

1.2. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione; dell’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, anche per motivazione insufficiente o contraddittoria, connessa alla insufficienza delle prove e della documentazione, a base dell’elaborato del c.t.u..

L’ausiliare afferma di avere letto “l’elaborato predisposto dalla commissione tecnica comunale” per il 1982, riportandone il contenuto nella relazione, di avere “visionato i documenti esibiti dal concessionario a sostegno della richiesta di revisione (1983 e 1984)” e “di aver verificato le percorrenze effettuate nei due anni” da ultimo indicati.

Nessun rilievo confessorio o probatorio ha l’elaborato della commissione tecnica, che non è organo del comune, mentre la documentazione rinvenuta presso la società o l’ente locale non è probatoria, anche in quanto non deriva da adempimento dell’onere della prova per la S.E.A.C.; la sentenza di merito liquida una somma a titolo di sovvenzioni senza fondarsi su quanto provato dall’attrice.

1.3. Il quarto motivo del ricorso principale del comune censura la motivazione insufficiente della Corte d’appello del rifiuto di rinnovo della nomina del c.t.u., ritenuto superfluo.

La sentenza impugnata, rilevato che per determinare il sussidio l’uso della tabella 7 allegata al contratto, invece che di quella 15 applicabile in base alla percorrenza chilometrica annuale delle linee superiore agli 880.000 km., era “sia pure approssimativamente” più favorevole all’ente locale, ha determinato, in base a detta tabella 15, i costi di esercizio in rapporto a chilometri percorsi dagli autobus S.E.A.C. per gli anni 1983 e 1984.

La Corte di merito ha tenuto conto degli elementi di fatto già sottoposti alla valutazione del c.t.u. che, per tale profilo, è stata corretta, con insufficiente motivazione, dalla sentenza impugnata, in ordine ai concetti da essa applicati in rapporto alla misura dell’approssimazione con la quale è giunta al risultato dell’operazione. Tanto basta a rendere necessaria una nuova nomina di c.t.u. per la ripetizione delle operazioni.

2. Il ricorso incidentale della S.E.A.C. denuncia omessa o insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte di merito ancorato alla tabella 15 invece che alla tabella 7, più favorevole alla ricorrente concessionaria, la determinazione presunta dei costi per quantificare il sussidio alla concessionaria.

La Corte d’appello ha rilevato l’esistenza di documenti che giustificherebbero l’applicazione della tabella 15 in luogo di quella utilizzata dall’ausiliare, precisando solo che tale tabella determina un carico minore per l’ente comunale, senza giustificare la sua scelta fondata sulla percorrenza chilometrica, che il c.t.u. aveva rilevato essere nella fattispecie inapplicabile, perchè le tabelle utilizzabili per la revisione prezzi nella concessione, erano state superate negli anni precedenti a quelli per cui è causa, da accordi tra ente locale e società conclusi anno per anno, che avevano in concreto negato l’aggancio alla percorrenza chilometrica e alle tabelle applicabili in rapporto a quest’ultimo dato.

3. La sentenza impugnata, premesso che ogni tentativo del comune di Campobasso di negare l’an debeatur è da rigettare in ragione della citata sentenza di legittimità a base del giudizio di rinvio, afferma esservi in atti “i documenti sufficienti ad apportare correttivi alla stima del c.t.u., nella parte nella quale il consulente ha ritenuto di ratificare e far propria la condotta flessibile della giunta municipale suggerita dalla Commissione tecnica, in punto di applicazione della tabella n, 7 anzichè di quella n. 15, corrispondente quest’ultima alla percorrenza chilometrica superiore agli 880.000 km. annui e addotta dalla società richiedente il contributo”, per la liquidazione del dovuto.

La Corte di merito ha ritenuto di applicare la tabella n. 15 per gli anni 1983 e 1984, così liquidando le prestazioni di servizio della concessionaria in modo meno favorevole all’ente locale ma con l’aggancio al dato concreto della percorrenza chilometrica incontestata, cui detta tabella rinvia per determinare la revisione prezzi trimestrale da applicare al servizio.

Nessuna affermazione della sentenza oggetto di consente di accertare la verità della censura dell’ente locale sul preteso computo, nei costi di esercizio, anche dei guadagno “convenzionale” del 6,50%, applicandosi presunzioni contrattuali che logicamente non possono comprendere nei costi anche i guadagni, ai quali non è cenno in sentenza.

Il comune ricorrente principale, peraltro, non indica in quale sede nel merito esso ha dedotto la predetta circostanza di aumento dei costi e delle sovvenzioni, per modificare la proposta di liquidazione del sussidio proveniente dal c.t.u.. Il ricorso è comunque privo di autosufficienza nella denuncia di una errata lettura sistematica del contratto, priva della riproduzione delle clausole contrattuali dalle quali rilevare tale difetto di motivazione (Cass. 29 gennaio 2007 n. 1826 e 13 febbraio 2C06 n. 3075).

Altrettanto è a dire per il mancato computo dei ricavi pubblicitari o dei canoni di locazione d’immobili della società, di cui non v’è cenno nella sentenza oggetto di ricorso, con conseguente inammissibilità di un eventuale loro rilievo per la prima volta in sede di legittimità.

E’ anche improcedibile la domanda di rinnovo delle operazioni del consulente d’ufficio, per la mancata precisazione degli atti prodotti dalle parti per contestare le conclusioni di quest’ultimo sul punto specifico del computo dei ricavi determinato in difetto (Cass. 15 febbraio 2011 n. 3689 e 17 aprile 2004 n. 7341).

Il carattere “presunto” del costo di esercizio ricavato in base al chilometraggio di percorrenza delle varie linee, come sancito nei disciplinare per la revisione prezzi, comporta la previsione in esso, anche della diversità dei costi delle corse con doppio agente rispetto a quelle con unico agente, sulla base di una media ipotizzata logicamente nella presunzione che precede, essendo apodittica e generica la censura delle conclusioni raggiunte nella sentenza di merito per tale profilo.

Nessun rilievo ha inoltre la mancata produzione dei bilanci della società, necessari ai soli controlli operati anno per anno nel caso di puntuale adempimento dal comune della sua obbligazione di corrispondere il sussidio.

Non risulta dal ricorso o dalla sentenza che si sia ordinata, su istanza del Comune di Campobasso, alla concessionaria la esibizione di detti documenti (i bilanci), ai sensi dell’art. 210 c.p.c. e, anche per tale profilo, il motivo di ricorso appare precluso, non censurandosi neppure l’abuso dai giudici di merito del potere di ordinare o meno l’esibizione dei documenti indicati (Cass. 19 ottobre 2010 n. 22196, 17 marzo 2010 n. 6439, tra altre).

Comunque i bilanci consuntivi rilevanti nella gestione annuale del servizio e nell’ordinario versamento del contributo, non costituiscono prova dei costi effettivi di esercizio, in difetto di specifiche indicazioni nella impugnativa sul loro contenuto e quando gli stessi costi, come nel caso, siano ricavati per presunzione in base a circostanze di fatto come la percorrenza chilometrica, avendo rilievo di mera verifica e controllo degli esborsi emergenti dalle partite contabili del bilancio stesso, non sempre rilevanti per determinare il sussidio o contributo.

La Corte territoriale, in sede di rinvio, ha liquidato il contributo … “valutato il contenuto di tutti i documenti acquisiti agli atti, fatta applicazione della tabella n. 15, escluso dal novero delle voci (di costi) l’ammortamento” dei mezzi acquisiti con sussidio regionale, per il quale ha ritenuto esservi stata rinuncia della concessionaria, che ha goduto del contributo per l’acquisto degli autobus (cfr. pag. 13 sentenza impugnata).

Computati, in via presuntiva, i ricavi dei titoli di viaggio e, in base ai documenti, i contributi di gestione del servizio ricevuti dalla Regione Molise, non contestati nella loro qualifica di ricavi ed entrate effettive della concessionaria dal comune ricorrente, la Corte di merito ha dedotto che l’insieme di tali somme ammontava per il 1982 a L. 1.774.191.648 ed era maggiore dei costi accertati pari a L. 1.769.572.000, per cui nulla poteva riconoscersi come sussidio per tale anno alla S.E.A.C..

Nel 1984 e 1985, a fronte di ricavi goduti rispettivamente per L. 1.740.899.7 47 e L. 1.892.881.711, sempre in applicazione delle presunzioni e dei documenti che precedono, la S.E.A.C. aveva subito costi chilometrici paci a L. 2.204.688.973 e 2.381.389.339, per cui i sussidi dovuti perdetti anni erano stati fissati per il primo anno in Euro 234.365,00 e per il secondo, in Euro 234.365,00, cui dovevano aggiungersi gli interessi corrispondenti all’ulteriore danno subito (Euro 31.260,00).

Nessuna violazione è quindi provata dal ricorrente dell’art. 1363 c.c., inutilizzabile in questa sede, per le ragioni già dette, cioè per non essere state trascritte le clausole richiamate in ricorso (art. 17, 15 e 16, 59, 23 e 63 della convenzione, richiamati a pag.

21 del ricorso) e, anche per tale profilo, il ricorso è da qualificare precluso (Cass. 25 febbraio 2005 n. 4063).

In conclusione, i primi due motivi di ricorso sono infondati per la parte m cui denunciano difetti motivazionali nella ricostruzione presuntiva dei costi di esercizio fondata sui documenti in atti, in base a quanto afferma la sentenza sul punto, documentazione non scalfita dalle deduzioni di cui a, ricorso e dalla apodittiche censure del Comune ricorrente. I detti motivi del ricorso principale sono generici in quanto non precisano nè allegano documenti che avrebbero potuto dar luogo ad una riduzione dei sussidi nè chiariscono la natura e la portata probatoria della documentazione, genericamente indicata, che si deduce mancante, per non essere stata prodotta dalla concessionaria.

Essi, quindi per la parte in cui non sono infondati, denunciando la violazione dell’art. 1363 c.c., senza chiarire le violazioni delle regole dell’ermeneutica contrattuale che la Corte napoletana avrebbe posto in essere, anche ai sensi dell’art. 1362 c.c., nella interpretazione sistematica della convenzione stipulata dalle parti, vanno dichiarati inammissibili in base alle indicazioni che precedono.

3.2. Il terzo e quarto motivo del ricorso principale devono dichiararsi inammissibili, censurando la Certe territoriale, per avere fondato la decisione sulle conclusioni del c.t.u., senza individuare i punti della relazione dell’ausiliare che evidenziano affermazioni illogiche o scientificamente errate, ovvero non precisando le omissioni di accertamenti su documenti in atti, da parte dell’ausiliare (Cfr. Cass. 17 aprile 2004 n. 7341).

Ciò comporta l’inammissibilità del terzo motivo di ricorso avverso la decisione impugnata per la parte in cui si è rifatta alle conclusioni del suo ausiliare e dell’ultimo motivo di ricorso, che chiede una nuova consulenza, senza indicare quali nuovi atti o documenti si sarebbe dovuti valutare dall’ausiliare, per giungere a conclusioni difformi da quelle adottate in sentenza.

4. Altrettanto deve dirsi per il ricorso incidentale della S.E.A.C. s.r.l., che è inammissibile in quanto pretende di sostituire l’ermeneutica del contratto adottata dal consulente, che s’è rifatto agli accordi delle parti per il computo del sussidio nei precedenti anni, per applicare la tabella 1 più favorevole alla ricorrente, senza tenere conto della percorrenza chilometrica, che è unico criterio oggettivo di fatto, scelto dalla Corte per la ricostruzione presuntiva dei costi di esercizio.

Anche la concessionaria non produce documenti che consentano una lettura del contratto e dell’obbligazione diversa da quella data dalla Corte territoriale e che possano determinare una maggiore liquidazione dei sussidi.

4. In conclusione, i ricorsi riuniti devono entrambi rigettarsi; le spese del presente giudizio di cassazione, per la reciproca soccombenza delle parti, devono interamente compensarsi tra queste ultime.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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