Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2281 del 30/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 2281 Anno 2018
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso 28394-2016 proposto da:
GUARINO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato
RICCARDO BOLOGNESI, che lo rappresenta e difende,
giusta delega in atti;
– ricorrente 2017
3829

contro

TELECOM ITALIA S.P.A. C.F. 00488410010, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI,

Data pubblicazione: 30/01/2018

FRANCO RAIMONDO BOCCIA che la rappresentano e
difendono, giusta delega in atti;
– controricorrente nonché contro

HEWLETT PACKARD CUSTOMER DELIVERY SERVICES ITALIA

Italia S.r.l. e HEWLETT PACKARD DISTRIBUTED COMPUTING
SERVICES S.R.L.), PALMIERI LUCIANO, DI COSTANZO
PASQUALE, DONATELLI RODOLFO, DE FUSCO RAFFAELE,
OTTAIANO VINCENZO;
– intimati –

avverso l’ordinanza n. 11205/2016 della CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 31/05/2016
R.G.N. 25844/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato RICCARDO BOLOGNESI;
udito l’Avvocato CAMILLA NANNETTI per delega verbale
Avvocato ARTURO MARESCA.

S.R.L.(gíà Hewlett Packard Customer Delivery Services

R.G. n. 28394/2016

FATTI DI CAUSA

,

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 5 maggio 2014, dichiarò la
nullità della cessione dei contratti di lavoro intervenuta in relazione al
trasferimento di ramo d’azienda da Telecom Italia Spa a HP – DCS srl, ordinando
il ripristino del rapporto di lavoro con la società cedente, tra gli altri, anche per
Domenico Guarino.
In seguito a ricorso per cassazione della Telecom ed a controricorso,
denominato incidentale per adesione, di HP – DCS Srl questa Corte, con
ordinanza n. 11205 del 2016, ha rigettato entrambi i ricorsi ed ha dichiarato
“cessata la materia del contendere quanto al ricorso proposto nei confronti di
Guarino Domenico, spese compensate”, argomentando che “il verbale di
conciliazione in sede sindacale intervenuto tra la ricorrente principale e Guarino
Domenico si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della

materia

del

contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di
interesse delle predette parti a proseguire il processo”.
2. Avverso tale sentenza il Guarino ha proposto “ricorso per revocazione
parziale o correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c.”; nell’ipotesi di
fase rescissoria seguita alla dichiarata revocazione ha concluso nel senso che la
Corte adita voglia: “a) rigettare il ricorso per cassazione proposto nei confronti di
Guarino Domenico da Telecom Italia Spa; b) dichiarare improcedibile e/o
inammissibile il controricorso e ricorso incidentale per adesione proposto da HP CDS srl, in ragione della cessazione della materia del contendere fra quest’ultima
ed il Sig. Domenico Guarino”.
Ha resistito con controricorso Telecom Italia Spa, mentre le altre parti sono
rimaste intimate.
3. Nell’adunanza camerale del 27 giugno 2017, in vista della quale il ricorrente
ha depositato memoria, il Collegio, considerato che, a mente del terzo comma
del novellato art. 391-bis c.p.c., “sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi
regolate dall’art. 391-ter, la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di
cui all’articolo 380-bis, primo e secondo comma, se ritiene l’inammissibilità,
altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice”, ha disposto il
rinvio della causa a nuovo ruolo.

i

%

R.G. n. 28394/2016
Indi la causa è stata trattata nella pubblica udienza del 4 ottobre 2017, in
prossimità della quale la difesa del Guarino ha depositato nuova memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso per revocazione proposto dal Guarino lamenta che il verbale di
conciliazione che ha dato luogo alla cessazione della materia del contendere

erroneamente percepito nella ordinanza impugnata, bensì solo dalla cessionaria
HP CDS Srl controricorrente e ricorrente incidentale.
2. Il ricorso va accolto a mente dell’art. 395, n. 4, c.p.c., non ravvisandosi nella
specie una ipotesi di mero errore materiale, in quanto l’ordinanza è l’effetto di un
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, poiché la decisione è
fondata sulla supposizione di un circostanza fattuale – la sottoscrizione della
conciliazione da parte di Telecom Italia Spa – la cui verità è incontrastabilmente
esclusa.
Per pacifica giurisprudenza di questa Corte tale genere di errore presuppone il
contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una
dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la
realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o
di giudizio e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata
contestata dalle parti (per tutte Cass. SS.UU. n. 5303 del 1997; v. poi Cass.
SS.UU. n. 15979 del 2001); pertanto l’errore non può riguardare la violazione o
falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l’interpretazione
dei fatti storici; deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice
rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i
documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari
indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la
percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui
emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia
sarebbe stata diversa.
Nella specie ha detti caratteri l’errore di percezione denunciato nel ricorso per
revocazione in quanto l’ordinanza impugnata ha dichiarato la cessazione della
materia del contendere tra la Telecom e il Guarino nonostante alcuna

%

dichiarata da questa Corte risulta sottoscritto non dalla Telecom Italia Spa, come

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conciliazione sia intervenuta tra dette parti, posto che il verbale di conciliazione
del 30 settembre 2010 è stato sottoscritto solo da HP – DCS srl.

Si impone, pertanto, la revocazione dell’ordinanza n. 11205 del 2016 di questa
Corte, con conseguente necessità di decidere i ricorsi delle società nella parte in
cui sono stati oggetto della decisione revocata (cfr. Cass. n. 22520 del 2015);
invero svelato l’errore di fatto e individuata la parte dell’ordinanza impugnata da
rescindersi in quanto viziata dall’errore stesso, il successivo giudizio rescissorio,

parti di essa che sono state rescisse e quelle che ne dipendono (da ultimo Cass.
n. 12721 del 2016; cfr. Cass. n. 3465 del 1972); infatti la revocazione travolge i
capi della sentenza che sono frutto di errore (Cass. n. 2181 del 2001).
3. Occorre pertanto delibare l’originario ricorso per cassazione di Telecom Italia
Spa, articolato su tre motivi, di cui però il primo riguarda esclusivamente la
posizione di altro lavoratore (Palmieri).
3.1. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.
100 c.p.c. e degli artt. 1363 e 1372 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto
ininfluente il tempo trascorso tra la cessione del ramo d’azienda e le iniziative
giudiziarie intraprese dai lavoratori; si sostiene che la condotta tenuta da costoro
avrebbe dovuto essere apprezzata dal giudice del merito “alla stregua di una
manifestazione tacita di assenso al trasferimento del ramo”.
La censura è infondata.
Questa Corte di legittimità ha già statuito che, affinché possa configurarsi
un’acquiescenza tacita ad un provvedimento datoriale, è necessario un atto o un
comportamento del lavoratore dal quale sia possibile desumere, in maniera
precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici di quel
provvedimento, e cioè un comportamento assolutamente incompatibile con la
volontà di avvalersi dei rimedi concessi dall’ordinamento (cfr. Cass. n. 26957 del
2013, ma pure Cass. n. 11205 del 2016 nella parte qui non revocata,
pronunciata nei confronti di altri lavoratori per la medesima vicenda traslativa) e
la valutazione del carattere inequivocamente abdicativo della condotta in esame
compete al sovrano apprezzamento del giudice del merito, nella specie
congruamente espresso. In ogni caso l’interesse a far valere giudizialmente
l’insussistenza di un trasferimento di un ramo d’azienda non viene meno per lo
svolgimento, in via di mero fatto, di prestazioni lavorative per il cessionario,

3

riguardante la modificazione di detta ordinanza, deve avere per oggetto solo le

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condotta che non integra affatto accettazione della cessione del contratto di
lavoro (Cass. n. 13617 del 2014).
3.2. Con il terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art.
2697 cod. civ., la sentenza è censurata per avere la sentenza ritenuto essenziale
la preesistenza del ramo oggetto di cessione, trascurando la rilevanza decisiva
per configurare un ramo di azienda da un lato della sola identità del ramo (da
intendersi come riferita alla capacità che il complesso aziendale deve mantenere

lato della sola autonomia funzionale (e non anche dell’autonomia organizzativa o
con struttura commerciale), caratteri nella specie entrambi sussistenti.
Come già ritenuto da questa Corte nell’esame di ricorsi relativi alla medesima
vicenda traslativa (v., fra le tante, Cass. n. 13617/2014 cit., oltre a Cass. n.
11205/2016) il motivo appare inammissibile, atteso che il denunziato vizio della

sentenza non concreta violazione dell’art. 2697 cod. civ., la sola norma
richiamata in rubrica di cui si fa valere la violazione e falsa applicazione, ma al
più potrebbe concretare (in astratto) violazione dell’art. 2112 cod. civ.. In ogni
caso la valorizzazione – operata dalla sentenza – dello scorporo di alcune funzioni
(rimaste al cedente) da un ramo d’azienda ceduto ai fini dell’esclusione del
requisito dell’autonomia funzionale del ramo non ha in alcun modo inciso
sull’onere della prova a carico del datore, dovendo questo avere ad oggetto pur
sempre l’autonomia funzionale del ramo e dunque la circostanza che, unckvolta
scorporate le funzioni, l’autonomia funzionale del settore – sempre che fosse
configurabile prima della cessione- sia rimasta a seguito di questa. Nella
sentenza impugnata, in altri termini, il giudizio di indefinitezza del ramo ceduto
deriva, tra gli altri elementi considerati, anche dalla presenza all’interno di esso
di lavoratori con professionalità varie, già adibiti a settori diversi da quello
oggetto di cessione (in termini: Cass. n. 13617/2014).
Conclusivamente il ricorso di Telecom Italia Spa deve essere respinto.
4. Va invece dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto al
controricorso incidentale della HP CDS Srl rispetto al quale vi è il sopravvenuto
difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio, stante la sottoscrizione del
verbale di conciliazione tra detta società ed il Guarino.
5. Le spese gravano sulla società Telecom soccombente liquidate come da
dispositivo.

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di continuare ad essere in grado di svolgere un’attività economica), e dall’altro

R.G. n. 28394/2016
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per revocazione, revoca l’ordinanza n. 11205 del
2016 di questa Corte in relazione al ricorso proposto da Domenico Guarino e,
nuovamente pronunciando sul ricorso per cassazione proposto dalla Telecom
Italia Spa avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 5 maggio 2014,
lo rigetta anche nei confronti di Domenico Guarino e dichiara cessata la materia

pagamento delle spese liquidate in euro 3.200,00, di cui euro 200, per esborsi,
oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Così deciso nella camera di consiglio del 4 ottobre 2017

del contendere tra HP CDS srl e lo stesso Guarino, condannando la Telecom al

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