Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22811 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 23/03/2017, dep.29/09/2017),  n. 22811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2342-2015 proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA BELLARDINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato RITA BORZA giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA SPA, in persona del suo procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MERCEDE 11,

presso lo studio dell’avvocato ANNAMARIA SCULLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato VINCENZO DI FLORIO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

L.S., ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO

GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (OMISSIS), G.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 318/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 24/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.M. percorreva la via (OMISSIS), in località (OMISSIS), a bordo del suo ciclomotore quando, all’altezza del civico n. (OMISSIS), venne travolto frontalmente ed ucciso dall’auto Peugeot 106, condotta dal proprietario L.S..

Il conducente dell’auto, fuggito dando poi fuoco alla macchina per evitarne l’individuazione, venne tratto in arresto e sottoposto a procedimento penale, definito con sentenza ex art. 444 c.p.p. del 26/06/2008, passata in giudicato il 18/09/2009, con accertamento della sua piena ed esclusiva responsabilità.

Dal momento che l’auto, al momento del sinistro, era sprovvista di copertura assicurativa, i familiari del defunto agirono, davanti il Tribunale di Nocera Inferiore, oltre che contro il L., contro Assicurazioni Generali S.p.A. (di seguito Generali), in qualità di impresa designata ex lege alla gestione del Fondo Vittime della Strada per la Campania, chiedendo il risarcimento dei danni.

Il Giudice dichiarò il L. unico responsabile del sinistro e determinò il risarcimento nell’importo di Euro 1.117.588,88 ripartito tra gli attori in base ai diversi gradi di parentela con la vittima e condannò in solido i convenuti al pagamento della differenza tra quanto liquidato e quanto già versato a titolo di provvisionale, e cioè al pagamento di Euro 767.588,88.

In appello Generali chiese, per quel che rileva in questa sede, che il risarcimento dovuto dal Fondo di Garanzia fosse contenuto nei limiti di massimale vigente all’epoca del sinistro e comunque nella somma di Euro 774.685,35, detratto quanto già versato a titolo di provvisionale.

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata in data 24/07/2014, ha preso atto della sentenza penale ex art. 444 c.p.p. ma ha ritenuto che detta pronuncia, per il rito cui consegue (cioè il patteggiamento), producesse l’unico effetto di esonerare la controparte dall’onere della prova del fatto costituente reato, ma non esonerasse il giudice civile dall’obbligo di individuare il grado effettivo di responsabilità sul quale parametrare il conseguente obbligo risarcitorio, in assenza di espresse determinazioni di merito deducibili dal giudicato penale.

La Corte, basandosi sulla consulenza dell’ing. B. svolta nell’ambito del giudizio penale, e dunque avendo a disposizione i soli elementi di prova ivi raccolti, ha ritenuto di non poter superare la presunzione di corresponsabilità sancita dall’art. 2054 c.c., comma 2, nell’impossibilità di verificare l’incidenza causale diretta delle condotte di danneggiante e danneggiato nella determinazione dell’incidente, ed ha applicato la presunzione, prescindendo dal fatto che la compagnia appellante non avesse sollevato, quale motivo di appello, la questione della corresponsabilità del danneggiato nella produzione del danno.

In particolare il Giudice, rilevato che il punto d’urto tra il ciclomotore e l’auto era sito in prossimità della mezzeria, anzichè ipotizzare che il danneggiato avesse tentato, in extremis, una manovra per evitare l’automobile, comparsa contromano ed a velocità assai elevata e non consona allo stato dei luoghi (84 km/h), ha ritenuto di applicare la presunzione di pari responsabilità ai sensi dell’art. 2054 c.c. Sul quantum, il Giudice d’appello ha applicato, recependo quanto osservato da Generali, le tabelle del Tribunale di Milano, anzichè quelle di Roma, utilizzate in primo grado ed ha ridotto del 50% la somma dovuta da Generali, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Avverso la sentenza il sig. S., in qualità di procuratore dei sigg.ri G., propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Resiste Generali con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui la sentenza avrebbe pronunciato extra petita partium, andando a valutare, al di là delle conclusioni dell’appellante, la presenza di un concorso di colpa del danneggiato, non formulata in primo grado e neppure presente tra i motivi di appello.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e cioè del divieto di novum in appello, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Con il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 nella parte in cui la stessa ha statuito il concorso di colpa della vittima, in evidente contrasto con il giudicato penale e le risultanze della perizia ivi espletata.

Il Giudice avrebbe dovuto valutare le rispettive responsabilità sulla scorta del solo materiale probatorio acquisito al procedimento ed avrebbe dovuto conferire specifica rilevanza alle statuizioni del giudice penale che, con chiarezza, aveva attribuito la responsabilità dell’incidente al solo L..

Con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in cui la Corte d’appello sarebbe incorsa nel valutare liberamente il materiale probatorio fornito nel giudizio penale giungendo all’illegittima conclusione del concorso di colpa del danneggiato.

Con il quinto motivo denuncia error in iudicando nell’interpretazione del materiale probatorio, nella parte in cui la Corte d’appello avrebbe ritenuto che la consulenza tecnica non fosse sufficiente ad avvalorare la declaratoria di colpevolezza dell’imputato.

Con il sesto motivo denuncia error in iudicando e vizio di motivazione in punto di accertamento tecnico della dinamica.

La sentenza impugnata sarebbe contraddittoria nella parte in cui avrebbe supposto che la velocità del L. fosse dovuta ad un non consentito accesso sulla (OMISSIS) da parte del medesimo, probabilmente avvenuto contromano e nella parte in cui non avrebbe tenuto in considerazione le conclusioni del CTU che avevano imputato l’esclusiva responsabilità del danno in capo al L..

Con il settimo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2054 c.c. – violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.

La sentenza impugnata sarebbe illegittima e dunque contrastante con gli artt. 2043 e 2054 c.c. per aver disatteso la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l’obbligo di accertare l’eventuale responsabilità concorrente dell’altro conducente.

Il ricorso è complessivamente fondato e merita accoglimento in quanto la Corte d’appello, ponendosi in contrasto con tutte le norme indicate nell’epigrafe dei vari motivi di ricorso, non si è ritenuta vincolata alle risultanze probatorie acquisite nel giudizio penale ed univocamente confluenti nel giudizio di responsabilità esclusiva del conducente l’autovettura, ed ha applicato la presunzione di corresponsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, indipendentemente da ogni richiesta in tal senso formulata dall’appellante.

Come è agevole desumere dal testo dell’impugnata sentenza, che riporta le conclusioni dell’appellante, nessuna conclusione era stata presa in merito alla corresponsabilità del danneggiato, in quanto l’appellante si era limitato a richiedere una valutazione del danno nei limiti del massimale allora vigente, rappresentando al giudice civile la possibilità di valutare liberamente, in ragione della tipologia di giudizio penale prescelto (patteggiamento), le risultanze di quel giudizio.

Da quanto premesso deriva certamente la fondatezza dei vari motivi di censura mossi all’ impugnata sentenza. Innanzitutto il Giudice ha pronunciato ultra petita partium in quanto non vi era alcuna espressa conclusione dell’appellante volta ad affermare il concorso del danneggiato; in secondo luogo appare violato il divieto di novum in appello, posto dall’art. 345 c.p.c., in quanto, ove anche si giungesse alla conclusione che l’accertamento della corresponsabilità del danneggiato costituisse una motivazione implicita dell’impugnata sentenza, in ogni caso, non avendo l’accertamento della corresponsabilità del danneggiato costituito oggetto del giudizio di primo grado, il giudice d’appello avrebbe dovuto rilevare la violazione dell’art. 345 c.p.c. in presenza di una domanda nuova ad esso proposta.

In terzo luogo deve rilevarsi la nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 nella parte in cui la stessa è caduta in palese contraddizione affermando, d’un lato, che il procedimento ex art. 444 c.p.p. esonerasse la controparte dall’onere di provare la responsabilità del condannato e dall’altra che il giudice fosse però libero di valutare le prove acquisite nel giudizio penale. Per vincere la declaratoria di esclusiva responsabilità penale del L. nella causazione del danno, la sentenza avrebbe, quantomeno, dovuto argomentare circa la presenza di diverse prove fornite dal L. o dalla società onerata del risarcimento volte a fondare un convincimento del giudice del tutto opposto a quello raggiunto in sede penale. Ciò è avvenuto in spregio alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la sentenza penale irrevocabile spiega efficacia di giudicato nel giudizio civile risarcitorio in relazione alla posizione del soggetto ritenuto responsabile del reato contestato e se, ai fini risarcitori, il giudice civile può svolgere un autonomo apprezzamento del materiale probatorio acquisito nel giudizio penale non essendo a ciò obbligato, è evidente che, per superare le risultanze della CTU ed i rilievi della polizia giudiziaria, il giudice non poteva introdurre l’argomento della corresponsabilità del danneggiato nella produzione del danno. E’ evidente, allora, che l’impugnata sentenza ha violato altresì l’art. 115 c.p.c. nella parte in cui, in assenza di prove che potessero suggerire una corresponsabilità del danneggiato, ha dato per acquisito il fatto contestato (corresponsabilità) soltanto sulla scorta delle risultanze del procedimento penale che erano di segno esattamente opposto, non solo nella sentenza penale ma anche nella perizia dell’ing. B.. La Corte d’appello è caduta in un evidente error in iudicando laddove ha ritenuto insufficiente, per una declaratoria di responsabilità esclusiva del L., la ricostruzione presuntiva e deduttiva emergente dalla perizia tecnica acquisita nel giudizio penale. Vi è ancora un error in iudicando ed un vizio di motivazione laddove la sentenza afferma essere una presunzione non riscontrata quella dell’elevata velocità della vettura, laddove, invece, nella perizia dell’ing. B. e nelle dichiarazioni della polizia giudiziaria intervenuta sul posto, trova luogo la prova delle esasperate condizioni di moto dell’autovettura in relazione alle condizioni di luogo e di tempo dell’incidente. Nella stessa CTU si dava infatti testualmente atto che “non esistono elementi di giudizio tali da far ritenere la condotta di guida della vittima in violazione di norme generiche e/o specifiche” (CTU p. 18). La sentenza appare altresì pronunciata in violazione degli artt. 2043 e 2054 c.c. laddove afferma la corresponsabilità del danneggiato, in assenza di accertate violazioni a suo carico. Non potendo operare la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2 per non aver potuto il giudice accertare in concreto se, oltre alla colpa del conducente l’autovettura, vi fosse stata una condotta di guida irreprensibile da parte del danneggiato, il giudice avrebbe dovuto ritenere operante il principio di responsabilità aquiliana di cui all’art. 2043 c.c. Il giudice di merito ha invece dichiarato il concorso di colpa della vittima, in assenza di alcuna richiesta dispositiva in tal senso ed in assenza di alcun dato probatorio inteso a lasciare emergere la violazione da parte del danneggiato delle specifiche norme di circolazione stradale o di comune prudenza nella guida su strada.

Conclusivamente il ricorso è fondato e merita accoglimento, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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