Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2281 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18279-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

A.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 38/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SIRACUSA, depositata il 18/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo, assorbito il secondo, in subordine accoglimento del secondo

motivo del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La controversia concerne l’impugnazione, proposta dal contribuente sopra indicato di un avviso di accertamento relativo ad IRPEF ed ILOR per il 1990, emesso sulla base di rettifica operata ai fini IVA, sul presupposto dell’omessa contabilizzazione di alcune fatture emesse dal contribuente medesimo.

La Commissione adita dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto tardivo. Invece, la C.T.R., con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dal contribuente, ritenendo tempestivo il ricorso introduttivo, perchè notificato ex art. 140 c.p.c. presso la Casa comunale il 28 ottobre 1999, con la conseguenza che il termine di sessanta giorni per l’impugnazione aveva avuto inizio dall’ottavo giorno da detto deposito (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), e considerando carente la motivazione dell’accertamento, essendosi l’Ufficio limitato a richiamare acriticamente gli avvisi di rettifica dell’Ufficio IVA, senza aver preso visione delle scritture contabili per esaminarne la regolarità e senza un’autonoma attività di controllo e verifica.

Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sorretto da due motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Con il primo motivo, la parte erariale, denunciando violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, ha lamentato che la C.T.R. avrebbe erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie il termine fissato nell’ultima parte del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e, in quanto, avendo il contribuente un’abitazione nel Comune di Siracusa, la notifica avrebbe dovuto considerarsi effettuata con le modalità di cui all’art. 140 c.p.c., senza il prolungamento di otto giorni previsto dal richiamato art. 60.

La censura è inammissibile, in quanto formulata in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il dies a quo e gli altri elementi di fatto per valutare la decorrenza del termine per l’impugnazione dell’atto impositivo vengono solo indicati nel ricorso, senza che siano indicati gli estremi degli atti rilevanti. Nè la Corte è messa in grado di verificare gli atti, posto che la censura non è stata formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Con il secondo motivo, la parte erariale, deducendo violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 ed insufficiente motivazione, lamenta che la C.T.R. avrebbe ritenuto carente la motivazione dell’atto impositivo a causa del richiamo acritico da esso operato agli avvisi di rettifica emessi dall’Ufficio IVA, senza procedere ad autonoma attività di controllo e verifica.

La censura è fondata. Come lamentato dalla parte erariale, la C.T.R. si pronunzia in modo contraddittorio, perchè confonde tra adeguatezza della motivazione dell’atto impositivo e pretesa insufficienza delle indagini poste a base dell’accertamento.

Inoltre, quanto al profilo della motivazione dell’atto impositivo attraverso il semplice riferimento al verbale di accertamento relativo ad indagini ai fini IVA, la decisione si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui la motivazione degli atti di accertamento “per relationem”, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura, che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass. n. 25721/09; 13486/09; 1235/06; 10205/03; 15379/02).

Pertanto, all’accoglimento del secondo motivo, consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame, alla luce del riferito principio, nonchè per la determinazione in ordine alle spese anche del presente giudizio, ad altra Sezione della medesima C.T.R..

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso, inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese ad altra Sezione C.T.R. della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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