Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2281 del 01/02/2010
Cassazione civile sez. lav., 01/02/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 01/02/2010), n.2281
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 21293/2006 proposto da:
Z.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.
ZANARDELLI 36, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIULIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato FIRRIOLO Francesco, giusta
delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 324/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 18/05/2006 R.G.N. 623/05;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
15/12/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUZIO Riccardo, Che ha concluso per: in via principale
inammissibilità del ricorso, in subordine rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Genova respingeva l’impugnazione avanzata da Z.S. avverso la sentenza del Tribunale di Genova, che aveva dichiarato improponibile la sua azione, diretta ad ottenere il ripristino della pensione d’invalidità revocatagli, proposta nei Confronti del Ministero dell’Interno, e tanto perchè in precedente analoga controversia si era formato il giudicato sul difetto di legittimazione passiva del Ministero convenuto.
La predetta Corte di Appello, nel confermare la sentenza impugnata, premesso che inter partes era già intervenuta la Cassazione con sentenza 1673/04 che aveva accertato l’avvenuta formazione del giudicato sulla carenza di legittimazione passiva del Ministero in epigrafe, rigettava l’impugnazione perchè la domanda andava respinta essendo stato accertato, con sentenza passata in giudicato, che il Ministero dell’Interno non era legittimato passivo nella presente controversia.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’assistito sulla base di due censure.
Resiste con controricorso il Ministero intimato.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 2909 c.c., formula, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., così come introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il seguente quesito di diritto: “il contenuto della qualificazione giuridica di cosa giudicata ex art. 2909 c.c., attiene alla trattazione di diritti, con la conseguenza che le sentenze che assumono detto connotato, qualora statuiscono solo su questioni processuali, non possono impedire la riproposizione di diritti oggetto delle attività processuali con esse definite”.
Con la seconda censura il ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione della L. 29 dicembre 1990, n. 470, art. 3, comma 1 bis, in relazione alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 2, comma 4, pone, ex art. 366 bis citato, il seguente quesito: “la disposizione della L. 29 dicembre 1990, n. 470, art. 3, comma 1 bis…… deve intendersi nel senso che fa salvi tutti i diritti acquisiti senza nulla specificare e/o limitare la “applicabilità” di detta salvezza dei diritti acquisiti alle sole ipotesi di trattamenti di pensione d’invalidità civile e rendita INAIL” conseguenti a diversi eventi invalidanti”.
Rileva la Corte che il ricorso è inammissibile.
Invero secondo giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, la prescrizione contenuta nell’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante “spillatura” al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass. S.U. del 17 luglio 2009 n. 16628, sez. 3^, del 22 settembre 2009 n. 20393 e del 22 settembre 2009 n. 20395).
Nel caso di specie il ricorrente si è limitato, appunto, ad allegare, mediante “spillatura” al ricorso, stralci del ricorso di primo grado e del testo di tutti gli atti successivi, senza far seguire una parte espositiva esaustiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale nè in via autonoma prima dell’articolazione dei motivi, nè nell’ambito della loro illustrazione.
Il ricorso pertanto va dichiarato inammissibile.
Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., non trovando applicazione ratione temporis il disposto del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010