Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22812 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 23/03/2017, dep.29/09/2017),  n. 22812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20687-2015 proposto da:

E.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PUCCINI 10,

presso lo studio dell’avvocato MARIO FERRI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CHIAFFREDO PEIRONE giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOL SAIASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore ad

negotia Dott. D.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 229, presso lo studio dell’avvocato

ELENA FERRARI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SARA TOMATIS giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/2014 del GIUDICE DI PACE di VENASCA,

depositata il 28/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2017 dal Consigliere Dott. MOSCARINI ANNA;

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 20/05/2011 E.D. convenne in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Venasca, la Milano Assicurazioni S.p.A. (poi Unipol Sai Assicurazioni SpA) per sentirla condannare al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di Euro 7.214,30, procurati al motociclo di sua proprietà da una pericolosa manovra ad U effettuata, sulla strada provinciale (OMISSIS), dalla Fiat Punto condotta dal proprietario R.F.. A seguito di tale azzardata manovra l’ E. riferì di essersi “appoggiato” sul cofano del veicolo che aveva invaso la semi – carreggiata di propria competenza mentre la moto, che aveva urtato contro il paraurti del veicolo, caduta rovinosamente a terra, continuò a ruotare su se stessa fino a che non andò a sbattere contro la spalla di ferro di un ponte sito nelle vicinanze.

Tra i due conducenti il R. ammise la propria responsabilità e sottoscrisse, con l’ E., un verbale di constatazione amichevole nel quale i fatti venivano descritti. Nonostante tale riconoscimento, la Unipol Sai, successore di Milano Assicurazioni, contestò la dinamica dei fatti e chiese ed ottenne l’espletamento di una CTU. Questa non diede alcuna certezza dell’urto tra l’auto e la moto nè riscontro sul guard rail nè sulla ringhiera del ponte prospiciente, mentre, non potendo svolgere alcun accertamento tecnico sulla moto, venduta da anni, si basò su una moto simile per verificare la compatibilità dell’incidente con quanto descritto nella constatazione amichevole, giungendo ad una conclusione negativa.

Il Giudice di Pace pertanto rigettò la domanda, ritenendola non provata. Il Tribunale di Cuneo, adito in appello, letti ed esaminati gli atti, i documenti e i verbali di causa dichiarò l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., ritenendo che, in mancanza del mezzo danneggiato, l’appello non avesse alcuna ragionevole probabilità di essere accolto.

Avverso la sentenza l’ E. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste la Unipol Assicurazioni S.p.A. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo denuncia la violazione o, quantomeno, falsa applicazione degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3); Omesso esame di fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5). Nullità dell’ordinanza (art. 360 c.p.c., n. 4).

Ad avviso del ricorrente l’abuso del processo sanzionato con l’art. 348 bis c.p.c., potrebbe essere ravvisato nella sola plateale infondatezza della impugnazione e non anche, nel caso di specie, nel quale vi erano stati validi riscontri probatori illegittimamente ignorati dai giudici del merito, quali una CTU tecnico – cinematica e di quantificazione del danno nonchè il riconoscimento della controparte contenuto nel verbale, avente efficacia confessoria, di constatazione amichevole dell’incidente.

Con il secondo motivo denuncia la violazione o, quantomeno, falsa applicazione degli artt. 2043,2054,2727 ss. e 2697 c.c., art. 2730 ss. c.c., e artt. 115 e 116 c.p.c.(art. 360 c.p.c., n. 3). Violazione o, quantomeno, falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 143 ss. e 149 (art. 360 c.p.c., n. 3). Omesso esame di fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5). Nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4).

Afferma che le perplesse considerazioni di incertezza circa gli eventi svoltisi contrasterebbero palesemente con le risultanze della CTU secondo le quali “in riferimento ai riscontri eseguiti lo scrivente, secondo scienza e coscienza, ritiene di: 1) confermare la dinamica dell’incidente stradale così come dichiarata dalle parti nella constatazione amichevole del 10/04/2010; 2) dichiarare la compatibilità dei danni subiti dai due veicoli con la dinamica dell’incidente, così come dichiarata dalle party.; con il riscontro della stessa CTU in ordine alle condizioni del veicolo coinvolto nel danneggiamento della moto, giudicate compatibili con la dinamica denunciata del sinistro; con quanto riferito da testimoni oculari presenti all’epoca dei fatti, quale quella dell’ E.A., padre e teste dell’attore, in relazione alle condizioni del motociclo subito dopo l’incidente; contrasterebbero infine con il valore confessorio del verbale di constatazione amichevole costituente presunzione iuris tantum e non prova liberamente apprezzabile, che il sinistro si sia svolto con le modalità ivi indicate.

L’ordinanza di manifesta inammissibilità sarebbe illegittima perchè avrebbe omesso di scrutinare la reale portata delle risultanze istruttorie acquisite in primo grado.

Il ricorso è complessivamente fondato e merita accoglimento. L’unico argomento speso dalla sentenza di primo grado e presupposto dalla declaratoria di inammissibilità dell’appello è stato la non disponibilità della moto, venduta molti anni prima. Di contro il Giudice avrebbe dovuto dare conto delle risultanze della CTU, di quanto riferito da testimoni oculari e di quanto contenuto nel verbale di constatazione amichevole del sinistro. Quanto alla rilevanza di tale documento, se la giurisprudenza più recente di questa Corte è orientata nel senso di escludere alla dichiarazione confessoria in esso contenuta il valore di piena prova, tuttavia resta la possibilità per il Giudice di apprezzare liberamente il contenuto del verbale. Una pronuncia più recente (Cass., 3n. 4285 del 24/2/2014) ha attribuito al cd. Cid la presunzione iuris tantum che gli eventi si siano svolti nel modo ivi descritto.

Conclusivamente il ricorso è fondato e merita accoglimento, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio al Tribunale di Cuneo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia al Tribunale di Cuneo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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