Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22808 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 10/03/2017, dep.29/09/2017),  n. 22808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18832-2015 proposto da:

UCI – UFFICIO CENTRALE ITALIANO, in persona del procuratore dott.

R.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIORGIO VASARI 5,

presso lo studio dell’avvocato RAOUL RUDEL, rappresentata e difesa

dall’avvocato CRISTIANA FELIZIANI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del procuratore dott. C.P.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO SPADAFORA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.I.E., M.M., AN.MA.GR.,

A.A., Br.LU., DITTA B.R.;

– intimati –

Nonchè da:

A.I.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA

334, presso lo studio dell’avvocato CARLO FERRUCCIO LA PORTA,

rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRO MENCONI, BRUNO

TAVARELLI giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

UCI – UFFICIO CENTRALE ITALIANO, in persona del procuratore dott.

R.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIORGIO VASARI 5,

presso lo studio dell’avvocato RAOUL RUDEL, rappresentata e difesa

dall’avvocato CRISTIANA FELIZIANI giusta procura in calce al ricorso

principale;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

Br.LU., ALLIANZ SPA, A.A., AN.MA.GR.,

DITTA B.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 111/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 28/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) ha proposto ricorso per cassazione contro A.I.E., anche nella qualità di erede di M.M., An.Ma.Gr., A.A., la s.p.a. Allianz, Br.Lu. e la ditta B.R., avverso la sentenza del 28 gennaio 2015, con cui la Corte d’Appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Massa Carrara.

2. Al ricorso, che propone un unico motivo, hanno resistito con separati controricorsi la Allianz e A.I.E., che ha anche svolto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, cui il ricorrente principale ha resistito con controricorso.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 e non sono state prese conclusioni dal Pubblico Ministero, mentre il ricorrente principale e l’Allianz hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso incidentale dev’essere esaminato unitamente al principale, in seno al quale è stato proposto.

2. Con l’unico motivo di ricorso principale si deduce “omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – e/o violazione e/o falsa applicazione di norme e/o principi di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – per aver la Corte di Appello rigettato la domanda, formulata dall’U.C.I., di restituzione di quanto pagato in eccesso a M.M. a titolo di danno alla salute subito dalla madre L.I. nonostante l’accoglimento del motivo di appello avente ad oggetto la richiesta di riduzione dell’importo liquidato dal Giudice di primo grado per tale voce di danno”.

Il motivo lamenta l’erroneità della sentenza impugnata, là dove essa, pur avendo ridotto, in accoglimento del terzo motivo di appello proposto dalla ricorrente, l’importo liquidato iure hereditatis a M.M. per il danno alla salute subito dalla madre L.I., avrebbe rigettato “la consequenziale domanda di restituzione di quanto dall’U.C.I. pagato in eccesso per tale titolo” in esecuzione della sentenza di primo grado.

A sostegno del motivo si evidenzia: a) che il giudice di primo grado aveva disposto una condanna solidale, nei confronti di A.A. e della sua assicuratrice Lloyd Adriatico Assicurazioni s.p.a., da un lato, e di Br.Lu., B.M. (quale titolare della ditta B.R.) e dell’U.C.I., dall’altro, di una serie di somme, stabilendo che nei rispettivi rapporti fra gli obbligati solidali l’obbligazione scaturente dalla condanna si ripartisse al 50%; b) che il 9 agosto 2006 gli attori M.M., An.Ma.Gr. e A.I.E. avevano, quantificando il dovuto in forza della sentenza, chiesto all’U.C.I. ed alla Lloyd Adriatico s.p.a. il pagamento dei complessivi Euro 362.205,60 e la Lloyd (ora Allianz) aveva pagato quella somma; c) che l’U.C.I., in data 16 ottobre 2006, tramite la s.r.l. Avis Italia aveva versato alla Lloyd la metà della somma da essa pagata, cioè Euro 181.102,80 a titolo di rimborso ad essa del 50% dell’importo versato; d) che, a seguito dell’appello dell’U.C.I., l’importo riconosciuto a M.M. iure hereditatis per l’indicata causale era stato ridotto da Euro 103.291,3 ad Euro 2.000,00; e) che, in conseguenza, avendo l’U.C.I. proposto domanda di condanna dell’ A.I.E., quale erede del defunto M.M., ovvero dell’Allianz, per l’eccedenza versata, la corte territoriale avrebbe dovuto condannare l’una o l’altra alla restituzione dell’eccedenza versata quel titolo; f) che, invece, quella corte avrebbe erroneamente deciso, motivando che “non è accoglibile la domanda di restituzione di somme avanzata dall’appellante, in quanto i pagamenti sono stati effettuati dalla società assicuratrice, che non avanza pretese restitutorie”.

2.1. Preliminarmente va rilevato che la prospettazione del motivo non impinge nella violazione del principio di autosufficienza (rectius, dell’art. 366 c.p.c., n. 6), prospettata dalla A., atteso che parte ricorrente ha riprodotto il tenore dell’appello e, quindi, della successiva precisazione delle conclusioni, da cui si evince che effettivamente aveva formulato domanda, sebbene subordinatamente alla richiesta principale supponente l’affermazione dell’esclusione responsabilità nella causazione del sinistro di A.A., una richiesta di condanna alla restituzione nei termini indicati. E’ sufficiente leggere la conclusione presa nell’atto di appello al punto 5, dove, per la verità (ma la circostanza è irrilevante), nella prospettiva di una rideterminazione in misura inferiore del danno a favore del M. per la morte della madre L.I., si era chiesta la condanna del M. “e” della Lloyd Adriatico, nonchè la conclusione presa al punto 5 in sede di precisazione delle conclusioni dove la richiesta è formulata in via alternativa, cioè a carico della A., erede del M., “ovvero” della Lloyd Adriatico divenuta Allianz.

Quest’ultima conclusione, del resto, risulta presente al punto 5 delle conclusioni riportate dalla sentenza impugnata ed è quella di cui la corte territoriale era investita.

Da quanto osservato emerge che parte ricorrente ha evidenziato, nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, che la Corte territoriale si trovava a dover decidere sia una domanda proposta nei confronti della A., sia una domanda proposta alternativamente contro l’Allianz.

2.2. Il motivo risulta prospettato come denuncia di erroneità della decisione della corte territoriale nei confronti di entrambe le domande.

Senonchè, la decisione della corte territoriale, per come emergente dallo scarno passo motivazionale che essa ha articolato, risulta riferibile solo alla domanda in quanto proposta contro la A. e non anche alla domanda proposta alternativamente contro la Allianz.

Invero, dal tenore della motivazione si evince che la corte genovese ha inteso decidere solo sulla domanda contro la A., perchè la giustificazione del rigetto, essendo basata sul fatto che il pagamento risultato non dovuto era stato fatto dalla società assicuratrice, che non può che essere la Allianz, e dicendo che essa non aveva avanzato la domanda di restituzione, ha senza dubbio mostrato di esaminare soltanto quella domanda e non l’altra contro la medesima società.

Così necessariamente intesa la motivazione, il motivo risulta inammissibile quanto alla prospettazione di un omesso esame di fatto decisivo, rappresentato dalla circostanza che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare il pagamento fatto dall’U.C.I. alla Lloyd, perchè la pur scarna motivazione adottata dalla corte territoriale, pur non alludendo a detta circostanza, ha un tenore che è tale da evidenziare che il fatto omesso, se anche fosse stato considerato, non avrebbe potuto assumere rilievo decisivo per determinare una diversa decisione sulla domanda in quanto rivolta contro la A..

Invero, avendo quella corte negato l’accoglimento della domanda perchè il pagamento era stato effettuato dalla società assicuratrice, cioè dalla Lloyd (poi Allianz) ed una volta ribadito l’assunto che essa ha provveduto sulla domanda dell’U.C.I. in quanto proposta contro la A., è palese che, se anche avesse considerato il pagamento fatto dall’U.C.I. alla Lloyd successivamente al pagamento fatto da quest’ultimo alla A., la circostanza del pagamento successivo da parte dell’U.C.I. a chi, quale obbligato solidale, aveva pagato l’intero non avrebbe potuto legittimare lo stesso U.C.I. a pretendere la restituzione dalla A., in mancanza di un negozio di cessione del credito in restituzione riferibile in via diretta solo alla Allianz, quale soggetto solidalmente obbligato che aveva pagato l’intero e, quindi, anche la quota dell’U.C.I..

Solo l’Allianz sarebbe stata legittimata a chiedere la restituzione alla A. anche per la quota dell’U.C.I..

Queste stesse considerazioni evidenziano l’infondatezza del motivo quanto alla denunciata violazione di norme di diritto.

In proposito, in parte qua, sebbene il motivo non indichi le norme di diritto che lo fonderebbero, nella sua prospettazione evidenzia chiaramente che la qualificazione normativa è quella di una domanda di restituzione di somme corrisposte in forza della sentenza di primo grado, risultate non dovute in ragione dell’accoglimento di un motivo di appello. E’ priva di fondamento, dunque, l’eccezione dell’Allianz al riguardo.

Ciò rilevato, le argomentazioni sopra svolte circa la legittimazione contro la A. della sola Allianz palesano che la domanda è stata rigettata correttamente contro la A..

Poichè, per quanto si è detto sull’esegesi della motivazione impugnata, la corte genovese ha enunciato tale motivazione provvedendo solo sulla domanda dell’U.C.I. contro la A., si deve ritenere che il motivo, in quanto prospettato anche come se vi fosse stata una decisione sulla domanda contro la Allianz, censura una motivazione che risulta inesistente.

Su detta domanda i giudici genovesi hanno, in realtà omesso di provvedere, ma di tale omissione di pronuncia l’U.C.I. non si è, però, lamentata con deduzione di un vizio di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..

Nè è possibile, pur leggendo in bonam partem il motivo di ricorso alla stregua degli insegnamenti di Cass.,Sez. Un., n. 17931 del 2013, estrapolare dalla sua illustrazione la denuncia di una omissione di pronuncia, che sarebbe stata la sola adeguata al tenore del decisum.

Si è pertanto consolidata la pronuncia omissiva sulla domanda restitutoria proposta dall’U.C.I. contro la Allianz, la quale, peraltro, osserva la Corte (al contrario di quanto sembra opinare nel controricorso la Allianz parlando di “rigetto”), essendo una pronuncia di puro rito, non preclude all’U.C.I. di rivolgere la domanda in un successivo giudizio contro l’Allianz, dovendosi considerare altresì che fino alla formazione della cosa giudicata sull’omissione di pronuncia per effetto della presente decisione, la relativa azione dell’U.C.I. risulterà, comunque, esercitata in giudizio.

3. Il motivo di ricorso incidentale, con cui la A. deduce “violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, dell’art. 92 c.p.c. come novellato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 e L. n. 69 del 2009 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in disparte l’erronea deduzione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, piuttosto che n. 4 è manifestamente infondato, atteso che pretende di ragionare della compensazione delle spese giudiziali come se non fosse stata fatta per soccombenza reciproca, siccome espressamente ha detto la Corte genovese. Soccombenza reciproca palesemente esistente, stante il parziale accoglimento dell’appello dell’U.C.I.. Tanto è dirimente, non senza che debba rimarcarsi l’assoluta oscurità della invocazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 e l’altrettale erroneità dei riferimenti alle riforme dell’art. 92 cod. proc. civ., inapplicabili al processo, iniziato nel 1998.

4. Entrambi i ricorsi vanno, dunque, rigettati.

Le spese del giudizio di cassazione, stante la soccombenza reciproca derivante dalla sorte dei due ricorsi, si possono compensare fra ricorrente principale e ricorrenti incidentale, mentre quanto al rapporto fra ricorrente principale e Allianz ricorrono giusti motivi per la compensazione, ravvisabili nel dubbio sull’esatto significato della motivazione impugnata, in ragione del suo scarno tenore. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi rispettivamente proposti a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte rigetta sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione fra tutte le parti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, sia da parte del ricorrente principale sia da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi a norma del citato art. 13,. comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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