Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22813 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. I, 03/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso l’avvocato CIABATTINI

LIDIA, rappresentato e difeso dall’avvocato SCOTTO FELICE, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TORRE DEL GRECO, in persona del Commissario Straordinario

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VTA TUSCOLANA 194,

presso AVINO FRANCO, rappresentato e difeso dagli avvocati AURILIA

MATTEO, SALVINI ANTONINO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1075/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato AURILIA MATTEO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5-14.04.2005, la Corte di Appello di Napoli, pronunciando sulle impugnazioni proposte contro la sentenza resa l’8.05.2003, dal Tribunale di Torre Annunziata, respingeva l’appello incidentale di R.A. ed in accoglimento, invece, di quello principale del Comune di Torre del Greco, respingeva la domanda del R., parzialmente accolta dal giudice di primo grado, compensando interamente le spese di entrambi i gradi di merito. Introducendo il giudizio, con atto del 5.04.1991, R. A. aveva premesso di essere titolare del Ristorante – Pensione Elisabetta, che il Comune di Torre del Greco dal 1977, aveva sistemato presso tre alberghi cittadini, tra cui quello in sua titolarità, alcuni nuclei familiari forzosamente sfrattati dalle case dell’IACP e che l’ente, dopo avere corrisposto per i primi anni (1977/1985) le indennità per l’occupazione, aveva dapprima ritardato i pagamenti e, successivamente, rifiutato di pagare il dovuto, che, inoltre, il comportamento del Comune aveva in lui ingenerato la convinzione dell’esistenza di un suo obbligo di mettere a disposizione i locali e dell’avvenuta conclusione di un contratto di locazione, tanto premesso aveva chiesto la condanna di detto Comune alla restituzione delle camere occupate dai senzatetto ed al pagamento delle somme per l’occupazione dal 1985, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., o, in subordine, ai sensi dell’art. 2041 c.c., oltre al risarcimento dei danni ed alle spese.

Il Comune di Torre del Greco, costituitosi in giudizio, aveva eccepito la prescrizione della pretesa azionata dal R., contestato sia la domanda ex artt. 1337 e 1338 c.c.. che la domanda di risarcimento danni ed eccepito la sua carenza di legittimazione passiva in ordine alla domanda ex art. 2041 c.c..

Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza dell’8.05.200, aveva parzialmente accolto la domanda introduttiva e condannato il Comune di Torre del Greco a pagare all’attore la somma di L. 195.518.197, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese, ritenendo tra l’altro che il Comune non avesse requisito i locali e, dunque, che non fosse tenuto a restituirli, ma instaurato un rapporto alberghiero. La Corte distrettuale ha osservato e ritenuto tra l’altro:

che il R. con l’appello incidentale aveva lamentato il mancato accoglimento della domanda nei limiti di L. 220.241.598, il mancato accoglimento della domanda di risarcimento danni e, in subordine, di quella di indebito arricchimento, chiedendo altresì “l’ammissione di pertinenti strumenti istruttori, acquisizione di informazioni ex art. 219 c.p.c. nonchè ammissione di consulenza tecnica che determini l’ammontare del danno;

che il medesimo R. aveva prodotto le Delib. n. 650 e n. 651 del 2 febbraio 1987, con le quali la G.M. del Comune di Torre del Greco, dato anche atto che presso la sua pensione e sino al novembre 1986, egli aveva ospitato tre nuclei familiari sfrattati “come da accertamenti dei VVUU”, gli aveva liquidato per la concessa ospitalità, il 50% di importi fatturati dal settembre 1982 al dicembre 1984, ed il 50% di quelli fatturati dal maggio al novembre 1986 che in entrambe le delibere si precisava che “i pagamenti vengono effettuati ai soli fini assistenziali e senza alcuna assunzione di obbligazione da parte dell’Ente” e, dunque, anche senza alcuna determinazione sul contenuto del rapporto o del corrispettivo da corrispondere, come evidenziato anche dalla espressione “nelle more della regolamentazione del rapporto” contenuta nella Delib. n. 650 che dagli atti succitati poteva ritenersi provato solo che il rapporto si innestava in un intervento del Comune, teso ad assicurare, per ragioni di pubblico interesse, la disponibilità di alcune strutture alberghiere ad ospitare famiglie prive di alloggi perchè sfrattate;

che in particolare nelle Delib. n. 650 e 651 veniva fatto generico riferimento alla sistemazione delle famiglie nella struttura alberghiera, con espresso rinvio della regolamentazione del rapporto de quo ed esclusione dell’assunzione di alcuna obbligazione da parte dell’ente comunale;

che dette delibere inoltre, non fornivano alcuna prova circa le somme reclamate dal R. per il periodo novembre 1986 novembre 1988;

che a tali carenze probatorie non poteva sopperirsi con le generiche richieste istruttorie formulate in appello dal R., il quale non aveva fornito alcun elemento atto ad identificare la struttura e funzione del rapporto in concreto da lui instaurato con il Comune, dei connessi obblighi a carico delle parti e delle somme pretese;

che andavano, quindi, rigettati la domanda di condanna del Comune al pagamento della somma di L. 220.241.598 ed il primo capo dell’appello incidentale;

che l’assenza di prova circa i danni conseguiti alla struttura dall’ospitalità dei nuclei familiari comportava il rigetto anche della domanda risarcitoria per L. 400.000.000, proposta dal R. con il secondo capo di appello incidentale;

che la mancanza di prova circa il contenuto degli obblighi a carico delle parti, della natura e della effettiva prestazione del servizio in favore dei nuclei familiari – a tal fine non costituivano prova le fatture emesse dall’albergatore per il suddetto periodo – non consentiva di riconoscere nè la sussistenza nè la misura dell’assunto arricchimento della P.A. e del depauperamento del R., presupposti per un accoglimento della domanda di cui all’art. 2041 c.c., dallo stesso formulata con l’appello incidentale subordinato.

Avverso questa sentenza il R. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria, e notificato il 10.02.2006, al Comune di Torre del Greco, che ha resistito con controricorso notificato il 22.03.2006.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il R. denunzia:

1. “Violazione ed errata applicazione degli art. 112, 113 e 116 c.p.c. -Violazione ed errata applicazione degli artt. 1337 – 1338 – 2043 e 1126 c.c.”.

Il ricorrente essenzialmente si duole, anche per illustrati vizi di inadeguata, illogica e contraddittoria motivazione, dell’accoglimento dell’appello del Comune con riguardo ai rilievi secondo cui non avrebbe fornito alcun elemento atto a consentire di verificare la struttura e la funzione del rapporto in concreto instaurato dal Comune e secondo cui non avrebbe dato la prova dell’ammontare delle somme reclamate, sostenendo:

che non sono stati valutati nè l’incidenza della reiterata violazione da parte del Comune dei principi sanciti dalle rubricate norme nè l’avere l’ente ingenerato in lui l’equivoco circa la legittimità dell’ordine impartito;

che non è stato valutato il ragionevole affidamento in lui indotto circa l’avere concluso il contratto e la disponibilità dell’ente a provvedere ai pagamenti in suo favore;

che la fattispecie andava ricondotta all’ambito del contratto alberghiero o altro simile e/o analogo istituto contrattuale;

che andavano considerati l’incontroverso ricovero in struttura alberghiera, il quale rendeva non necessario alcun particolare inquadramento normativo, le acquisite Delib. nn. 650 e 651/87, i riconoscimenti e le ammissioni contenute negli atti della controparte, la stessa eccezione da costei proposta di difetto di legittimazione passiva e le fatture da lui prodotte, mai impugnate nè contestate, per le quali la conclusione del difetto di prova circa l’ammontare dell’indebito arricchimento e del danno da lui subito si rivelava priva di qualsiasi fondamento, posto anche che le precedenti fatture, inerenti al periodo decorso dal 1977 al 1985, erano state tutte regolarmente pagate dall’ente, che non aveva nemmeno chiesto la restituzione di tali esborsi;

che erano state trascurate, non esaminate e non respinte le sue istanze istruttorie che in violazione del principio iura novit curia era mancata la qualificazione del rapporto.

2. “Violazione ed errata applicazione degli art. 112 – 113 e 116 c.p.c. ed artt. 333 e 356 c.p.c. – Violazione ed errata applicazione dell’art. 2697 c.c. – Violazione ed errata applicazione degli art. 2041 e 2043 c.c. ed art. 1226 c.c. -” Il ricorrente sostiene, peraltro con inconferente rinvio anche agli artt. 333 e 356 cod. proc. civ.:

che è stato ingiustamente ed erroneamente rigettato il suo appello incidentale, avente ad oggetto l’ingiustificata riduzione operata dal Tribunale di Torre Annunziata, nonchè negato il risarcimento del danno conseguente al comportamento illecito del Comune e respinta la sua domanda di arricchimento senza causa, sull’errato presupposto che non avrebbe offerto la prova circa “il contenuto degli obblighi a carico delle parti, della natura e della effettiva prestazione del servizio in favore dei nuclei familiari”;

che il Comune non aveva contestato i fatti nè disconosciuto il rapporto e si era solo rifiutato di pagare;

che l’ente aveva indiscutibilmente riconosciuto l’esistenza della prestazione ossia la concessione agli sfrattati della pensione per il periodo decorso dal 1977 al 1988, sia pure poi erogando solo parte del dovuto per il periodo dal 1977 al 1985;

che il fatto che avesse pagato le fatture per l’occupazione, inerenti al lungo periodo decorso dal 1977 al 1985, implicava il riconoscimento della prestazione, costituiva circostanza degna di più approfondita ed esauriente riflessione nonchè integrante accettazione dell’utililas e riconoscimento del debito per il periodo successivo, nel quale l’ente aveva fruito della disponibilità della struttura e conseguito un risparmio di spesa.

I due motivi del ricorso che consentono esame congiunto, non meritano favorevole apprezzamento.

Premesso che non risulta impugnato il diniego per difetto di prova del risarcimento dei danni specificamente conseguiti alla struttura dall’ospitalità, le censure che il R. propone si sostanziano essenzialmente in generiche, apodittiche o infondate critiche, laddove l’impugnata sentenza della Corte distrettuale appare ineccepibilmente fondata sulle emerse risultanze istruttorie, aderente alle rubricate norme ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale oltre che congruamente argomentata. in particolare:

a. il rigetto della pretesa di pagamento di corrispettivi contrattuali appare irreprensibilmente e fondamentalmente fondato sul rilievo esaustivo (correlato al terzo motivo dell’appello principale dell’ente) e con evidenza assorbente anche le sollevate questioni sulla mancata qualificazione del rapporto contrattuale, della mancanza della prova della stipula della relativa convenzione e della conseguente assunzione da parte del Comune di un obbligo contrattuale di pagamento, convenzione che in effetti richiedeva la forma scritta ad substantiam, la quale non poteva ritenersi integrata da meri atti interni all’amministrazione, quali le due deliberazioni giuntali, nella specie tra l’altro di tenore apertamente contrario all’esistenza di un accordo (in tema, tra le numerose altre, cfr, cass. 26826 del 2006; n. 13385 del 2005; n. 21138 del 2004; n. 15197 del 2000);

b. in merito al rigetto della domanda del R. di risarcimento per responsabilità da elusione delle aspettative riferita all’art. 1337 cod. civ., premesso che non pertinente rispetto al decisum, si rivela il rinvio anche all’art. 1338 cod. civ., la Corte territoriale ha ampiamente e logicamente chiarito, con richiamo al contenuto testuale delle Delib. giuntali n. 650 e 651 del 1987, perchè il ricorrente non potesse sulla loro base e sugli intervenuti pagamenti confidare nella futura conclusione di un contratto o nel pagamento di importi ulteriori rispetto a quelli da tali atti contemplati ed eseguiti, attendibilmente sottolineando che da essi emergeva espressamente il diniego di alcun impegno in tal senso dell’ente, sicchè alcuna ragionevole e legittima aspettativa di maggiori o futuri introiti avrebbe potuto in lui essere indotta;

c. quanto all’ulteriore ed avversato rilievo inerente al difetto di prova da parte del R., a tanto in effetti tenuto ex art. 2697 c.c., delle prestazioni asseritamele rese nel periodo novembre 1986-novembre 1988, e, comunque, dei servizi in tesi prestati nel periodo oggetto delle domande da lui svolte, le censure appaiono inammissibili o infondate. Tale conclusione risulta affidata pure alla valutazione, non specificamente impugnata, di genericità delle prove dallo stesso sul punto dedotte con la comparsa di costituzione.

Inoltre, il tenore della pronuncia smentisce l’omessa considerazione delle istanze formulate dal ricorrente in secondo grado, espressamente richiamate e riferite soltanto all’ammontare del danno da indebito arricchimento, profilo assorbito dal rigetto di tale domanda e comunque non dimostrabile mediante indagini officiose ed esplorative. D’altra parte il R., in violazione del principio di autosufficienza, non ha nemmeno riportato e trascritto il tenore delle istanze istruttorie in tesi già formulate ed ha richiamato o ordini impartiti dal Comune e dei quali non ha fornito il riscontro, o genericamente condotte adesive della controparte, in concreto non desumibili relativamente al credito azionato e cui, tra l’altro, stante anche modalità e cause dell’avvenuto, incontroverso pagamento da parte del Comune del 50% degli importi antecedenti al novembre 1986, non sarebbe attribuibile alcuna decisività o concludenza a diversi ed ulteriori fini, o ancora le redatte fatture, che in ogni caso non costituiscono prova dell’esistenza del credito in favore della parte che le ha emesse e che nella specie se saldate non potevano per la parte non saldata nemmeno costituire dato indiziario, stanti sempre le ragioni e limitazioni dell’avvenuto parziale pagamento;

d. le considerazioni in precedenza svolte, segnatamente sub c), inducono a disattendere le censure inerenti all’azione generale di arricchimento ex art. 2041 cod. civ., respinta per difetto di prova circa il contenuto degli obblighi, della natura e della effettiva prestazione del servizio. Giova peraltro ricordare che l’azione generale di arricchimento senza causa esercitata nei confronti della P.A. presuppone, oltre al fatto materiale dell’esecuzione di un’opera o di una prestazione vantaggiosa per l’ente pubblico, anche il riconoscimento dell’utilità della stessa da parte dell’ente che può essere anche implicito, ma deve provenire dall’organo rappresentativo dell’ente pubblico interessato, deve essere successivo alla esecuzione della stessa e deve essere consapevole, ed ancora che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto. Giusti motivi, essenzialmente desunti dalle peculiarità della vicenda, consigliano di compensare per intero le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA