Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22810 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 23/03/2017, dep.29/09/2017),  n. 22810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2267-2015 proposto da:

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, V.G.NICOTERA 29,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE GUZZO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MAURIZIO SAVASTA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.V., ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1462/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 11/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.D. convenne dinanzi il Tribunale di Bari, in data 31/52002 e 7/12/2002, la RAS Assicurazioni e V.V., premettendo di aver subito un incidente a causa dell’autovettura Alfa Romeo di proprietà del V.; che, a seguito del sinistro, erano risultate la distruzione del proprio mezzo e gravissime lesioni personali; che aveva ottenuto l’accertamento del danno biologico per complessivi Euro 104.692,05, di cui chiedeva il risarcimento.

Il V., costituendosi in giudizio, rappresentò che il sinistro si era verificato a causa del comportamento di un soggetto terzo, L.G., il quale, violando il codice della strada, aveva urtato in modo violento l’auto del V. che aveva, a sua volta sbandato, oltrepassato la propria corsia di marcia e investito la Panda del G..

Il Tribunale di Bari rigettò la domanda in base alla preminente ratio decidendi che impediva di attribuire al V. la causalità materiale del sinistro in quanto lo sbandamento, il capottamento, l’invasione della corsia opposta di marcia e l’urto con l’auto del G. erano stati provocati dall’autovettura di un terzo.

Il Tribunale escluse, pertanto, il nesso eziologico strutturale e materiale tra l’impatto subito dal G. e la condotta di guida del convenuto. In appello il G. ripropose le proprie tesi criticando la sentenza sul punto relativo all’assenza del nesso eziologico materiale o strutturale. La Corte d’appello di Bari, con sentenza dell’11/11/2013, ha confermato la sentenza di primo grado ribadendo che, nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, alla causalità materiale o strutturale è assegnato il compito di individuare il soggetto che ha commesso l’illecito, sicchè il solo impatto dell’auto del V. contro quella del G., atomisticamente considerato, non poteva dirsi fondare una responsabilità materiale, se non facendo riferimento all’intera dinamica del sinistro che aveva coinvolto più autoveicoli.

Il Giudice ha applicato l’art. 41 c.p., commi 1 e 2 che, in presenza di una molteplicità di cause, antecedenti, contemporanee o sopravvenute, consentono di individuare se, fra tutte le serie causali, ve ne sia una da sola idonea alla causazione del sinistro, interpretando questa sola quale causa del medesimo. Ha dunque applicato il criterio della “causalità adeguata” e “del più probabile che non”, in base ad una valutazione prognostica ex ante, ed ha ritenuto che l’impatto dell’auto del V. contro quella del G. non potesse ritenersi conseguenza “normale” della condotta di guida del primo.

La Corte d’appello ha rigettato altresì l’appello incidentale del V., con il quale aveva eccepito che il Giudice non avesse chiamato in causa “jussu iudicis” il soggetto terzo e l’assicurazione, argomentando che il V. non aveva chiesto la chiamata in causa del proprio assicuratore con una domanda diretta ma si era limitato a sollecitare il Giudice in tal senso, non potendo poi dolersi del mancato esercizio, da parte dello stesso Giudice, della facoltà discrezionale di esercitare o meno la chiamata del terzo.

La Corte d’appello ha accolto invece il motivo di appello incidentale relativo al regolamento delle spese processuali nel primo grado del giudizio, avendole il Tribunale illegittimamente addebitate alla parte totalmente vittoriosa.

Avverso la sentenza il G. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste l’Allianz (già RAS S.p.A.) con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 2054 c.c. – in relazione all’art. 41 c.p. e art. 2055 c.c.

La ricorrente censura la motivazione dell’impugnata sentenza in punto di valutazione del nesso causale tra il fatto e il danno.

Richiamando la giurisprudenza di questa Corte, sulla quale si era basata la sentenza impugnata, censura la stessa nella parte in cui, nel negare la causalità materiale tra il comportamento del V. e il danno arrecato al G., avrebbe escluso qualunque imputabilità del fatto al V., in spregio degli artt. 40 e 41 c.p. applicabili anche nel giudizio civile. Sulla base di tutti i principi ribaditi da questa Corte con la sentenza Cass., S.U. n. 576 dell’11.01.2008 in tema di causalità, la Corte d’appello avrebbe dovuto concludere nel senso che la causa diretta del sinistro fosse esclusivamente l’impatto con il mezzo del V. sicchè, se tale impatto non fosse avvenuto, l’autovettura del G. avrebbe continuato a percorrere tranquillamente la propria corsia, indipendentemente da quanto accadeva nella corsia opposta.

Vi sarebbero elementi di fatto relativi all’incongruità della velocità tenuta dal V., sicchè tale elemento avrebbe certamente influito in modo diretto e prevalente se non esclusivo sul danno arrecato al G.. In base all’art. 2055 c.c. coloro i quali hanno provocato un danno, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, esse sono tutte obbligate in solido al risarcimento del danno e il fatto che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta rinuncia alla solidarietà. La Corte d’appello avrebbe dovuto applicare l’art. 2055 c.c. che mira, non ad alleviare la responsabilità dei concorrenti nella produzione del danno, ma a rafforzare la garanzia del danneggiato, consentendogli di rivolgersi, per l’intero risarcimento, a ciascuno dei soggetti responsabili senza doverli perseguire pro-quota.

Il motivo è infondato. La citata giurisprudenza di questa Corte ha distinto la responsabilità strutturale o materiale da quella giuridica che collega l’evento al danno: conformandosi a detta giurisprudenza la Corte d’appello ha escluso il coinvolgimento del V. nella responsabilità materiale o strutturale dell’evento. Non è stata raggiunta la prova della causalità adeguata ed indipendente del V. nella produzione del danno, ma piuttosto lo stretto collegamento tra il primo incidente, subìto dal V., e lo sconfinamento di quest’ultimo nella mezzeria di percorrenza del G..

In base agli artt. 40 e 41 c.p. un evento è causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo: non può ritenersi che il V. avrebbe comunque invaso la mezzeria, provocando l’incidente con il G., se non avesse a sua volta subìto l’incidente con il terzo danneggiante, nè può applicarsi la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2 della pari responsabilità dei veicoli nella produzione del danno in quanto, a parte la sussidiarietà di tale presunzione, che è sempre superabile con la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, essa opera solo nei rapporti tra conducenti dei veicoli entrati in collisione, restando invece esclusa nei rapporti tra i conducenti di altri veicoli (Cass., 3, n. 23431 del 4/11/2014; Cass. 3, n. 12750 del 18/10/2001; Cass., 3, n. 10026 del 9/10/1998; Cass., 3, n. 61 del 7/1/1991).

Peraltro la giurisprudenza di questa Corte ha escluso la presunzione dell’eguale concorso di colpa di ciascun conducente nello scontro tra veicoli, qualora l’incidente stradale si verifichi in due fasi, con un primo impatto tra due veicoli e con una seconda collisione fra uno di essi, distaccatosi dall’altro a seguito di sbandamento, con un terzo veicolo. Nè può ritenersi pertinente la giurisprudenza relativa all’unicità del fatto dannoso, richiesto dall’art. 2055 c.c. ai fini della configurabilità della solidarietà tra i diversi autori dell’illecito, perchè la stessa presuppone che le singole azioni, ancorchè distinte, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno, il che, nel caso di specie deve essere escluso (Cass., 3, 12/3/2010n. 6041; Cass, 3, 24/9/2015 n. 18899; Cass. 3, 25/9/2014n. 20192).

Con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2. Omissione e travisamento di fatti in relazione a punti decisivi delle controversia.

La Corte d’appello avrebbe errato nel non considerare che il V. non aveva fornito alcuna prova che potesse escludere il concorso ex art. 2054 c.c., comma 2, non avendo lo stesso dimostrato di aver adottato ogni accorgimento per evitare il sinistro o che l’incidente fosse stato causato esclusivamente dalla condotta di guida del terzo. L’infrazione anche grave come l’inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti, non avrebbe potuto dispensare il giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, vi fosse stato un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso subito dal G..

Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la pretesa violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2 non sussiste, in quanto esso ha funzione meramente sussidiaria, operando solo nel caso in cui non siano accertabili, mediante indagini specifiche sulle concrete modalità del sinistro, le singole responsabilità.

La presunzione rileva solo quando non è possibile accertare l’incidenza delle singole colpe nella causalità dell’evento nè stabilire la proporzione tra le colpe concorrenti dei conducenti: nel caso di specie la Corte d’appello di Bari ha escluso qualunque incertezza sulle modalità del fatto e sulle eventuali colpe dei protagonisti della vicenda ed ha ritenuto che l’evento fosse riconducibile, unicamente, alla condotta di un terzo automobilista.

Da ciò consegue anche l’infondatezza del secondo motivo di ricorso.

Con il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. – ingiusta condanna alle spese.

In coerenza con le prime due censure il ricorrente chiede la riforma dell’impugnata sentenza anche in ordine alle statuizioni sulle spese, con annullamento della condanna inflitta al G..

Il motivo è infondato in quanto la statuizione sulle spese è consequenziale alla soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in Euro 5.250 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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