Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22807 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 09/03/2017, dep.29/09/2017),  n. 22807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24038-2015 proposto da:

PALAZZO DEL TARGELIO SRL in persona del Presidente del consiglio

d’amministrazione e legale rappresentante Dr. M.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 12 SC. A-4, presso

lo studio dell’avvocato FRANCO DI LORENZO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato STEFANO CALVETTI giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MERULANA 234,

presso lo studio dell’avvocato CRISTINA DELLA VALLE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO SPALLINO

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2897/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione la S.r.l. Palazzo del Targelio aveva evocato in giudizio, davanti al Tribunale di Como, V.L. per il risarcimento dei danni subiti dalla pubblicazione, su alcuni artt. di giornale, di dichiarazioni ritenute diffamatorie nei confronti della società attrice; danni che quantificava in Euro 500.000. Con sentenza dell’8 dicembre 2013 il Tribunale di Como respingeva le domande e condannava parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della costituita convenuta. Avverso tale sentenza proponeva appello la società, deducendo che le frasi del Sindaco V. riportate negli artt. citati avevano portata diffamatoria, poichè si accusava la società di non voler rispettare le regole in tema di conservazione dei beni storici nell’ambito del recupero di “(OMISSIS)”, con un approccio volto a smantellare e compromettere la stessa e, quindi, con un intento speculativo e di voler intavolare giudizi contro l’amministrazione al solo fine di fare mobbing;

con sentenza pubblicata il 6 luglio 2015 la Corte d’Appello di Milano respingeva l’impugnazione, condannando l’appellante al pagamento delle spese in favore della V.;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Srl Palazzo del Targelio sulla base di quattro motivi. Resiste in giudizio V.L., in proprio, con controricorso. Le parti depositano memorie ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

la motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di quanto previsto dal decreto n. 136-2016 del Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore nomofilattico;

con il primo motivo la società lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione del divieto di scienza privata del giudice previsto dall’art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale considerato quale fatto notorio la conoscenza che quel collegio aveva della pregressa trattazione di analoghe controversie, ed in particolare, della decisione di appello che aveva confermato quella del Tribunale di Como di rigetto dell’istanza dell’odierno ricorrente, in quanto adottata dal medesimo organo giudicante di appello, nella medesima data e composizione;

il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto la censura non coglie nel segno poichè la decisione della Corte territoriale si fonda essenzialmente sugli elementi documentali acquisiti e non sulla scienza privata del giudice. La motivazione centrale della decisione è quella che riguarda la valutazione della natura diffamatoria o meno degli artt. ed è trattata a pagina 4 della sentenza, sulla base dei consueti canoni individuati dalla giurisprudenza di legittimità. Il riferimento agli strascichi giudiziari, oggettivamente esistenti, costituisce la premessa in fatto che la Corte utilizza per inquadrare i rapporti tra le parti (“la vicenda sottostante, in estrema sintesi, è la seguente…”). Rispetto a tale prospettiva il richiamo riferito a tutti i numerosi procedimenti civili, penali ed amministrativi ha la finalità di circostanziare la vicenda e definire i ruoli dei personaggi, anche ai fini delle successive valutazioni in tema di veridicità delle dichiarazioni, continenza e pertinenza. In tale ambito il significato della decisione adottata dalla medesima Corte d’Appello nel procedimento n. 4366 del 2013, pendente tra le stesse parti e definito dal medesimo collegio confermando la decisione del Tribunale di Como n. 2910 del 2011, costituisce profilo assolutamente irrilevante realizzandosi, peraltro, il medesimo risultato anche con il semplice riferimento alla decisione di rigetto di primo grado. In ogni caso la doglianza è priva di fondamento, non ricorrendo l’ipotesi di scienza privata, in quanto la Corte ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale che consente, ad esempio in materia di procedimento tributario, allorchè il medesimo organo giudicante si trovi a pronunciare contestualmente più decisioni in rapporto di consequenzialità necessaria, la redazione di una motivazione “per relationem” rispetto ad altra sentenza assunta simultaneamente, purchè la motivazione stessa non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, occorrendo, invece, che vengano riprodotti i contenuti mutuati, e che questi diventino oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa – anche se connessa – causa “sub iudice”, in modo da consentire, poi, anche la verifica della compatibilità logico-giuridica dell’innesto motivazionale (Sez. U, Sentenza n. 14814 del 04/06/2008, Rv. 603305 – 01);

con il secondo motivo lamenta la violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, degli artt. 2043 e 2059 c.c. e artt. 185 e 595 c.p., riguardo alla pretesa sussistenza di dichiarazioni veritiere, all’esistenza della scriminante del diritto di critica politica e alla violazione e falsa applicazione dell’art. 51 c.p.. Quanto alla verità dei fatti, i documenti da ultimo depositati in appello attestano, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il massimo rispetto della società ricorrente per la tutela del bene immobile in oggetto. Sotto altro profilo, è certamente diffamatorio rivendicare la necessità del rispetto delle regole lasciando intendere che la società ricorrente non rispettasse tali parametri. Non è sostenibile la scriminante dell’esercizio di critica politica, certamente non riferibile al rapporto tra un soggetto politico, il Sindaco, ed un soggetto privato, totalmente estraneo alla scena politica. Infine, non sussisteva il presupposto della continenza, poichè l’esistenza di un ambito locale ristretto rende più grave la diffamazione e non la mitiga, mentre il riferimento al termine “mobbing” andava correttamente riferito a presunte illecite pressioni e strumentalizzazioni di azioni giudiziarie, tese a far ottenere alla società qualcosa che non le spettava; le doglianze sono infondate. Al riguardo, si osserva che lo stabilire se con riferimento ad uno specifico articolo si versi nella cronaca o nella critica politica è un’attività di qualificazione di fatti e costituisce, dunque, un giudizio di merito, non censurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. n. 841/2015; Cass. n. 11470/2004). La Corte territoriale ha spiegato che le dichiarazioni rese dal Sindaco rientravano nell’esercizio della critica espressa in un contesto territoriale che, verosimilmente, si interessava della questione della ristrutturazione del palazzo storico di (OMISSIS) e ciò per ragioni di tutela del patrimonio artistico e anche per le ricadute economiche e di occupazione della operazione. Tali elementi, peraltro non contestati, sono sufficienti per supportare la riferibilità alla categoria della critica (piuttosto che a quella della cronaca) politica delle dichiarazioni con le quali il Sindaco dava conto della diversità di approccio esistente tra l’amministrazione comunale (dalla stessa rappresentata) e la proprietà, riguardo all’utilizzo ed al mantenimento della villa. Nella specie, il giudice d’appello si mostra consapevole dei suddetti principi e passa, poi, in rassegna il contenuto degli scritti in contestazione, li pone in rapporto con i suddetti canoni e ne deduce la loro conformità all’esercizio del diritto di critica. La motivazione è esente da qualsiasi contraddizione ed è appagante rispetto alle questioni sollevate nel dibattito processuale;

con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa pronunzia sulla nuova produzione documentale depositata in appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 e omessa valutazione di una prova testimoniale, ai sensi di tale ultima disposizione, oltre che omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il tutto con riferimento ai tre documenti prodotti in grado di appello (sentenza del Tribunale di Como del 23 gennaio 2014, Delib. 14 aprile 2014, n. 7 del Consiglio comunale di Orsenigo e atto integrativo alla convenzione del 12 novembre 2014);

preliminarmente l’art. 112 c.p.c. costituisce vizio deducibile con lo strumento dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e deve essere allegato anche l’effetto di quella violazione o omessa pronuncia. L’omessa pronuncia su domanda o questioni sollevate nel giudizio da parte del giudice del merito integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), stesso codice di rito; pertanto, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale siffatta censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto (riconducibile al citato art. 360, n. 3) ovvero come vizio della motivazione, incasellabile nel n. 5) dello stesso art. (Sez. L, Sentenza n. 13482 del 13/06/2014, Rv. 631454 – 01). Per il resto, il primo profilo (omessa pronunzia sulla nuova produzione documentale depositata in appello) non è censurabile ex art. 112 c.p.c., mentre il secondo aspetto (mancato esame di un fatto decisivo costituito dai tre documenti prodotti in grado di appello) è infondato, in quanto i fatti (da tenere distinti dalla loro prova) sono stati considerati espressamente dalla Corte territoriale e ritenuti non decisivi. Infatti, i documenti menzionati non hanno alcuna rilevanza sul giudizio di veridicità delle affermazioni rilasciate dal Sindaco V., essendo evidente, per quanto dedotto dalla stessa parte ricorrente, che la decisione del Tribunale di Como ha ad oggetto i compensi dei progettisti relativamente agli incarichi loro affidati e il pregiudizio che la società lamenta di avere subito, mentre le delibere e il relativo atto integrativo hanno una valenza neutra. Comunque, sono in linea con la necessità, rilevata dalla Corte territoriale, di adottare provvedimenti diversi ed ulteriori, al fine di consentire di sottoscrivere la convenzione rispetto alla quale non è contestato, neppure dalla ricorrente, l’esito negativo delle iniziative giurisdizionali intraprese davanti al giudice amministrativo, in primo e secondo grado, con le pronunzie di rigetto dei ricorsi promossi dalla ricorrente avverso gli atti del PGT e di avvio del procedimento di riesame della variante;

con il quarto motivo la società ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, ricorrendo l’ipotesi di soccombenza reciproca, neppure valutata dal giudice di merito, avendo l’appellata V. proposto appello incidentale per sentir dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva. Istanza disattesa dalla Corte che avrebbe dovuto valutare la compensazione, in tutto o in parte, delle spese di lite;

il motivo è inammissibile poichè la valutazione sulla concessione o meno della compensazione delle spese sul presupposto, eventualmente, della esistenza di una soccombenza reciproca rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed esula dalla valutazione di questa Corte. Infatti, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Sez. 5, Sentenza n. 15317 del 19/06/2013, Rv. 627183 – 01);

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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