Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22809 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 10/03/2017, dep.29/09/2017),  n. 22809

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20903/2015 proposto da:

B.A., B.M., D.F.,

B.L., elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO

34, presso lo studio dell’avvocato NUNE’ GIANCARLO, rappresentati e

difesi dall’avvocato CALO’ MASSIMO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

PROPAGANDA 16, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SAVERIO

IACUZIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA GIA’ MILANO ASSICURAZIONI SPA,

S.A., C.M., S.M., S.L.F.,

S.V., Sc.An., S.D., Sc.Vi.,

Sc.Va., D.V.F., ITALIANA ASSICURAZIONI SPA

GIA’ UNIVERSO;

– intimati –

Nonchè da:

D.V.F., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO CONTE unitamente all’avvocato FRANCESCO

CICCARELLI giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

D.L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

PROPAGANDA 16, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SAVERIO

IACUZIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

ITALIANA ASSICURAZIONI SPA GIA UNIVERSO, Sc.Va.,

Sc.Vi., S.D., Sc.An., S.V.,

S.L.F., S.M., C.M., S.A.,

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA GIA MILANO ASSICURAZIONI SPA,

D.F., B.M., B.L.,

B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2750/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso proposto in via principale B.L., B.M., B.A. e D.F. hanno proposto ricorso per cassazione contro D.L.G., la s.p.a. Unipol Assicurazioni (già s.p.a. Milano Assicurazioni), S.A., C.M., S.M., S.L.F., S.V., Sc.An., S.D., Sc.Vi. e Sc.Va., nonchè in confronto di D.V.F., della s.p.a. Iytalina Assicurazioni (già Universo s.p.a.).

Il ricorso è stato proposto contro la sentenza del 16 giugno 2014, con cui la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello principale dei qui ricorrenti e, per quanto ancora interessa, l’appello incidentale del D.V., avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Caserta, la quale aveva provveduto su due distinti giudizi riuniti:

a) il primo – introdotto nel novembre del 1999 da S.A. e C.M., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulle allora minori Sc.Vi. e Sc.Va., nonchè da S.M., S.L.F., S.V., Sc.An. e S.D., contro B.L., B.M. e la Universo Assicurazioni – per ottenere il risarcimento dei danni sofferti a causa del decesso del loro congiunto S.F., in occasione di un sinistro stradale occorso nel (OMISSIS) fra l’autovettura di proprietà di B.M. e condotta da B.L., assicurata presso detta compagnia assicurativa, e quella di proprietà e condotta dal D.L.: in detto giudizio i convenuti B., costituendosi, e B.A. e D.F. intervenendovi, chiedevano ed ottenevano di chiamare in causa il D.L. e la sua società assicuratrice, s.p.a. Milano Assicurazioni, assumendone la responsabilità nella causazione del sinistro, mentre gli originari attori chiedevano estendersi la loro domanda nei confronti del D.L. e di detta società;

b) il secondo giudizio, invece, introdotto davanti al Giudice di Pace di Caserta, che lo rimetteva per connessione al Tribunale, dal D.V., nella qualità di trasportato sulla vettura del D.L., contro costui e la sua assicurazione, per ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni sofferte in occasione dello stesso sinistro.

2. La sentenza qui impugnata riferisce che, riguardo alla domanda avanzata da S.A. contro B.L., D.L.G. e le due società assicuratrici, il Tribunale aveva dichiarato l’estinzione per trasferimento in sede penale dell’azione e che, riguardo alla domanda originaria degli altri S. e della C., aveva dichiarato cessata la materia del contendere per essere intervenuta transazione, mentre il giudizio era proseguito nei confronti della Milano Assicurazioni e del D.L..

3. Al ricorso principale ha resistito con controricorso il D.L., mentre con atto qualificato come “controricorso con ricorso incidentale” la sentenza è stata impugnata dal D.V.. A tale impugnazione ha resistito con controricorso il D.L..

Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale a norma dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 197 del 2016.

5. Non v’è stato deposito di memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso incidentale, essendo stato proposto in seno al ricorso principale, dev’essere trattato unitamente ad esso.

2. Ai fini dell’esame del ricorso principale, in ossequio al principio, espressione della logica dell’economia della funzione giurisdizionale, della scelta della ragione di decisione più liquida (applicabile anche al giudizio di cassazione: Cass., Sez. un n. 9936 del 2015 e, di recente Cass. (ord.) n. 15350 del 2017), mette conto in primo luogo rilevare che la sentenza impugnata, nel rigettare l’appello dei ricorrenti principali, ha enunciato due rationes decidendi, la prima nel senso della condivisione della sentenza di primo grado per essere “la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure (….) corretta”, facendo seguire la spiegazione della condivisione nelle ultime tre proposizioni della pagina 3; e la seconda, enunciata a pagina 4, e preceduta dall’avverbio “inoltre”, sulla premessa che “essendo passata in giudicato la sentenza penale di assoluzione di D.L.G., il giudice civile deve attenersi all’accertamento del fatto, così come cristallizzatosi nel giudizio penale”.

Le due motivazioni sono del tutto alternative e, dunque, nella logica motivazionale del giudice d’appello, ciascuna idonea a sorreggere la decisione: lo fa manifesto proprio l’uso dell’avverbio “inoltre”, che significa carattere meramente aggiuntivo della seconda motivazione rispetto alla prima.

2.1. Ebbene, fra i cinque motivi sui quali si fonda il ricorso principale, i primi tre si riferiscono alla seconda motivazione, mentre gli altri due alla prima motivazione.

Questi ultimi due motivi sono inammissibili, come di seguito si dirà, e, poichè la loro inammissibilità consolida l’autonoma motivazione dei giudice d’appello sulla condivisione della valutazione delle risultanze istruttorie fatta dal primo giudice per giustificare la sua decisione, lo scrutinio dei primi tre motivi diventa irrilevante, atteso che, anche qualora essi fossero in qualche modo fondati, non ne potrebbe scaturire la cassazione della sentenza impugnata.

2.2. Queste le ragioni di inammissibilità del quarto e del quinto motivo.

2.2.1. Con il quarto si denuncia “illegittimità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto per illogica ed immotivata mancata valutazione e/o errata valutazione – anche in relazione alle prove ed alle sentenze penali – del supporto probatorio acquisito nel procedimento civile e contraddittorietà della motivazione) in relazione agli artt. 115,116,132 e 232 c.p.c.”.

Il motivo, in disparte l’evocazione all’art. 360 cod. proc. civ., del n. 3 anzichè del n. 4 a proposito della violazione di norme del procedimento, ove ricondotto al n. 4, si profila inammissibile perchè:

a) non contiene alcuna attività dimostrativa espressa della violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e nemmeno evidenzia in modo implicito i caratteri che essa deve avere alla stregua degli insegnamenti ribaditi da Cass. sez. un. n. 8053 e 8054 del 2014;

b) non contiene alcuna attività dimostrativa della violazione dell’art. 232 cod. proc. civ., nè espressa nè implicita, atteso che la norma non viene nemmeno evocata;

c) quanto alla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., evoca espressamente tale norma sul versante del c.d. principio di non contestazione, ma, in realtà, ravvisa impropriamente) e del tutto al di fuori della logica di quel principio, le circostanze non contestate nelle stesse risultanze probatorie del processo civile, cioè nella mancata risposta del D.L. all’interrogatorio formale, nell’interrogatorio formale di S.A. e in quello di B.L., nonchè nel rapporto dei carabinieri: in tal modo è palese – come, del resto, evidenziano i successivi riferimenti alla valutazione che si sarebbe dovuta dare di quelle risultanze – che si vorrebbe, appunto in modo del tutto assurdo desumere una mancata applicazione del principio di non contestazione perchè si sarebbero mal valutate le prove da cui emergevano determinati fatti in esse rappresentati, così identificando i fatti non contestati nelle emergenze di dette prove, soggette all’apprezzamento del giudice del merito ed in concreto da esso apprezzate;

d) la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. risulta mal dedotta, in quanto non è conforme al modo di deduzione indicato da Cass. n. 11892 del 2016 con la seguente motivazione (ed ora condiviso e riaffermato da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016): “per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 116 c.p.c. è necessario considerare che, “poichè l’art. 116 cod. proc. civ. prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4 è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi)” (Cass. n. 26965 del 2007; in senso conforme: Cass. n. 20119 del 2009; n. 13960 del 2014). La giurisprudenza appena citata sull’esegesi dell’art. 116 c.p.c., prima dell’entrata in vigore dell’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5 aggiungeva che “la circostanza che il giudice, invece, abbia male esercitato il prudente apprezzamento della prova è censurabile solo ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5”. (omissi) p.4.3. Nel vigore del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, secondo la lettura data dalle Sezioni Unite nelle citate sentenze, la riconducibilità del cattivo esercizio del prudente apprezzamento della prova ai sensi dell’art. 116 (cioè di quella non soggetta a regola di valutazione imposta dal legislatore: c.d. prova legale), sebbene nei limiti in cui poteva esserlo secondo i testi normativi del 1950 e del 2006, deve ora decisamente escludersi, atteso che detto vizio è stato così individuato dalle Sezioni Unite di questa Corte: “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”. Le stesse Sezioni Unite hanno soggiunto che: “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”. Anomalia questa che è riconducibile alla violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4. p.4.4. Ne segue che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito, non essendo incasellabile nè nel paradigma del n. 5 nè in quello del n. 4 (per il tramite della deduzione della violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 nei termini ora indicati), non trova di per sè alcun diretto referente normativo nel catalogo dei vizi denunciabili con il ricorso per cassazione”.

In realtà, il motivo, per la sua struttura argomentativa espositiva, si risolve proprio in una surrettizia sollecitazione del sindacato della motivazione sulla ricostruzione della quaestio facti siccome avvenuta sulla base della valutazione delle prove, del tutto al di fuori della logica sottesa all’art. 360 cod. proc. civ., nuovo n. 5 sicchè, dietro il pretesto di enunciare la violazione delle indicate norme del procedimento, si nasconde il tentativo di quella inammissibile sollecitazione.

2.2.2. Con il quinto motivo si denuncia in thesi “illegittimità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2054 c.c. secondo i dettami della S.C. ed in relazione agli artt. 112 – 115 – 116 – 132 c.p.c. e artt. 2054 – 2697 c.c.”.

Il motivo, che, dopo la riproduzione dell’art. 2054 cod. civ., consta di diciotto righe, risulta non solo meramente assertivo nel sostenere che la Corte territoriale avrebbe “implicitamente confermato il capo di sentenza di primo grado che dispensa il D.L. dall’onere di “provare” (art. 2697 c.c.) di “aver fatto tutto il possibile” (comma 1) e di superare la presunzione di cui al comma 2″, posto che successivamente si limita ad evocare una non spiegata violazione delle norme del procedimento indicate nella intestazione, di cui ripete l’indicazione, così impingendo in assoluta genericità per mancanza di specificità (Cass., Sez. Un. n. 7074 del 2017), ma anche risuta sostanzialmente dipendente dal precedente, giacchè tale generica prospettazione è enunciata nel presupposto della impropria sollecitazione rivolta alla Corte con il quarto motivo e del suo esito favorevole.

2.3. Il ricorso principale dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile, perchè, come s’è anticipato, l’inammissibilità del quarto e del quinto motivo, rende superfluo lo scrutino dei primi tre motivi e consolida una delle due autonome motivazioni della sentenza impugnata.

3. Il ricorso incidentale del D.V. dev’essere dichiarato inammissibile per tardività, in quanto proposto con atto notificato il dal punto di vista del ricorrente il 2 ed il 3 ottobre 2015, cioè allorquando era decorso il termine c.d. lungo di un anno (sebbene al lordo della sospensione feriale per i quarantasei giorni dal 1 agosto al 15 settembre del 2014 e di quella dal 1 agosto al 31 agosto del 2015, che cumulate per 77 giorni con l’anno solare maturato al 16 giugno 2015, comportava che il termine venisse a scadere il 2 settembre 2015), di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo anteriore alla riforma della L. n. 69 del 2009 ed applicabile alla controversia.

Deve rilevarsi, infatti, che l’impugnazione del D.V. concerne una controversia che risultava cumulata con quella cui si riferisce il ricorso principale secondo un esso di scindibilità, poichè, pur concernendo la stessa vicenda in fatto, cioè il medesimo sinistro, la domanda del D.V., quale trasportato sull’autovettura del D.L., era stata rivolta solo contro costui ed il suo assicuratore (con la prospettazione di un suo concorso di responsabilità nella causazione del sinistro), il che aveva determinato, a seguito della riunione per connessione, un litisconsorzio di natura facoltativa, che tale era rimasto anche nelle fasi di gravame, ancorchè nei due giudizi riuniti si dovesse accertare un titolo di responsabilità, quello del D.L., comune alla causa cui quella del D.V. era stata riunita.

Invero, allorquando, come nella specie, proposta una domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale da un danneggiato contro il proprietario e conducente di un veicolo coinvolto ed il suo assicuratore, venga ad essere riunita ad essa per connessione la causa promossa contro quel responsabile ed il suo assicuratore da altro danneggiato su quel veicolo trasportato, il litisconsorzio che si realizza è di natura facoltativa e tale rimane anche nelle fasi di gravame, ancorchè comune ai giudizi riuniti sia l’accertamento della responsabilità del proprietario e conducente e del suo assicuratore. Ne deriva che l’impugnazione proposta da uno dei due danneggiati, pur notificata (ai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ.) all’altro, non legittima costui ad impugnare in via incidentale tardiva ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ. la negazione della responsabilità quanto alla propria domanda, perchè l’impugnazione tempestiva non è contro di lui rivolta e perchè si verte in caso riconducibile all’art. 332 e non all’art. 331 cod. proc. civ. (per riferimenti, si vedano Cass. n. 1315 del 2006, nonchè Cass. n. 8105 del 2006 e 10623 del 2016, più di recente).

Peraltro, la dichiarata inammissibilità del ricorso principale avrebbe determinato, se il ricorso incidentale fosse stato riconducibile all’art. 334 c.p.c., comma 1, la sua inefficacia ai sensi del secondo comma di tale norma.

4. Entrambi i ricorsi sono, dunque, dichiarati inammissibili.

Le parti ricorrenti vanno condannate alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore del D.L., che si liquidano in dispositivo avuto riguardo al valore dei ricorsi siccome dichiarato in essi (in mancanza di elementi contrari) e sono dovute separatamente in relazione alla separata resistenza del medesimo a ciascuno dei due ricorsi.

Le spese liquidate vanno distratte a favore del difensore del D.L., giusta la richiesta che Egli ne ha fatto in entrambi i controricorsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, sia da parte dei ricorrenti principali, sia da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale. Condanna i ricorrenti principali e il ricorrente incidentale alla rifusione al resistente D.L. delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a carico dei ricorrenti principali in Euro seimila, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge, ed a carico del secondo in Euro mille, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge. Distrae le spese così liquidate a favore dell’Avvocato Francesco Saverio Iacuzio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, sia da parte dei ricorrenti principali sia da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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