Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2281 del 03/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2281 Anno 2014
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 21673-2010 proposto da:
SINISCALCHI

PAOLO

in

proprio,

elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo
studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAFFURI
GIANFRANCO giusta delega in calce;
– ricorrente –

2013
3619

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 03/02/2014

- controricorrente nonchè contro

EQUITALIA ESATRI SPA;

Intimato –

avverso la sentenza n. 22/2010 della COMM.TRIB.REG.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/12/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato D’AYALA VALVA che
ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del 1 ° motivo di ricorso.

di MILANO, depositata il 19/02/2010;

(

4

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Paolo Siniscalchi ha impugnato l’avviso d’accertamento,
notificatogli il 6.12.20061 con cui era stata rettificata la

rideterminazione degli oneri deducibili e delle spese ritraibili. La
CTP di Milano ha annullato l’atto impugnato, decisione che è
stata, parzialmente, riformata, con sentenza n. 22/28/10,
depositata il 19.2.2010, dalla CTR Lombardia, secondo cui: a) la
violazione del termine dilatorio di cui all’art. 12, co 7, della 1. n.
212 del 2000 non era assistita da un’automatica sanzione, e,
nella specie, era stato concesso al contribuente un tempo per
interloquire e depositare documenti, dei quali era stato dato atto;
b) la possibilità di procedere ad accertamento ex artt. 36 bis e ter
del dPR n. 600 del 1973 non precludeva il ricorso alle modalità
accertative di cui agli artt. 37 e segg. dello stesso decreto; c) le
sanzioni non erano dovute, in base al principio di cui all’art. 5 e
6, 3 0 co, del d.lgs. n. 472 del 1997, mentre era dovuta l’imposta.
Per la cassazione della sentenza ricorre il contribuente,
con otto motivi, successivamente illustrati da memoria.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione
dell’art. 12, co 7, della 1. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360,
10 co, n. 3 cpc, per avere la CTR ritenuto valido l’atto
impositivo, nonostante fosse stato notificato prima del decorso

dichiarazione IRPEF relativa all’anno 2001, a seguito della

del termine di sessanta giorni di cui alla 1 n. 212 del 2000, art.
12, co 7, dalla comunicazione del verbale di chiusura delle
operazioni di verifica, senza che fosse stata specificamente

contraddittorio era stato attivato, prosegue il ricorrente, non vale
a salvare l’atto impositivo, tenuto conto che la concessione di un
termine inferiore rispetto a quello previsto dalla norma aveva
compresso il suo diritto di difesa, a presidio del quale la
disposizione era stata emanata.
2. Il motivo è fondato. 3. Le Sezioni Unite della Corte,
chiamate a comporre il contrasto esistente in giurisprudenza
circa le conseguenze del mancato rispetto del termine di cui alla
menzionato articolo 12 dello Statuto del contribuente, con la
sentenza n. 18184 del 2013 hanno affermato il seguente
principio: “In tema di diritti e garanzie del contribuente
sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27
luglio 2000, n. 212, deve essere interpretato nel senso che
l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per
l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente
dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato
un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati
all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di
chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che
ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell’atto
impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a

2

dedotta e motivata la ragione dell’urgenza. La circostanza che il

garanzia

del

pieno

dispiegarsi

del

contraddittorio

procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei
principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona

più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio
invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione
nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato
l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto
requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui
ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale
emissione, deve essere provata dall’Ufficio”.
4. A tale stregua, non essendo state neppure allegate
specifiche ragioni d’urgenza, esonerative dall’osservanza del
termine, la ritenuta legittimità dell’atto impositivo non è
conforme a diritto, non essendo sufficiente che sia stato attivato
il contraddittorio, non solo perchè il tempo concesso al
contribuente è stato inferiore rispetto a quello di legge, ma anche
perché il relativo decorso si è svolto prima della chiusura della
verifica, e non anche dopo la stessa, secondo il modello
legislativo. 5. Né può valere ad esentare dall’osservanza del
termine la circostanza, valorizzata in sentenza, che era in
scadenza il termine di decadenza per l’accertamento relativo al
periodo d’imposta, restando, comunque, oscure le ragioni per le
quali l’Ufficio non si è tempestivamente attivato, onde rispettare
il termine di cui all’art. 12, comma 7 in esame e così consentire il

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fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e

doveroso dispiegarsi del contraddittorio procedimentale. A tanto,
va aggiunto che, così opinando, si verrebbero a convalidare, in
via generalizzata, tutti gli atti in scadenza, in contrasto col

deve esser riferito alla concreta fattispecie e, cioè, al singolo
rapporto tributario controverso.
7. L’impugnata sentenza va, in conclusione, cassata,
restando assorbito l’esame degli altri motivi, e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo. 8.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti,
essendosi la giurisprudenza formata in epoca successiva alla
proposizione del ricorso.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito,
accoglie il ricorso introduttivo. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2013.

principio, sopra enunciato, secondo cui il requisito dell’urgenza

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