Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22810 del 12/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 12/09/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 12/09/2019), n.22810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7124/2018 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI 1, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO NAPPI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO PICCHI;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 205/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 21/02/2017 R.G.N. 141/2016.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte di appello di Firenze con sentenza n. 758/2012, in riforma della pronuncia di primo grado, ritenuta la legittimità del contratto à termine intercorso fra Poste Italiane s.p.a. e R.S. dal 3 febbraio al 31 maggio 2001, dichiarava illegittimo il termine apposto al successivo contratto stipulato dal 7 maggio al 29 giugno 2002, in relazione all’esistenza di esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione…ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002.

Accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fra le parti, condannava la società al pagamento dell’indennità ex L. n. 183 del 2010, art. 32, quantificata in sei mensilità nonchè delle retribuzioni maturate dalla data della sentenza di primo grado alla effettiva riammissione in servizio, oltre accessori ex art. 429 c.p.c..

Tale decisione veniva riformata dalla Corte di legittimità sul rilievo che la Corte territoriale avesse accertato la mancanza di specificità della clausola di apposizione del termine, senza aver previamente esaminato il contenuto degli accordi ai quali la clausola stessa faceva riferimento.

La Corte distrettuale, nuovamente adita dalla lavoratrice ai sensi dell’art. 392 c.p.c., dichiarava la nullità del termine apposto al contratto in data 7.5.2002, condannava la società Poste Italiane al pagamento dell’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32, nella misura di tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, e disponeva condanna della lavoratrice alla restituzione in favore della parte datoriale, della somma di Euro 87.459,60 da questa versata in esecuzione delle pronunce di merito.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre R.S. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la società Poste Italiane che interpone ricorso incidentale affidato a due motivi, illustrati da memoria, cui oppone difese la lavoratrice ex art. 371 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 ed L. n. 604 del 1966, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ci si duole che la Corte di merito in sede rescissoria, abbia determinato l’importo della indennità risarcitoria nella esigua misura di tre mensilità, del tutto trascurando di considerare, nella motivazione, i criteri legali di riferimento al numero dei dipendenti occupati ed alle dimensioni dell’impresa, predicati dalla summenzionata disposizione.

2. Il motivo è destituito di fondamento.

Va premesso che, come già precisato da questa Corte di legittimità.(vedi in motivazione Cass. 29/2/2012 n. 3056), l’indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, configura, alla luce dell’interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 303 del 2011, una sorta di penale ex lege a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo, ed è liquidata dal giudice, nei limiti e con i criteri fissati dal citato art. 32 (che richiama quelli indicati nella L. n. 604 del 1966, art. 8), a prescindere dall’intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore, trattandosi di indennità forfetizzata e onnicomprensiva per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo c.d. intermedio (e cioè dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione del rapporto).

In senso conforme a quanto già affermato dalla Corte costituzionale e da questa Corte di legittimità è stata poi emanata la L. n. 92 del 2012 che, all’art. 1, comma 13, con norma di interpretazione autentica ha così disposto: la disposizione di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, si interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

Sulla base di tali premesse e, in applicazione dei principi generali in materia di sindacato di legittimità, con particolare riferimento all’art. 360 c.p.c., deve affermarsi, coerentemente con quanto più volte dedotto da questa Corte in tema di indennità di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8 (cfr. Cass. 5/1/2001 n. 107; Cass. 15/5/2006 n. 11 107; Cass. 14/6/2006 n. 13732) che la determinazione tra il minimo e il massimo della misura dell’indennità de qua spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria (vedi Cass. 31/03/2014 n. 7458, Cass. 17/03/2014 n. 6122).

Nel caso in esame la Corte territoriale ha tenuto conto, come si evince dalla motivazione, in relazione ai criteri stabiliti nella L. n. 604 del 1966, art. 8, espressamente richiamati, facendo leva principalmente sul comportamento delle parti, considerato scontato il dato relativo alle dimensioni aziendali notoriamente cospicue: la Corte ha infatti fatto riferimento alla offerta della prestazione, formulata solo a distanza di tre anni dalla cessazione del contratto, oltre che alla breve durata dell’unico contratto intercorso fra le parti.

Alla stregua delle esposte considerazioni, deve pertanto escludersi che la statuizione sia incorsa nella denunciata violazione di legge.

3. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 e art. 389 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ci si duole che il giudice del rinvio abbia conglobato nella somma che la lavoratrice era tenuta a restituire ex art. 389 c.p.c., anche l’importo di Euro 70.000,00 versato mediante assegno dalla società, in esecuzione della sentenza di secondo grado, con la quale era stata condannata – oltrè alla corresponsione dell’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32 – al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data della sentenza di primo grado sino a quella della effettiva riammissione in servizio. Si trattava, infatti, di emolumenti corrispondenti alle retribuzioni maturate nel periodo successivo alla sentenza di primo grado e sino alla relativa risoluzione, del tutto estranei alla previsione di cui al richiamato art. 32.

4. La doglianza è priva di fondamento.

Sul tema del risarcimento del danno in caso di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato – come già rimarcato in relazione al primo motivo di ricorso – è infatti principio consolidato in questa sede di legittimità, che l’indennità di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5 e 7, come disciplinata dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13, con norma di interpretazione autentica, ha carattere “forfetizzato” ed “onnicomprensivo” e pertanto ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto “intermedio”, che decorre dalla scadenza del termine sino alla sentenza di conversione (Cass. 9/1/2015 n. 151), essendo esaustiva di tutti i danni che sono conseguenza, sul piano retributivo e contributivo, della perdita del lavoro (Cass. 20/11/2018 n. 29949).

Secondo le considerazioni – già più volte espresse da questa Corte (vedi Cass. 26/03/2019 n. 8385), la sentenza della Corte Costituzionale n. 303/2011, interpretando la norma della L. n. 183 del 2010, art. 32, ha avuto modo di chiarire che essa “non si limita a forfetizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, ma, innanzitutto, assicura a quest’ultimo l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”; il danno forfetizzato dall’indennità prevista dalla norma “copre soltanto il periodo cosiddetto intermedio, quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto”, con la conseguenza che a partire da tale sentenza “è da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva”, altrimenti risultando “completamente svuotata la tutela fondamentale della conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato” (così ancora Corte Cost. n. 303 del 2011, i cui approdi sono stati confermati da Corte Cost. n. 226 del 2014).

Applicando siffatti principi alla fattispecie scrutinata, la doglianza formulata dalla lavoratrice non può essere condivisa, sol che si consideri che l’indennità ad essa riconosciuta spettante, L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, copre, in coerenza con i summenzionati principi e per quanto sinora detto, l’intero periodo intercorso fra la scadenza del termine del contratto ritenuto illegittimo, e la sentenza di accertamento della illegittimità della apposizione del termine (nello specifico, la sentenza rescindente oggetto di scrutinio in questa sede), sicchè tutti gli importi ulteriori erogati dalla società in forza delle precedenti decisioni di merito, devono qualificarsi in termini di indebito pagamento, così come congruamente affermato dai giudici del gravame, la cui statuizione resiste pertanto, alla censura all’esame.

5. Con due motivi, sotto il profilo della violazione dell’art. 384 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (primo motivo), nonchè della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1,artt. 115,116 c.p.c. e dell’omesso, insufficiente e contraddittorio esame circa fatti decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la società ricorrente in via incidentale, si duole che la Corte di merito, nello scrutinare la questione attinente alla legittimità del termine apposto al contratto inter partes, non abbia proceduto all’esame doveroso degli Accordi neanche valutando la ò complessa realtà aziendale di riferimento.

6. I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per connessione, non sono fondati.

La Corte di merito, nel proprio incedere argomentativo, ha infatti dato atto della sufficiente specificità della clausola del contratto inter partes che rinviava per relationem ai citati accordi relativi al riposizionamento del personale, ma ha ritenuto non provata – all’esito della disamina dei dati probatori acquisiti – la sussistenza di un nesso causale fra l’assunzione a termine e la situazione degli uffici, osservando che la lavoratrice era stata assunta per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, situazione non compatibile con le esigenze di riposizionamento del personale sul territorio nazionale, predicate dal citato accordo.

La Corte ha in tal modo congruamente espletato il potere di controllo sulla effettività delle ragioni sottese alla apposizione del termine, con motivazione che non risponde ai requisiti della assoluta omissione o della irredimibile contraddittorietà, così collocandosi nel solco del dictum della pronuncia rescindente secondo cui spetta al giudice di merito accertare la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto.

In definitiva, alla stregua delle argomentazioni sinora esposte, anche il ricorso incidentale deve essere respinto.

Le spese inerenti al presente giudizio di legittimità, vanno compensate in ragione della situazione di reciproca soccombenza.

Si dà atto, infine, della sussistenza delle condizioni richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento dal parte della ricorrente principale e di quella incidentale, a titolo di contributo unificato, dell’ulteriore importo pari a quello versato per il ricorso principale e principale e per il ricorso incidentale.

PQM

La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Compensa fra ie parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019

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