Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22811 del 12/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 12/09/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 12/09/2019), n.22811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25401/2017 proposto da:

BANCA NAZIONALE LAVORO S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso

lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCO GIAMMARIA;

– ricorrente principale –

contro

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANGELO GIUSEPPE

CHIELLO e CESARE POZZOLI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

BANCA NAZIONALE LAVORO S.P.A.;

– ricorrente principale – controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1296/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/04/2017, R. G. N. 3658/2013.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza pubblicata in data 26.4.2017, la Corte territoriale di Roma, in parziale accoglimento dell’appello principale interposto dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nei confronti di P.E., avverso la sentenza del Tribunale della sede n. 20228/2012, depositata il 4.12.2012, condannava la società datrice di lavoro a corrispondere al dipendente la somma di Euro 63.595,45, a titolo di differenza di trattamento di fine rapporto, oltre accessori di legge, in luogo della maggiore somma di Euro 123.423,83 determinata dal primo giudice;

che, inoltre, in parziale accoglimento dell’appello incidentale interposto dal P., avverso la medesima pronunzia, condannava la società a risarcire a quest’ultimo il danno patrimoniale da omissione contributiva;

che avverso tale sentenza la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi;

che P.E. ha resistito con controricorso ed ha spiegato ricorso incidentale sulla base di due motivi;

che la società datrice ha depositato “Controricorso avverso ricorso incidentale”;

che la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha altresì depositato “Nota” in data 31.1.2019, nella quale la stessa ed il P. chiedono che quest’Ufficio, preso atto della volontà espressa dalle parti nel verbale di conciliazione del 19.12.2018, allegato alla predetta “Nota”, dichiari “l’estinzione del presente giudizio, con compensazione delle spese di lite”;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, nella “Nota” di cui si è detto in narrativa – firmata dai difensori delle parti, avv.ti Cesare Pozzoli ed Angelo Chiello (per il P.) ed avv.ti Roberto Pessi e Francesco Giammaria (per la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.) – si rappresenta che “Nelle more della fissazione dell’udienza le parti riuscivano a trovare un accordo e conseguentemente il 19.12.2018 sottoscrivevano in Roma, presso la Commissione paritetica di conciliazione delle controversie individuali di lavoro, il verbale di conciliazione, che si allega alla presente istanza, nell’ambito del quale le stesse formalizzavano, reciprocamente, la rinuncia e l’accettazione agli atti del presente giudizio, nonchè la comune volontà di ritenere compensate le spese legali (ulteriori rispetto a quelle pattuite a titolo di contributo spese al punto 9 del verbale transattivo sottoscritto)”;

che, pertanto, le parti “chiedono congiuntamente” che, quest’Ufficio, preso atto della volontà espressa dalle stesse in sede conciliativa, dichiari “l’estinzione del presente giudizio, con compensazione delle spese di lite”;

che sussistono, quindi, i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., per dichiarare l’estinzione del processo;

che nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019

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