Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22806 del 12/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 12/09/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 12/09/2019), n.22806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14136/2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DEGLI

EROI 8, presso lo studio dell’avvocato LARA CARNEVALI, rappresentata

e difesa dall’avvocato IGNAZIO SCARDINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1260/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 27/08/2013 R.G.N. 1978/2008.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza 1260/2013, pronunciando sull’appello proposto dalla Dott.ssa C.M., avente ad oggetto il riconoscimento dell’indennizzo da responsabilità statale per mancata attuazione di direttive comunitarie in relazione agli anni in cui aveva seguito il corso di specializzazione (con iscrizione nell’anno 1982), riconosceva la legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.), esclusa la legittimazione passiva degli altri Ministeri convenuti, e, riformando la sentenza impugnata, rigettata l’eccezione di prescrizione, condannava il predetto Ministero al pagamento della somma di Euro 34.744,31, comprensiva degli interessi legali dalla data della domanda.

2. Per la cassazione di tale sentenza il MIUR ha proposto ricorso sulla base di due motivi, di cui il secondo è articolato in due censure. Ha resistito con controricorso la C..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 370 del 1999, art. 11,L. n. 400 del 1988, art. 5, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza erroneamente riconosciuto la legittimazione passiva del MIUR in ordine alla domanda avente ad oggetto l’indennizzo per l’omesso o inesatto recepimento delle direttive comunitarie, rispetto al cui adempimento è sarebbe semmai responsabile la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 2946, 2947, 2948, L. n. 370 del 1999, D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza erroneamente applicato il termine di prescrizione decennale, in luogo della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.p.c., n. 4.

2.1. Con lo stesso motivo si censura la sentenza anche per violazione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., atteso che il medico avrebbe dovuto comprovare il possesso dei requisiti fondanti il diritto alla corresponsione degli importi pretesi e, in particolare, la conformità del percorso formativo ai modelli organizzativi e strutturali individuati dalla normativa comunitaria, che nella fattispecie non erano stati dimostrati in giudizio.

3. Il ricorso, in tutte le sue articolazioni, è infondato.

4. In ordine alla legittimazione passiva, la sentenza delle Seziono Unite n. 30649 del 2018 ha confermato l’orientamento interpretativo secondo cui, in coerenza con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Europea, la legittimazione passiva sostanziale nei riguardi della azione giudiziale, nella specie instaurata, diretta a far valere (alla stregua dell’orientamento espresso da Cass. S.U. n. 9147 del 2009) l’inadempimento dello Stato italiano all’obbligo ex lege di trasposizione legislativa, nel termine prescritto, di direttive comunitarie (nella specie nn. 75/362/CEE e 82/76/CEE) non autoesecutive, compete esclusivamente allo Stato italiano, e per esso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quale articolazione dell’apparato statuale che è legittimata a rappresentare lo Stato nella sua unitarietà (cfr. fra le tante: Cass. n. 8292 e n. 10613 del 2015, n. 16104 del 2013).

4.1. Nel presente giudizio, la Dott.ssa C. aveva notificato l’atto di citazione al Ministero della Istruzione e della Università, al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze (in relazione a queste due ultime Amministrazioni la sentenza di appello ha negato la titolarità sostanziale dal lato passivo del rapporto), senza evocare in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. A tale proposito, occorre richiamare la già citata sentenza n. 30649 del 2018 con cui le Sezioni Unite di questa Corte, nell’affermare la legittimazione passiva sostanziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno tuttavia precisato che l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile, ai sensi della L. n. 260 del 1958, art. 4, sempre che l’Avvocatura dello Stato si sia avvalsa, nella prima udienza, della facoltà di eccepire l’erronea identificazione della controparte pubblica, provvedendo alla contemporanea indicazione di quella realmente competente. In mancanza di una tale tempestiva eccezione resta, invece, preclusa sia la possibilità di far valere, in seguito, l’irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale, sia il suo rilievo d’ufficio.

Già in precedenza era stato affermato (Cass. n. 16104 del 2013) che nell’ipotesi di vocatio in ius di un Ministero diverso da quello istituzionalmente competente, allorchè l’Avvocatura dello Stato – pur ricorrendo i presupposti per l’applicazione della L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4 – non si avvalga, nella prima udienza, della facoltà di eccepire l’erronea identificazione della controparte pubblica, provvedendo alla contemporanea indicazione di quella realmente competente, resta preclusa la possibilità di far valere, in seguito, l’irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale, non ponendosi, in senso proprio, una questione di difetto di legittimazione passiva, ferma restando la facoltà per il reale destinatario della domanda di intervenire in giudizio e di essere rimesso in termini.

5.1. Nel caso di specie, non risulta dalla sentenza impugnata che l’Avvocatura dello Stato si sia avvalsa alla prima udienza della facoltà di eccepire l’erronea identificazione della controparte pubblica, provvedendo contestualmente alla indicazione di quella realmente competente. Nè il ricorso per cassazione fornisce elementi utili a tal fine.

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non debba necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è tuttavia indispensabile che il ricorso offra, sia pure in modo sommario, una cognizione i sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti. (v., tra le tante, Cass., n. 4937 del 2000, 2432 del 2003, 5066 del 2003, 4403 del 2006). Il disposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservato tramite la mera riproduzione della sentenza impugnata, allorchè quest’ultima non contenga la descrizione dello svolgimento del processo, nè una chiara esposizione del fatto sostanziale e processuale (Cass. n. 21137 del 2013).

5.2. In mancanza di una tale tempestiva eccezione, è inammissibile in questa sede il primo motivo di ricorso.

6. Quanto alla prima censura del secondo motivo, vertente sul regime della prescrizione applicabile, va premesso che con la sentenza delle S.U. n. 10813 del 2011 è stato chiarito che, in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria. Tale responsabilità – dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano dell’ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell’ambito della ripartizione di cui all’art. 1173 c.c. – va inquadrata nella figura della responsabilità “contrattuale”, in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c., bensì dall’inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sicchè il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all’ordinario termine decennale di prescrizione (v. pure conf. Cass. S.U, 10814 del 2011, Cass. 17350 del 2011).

La giurisprudenza successiva ha ribadito che, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (in tali termini Cass. n. 23199 del 2016; v. pure Cass. n. 3653 del 2016, n. 24075, 11034, 11221 e 11220 del 2015, e n. 23635 e 6606 del 2014; da ultimo, Cass. 13758 del 2018).

6.1. Nel presente giudizio, la Corte di appello ha dato atto che alla data della notifica dell’atto di citazione (24 settembre 2001) il termine decennale di prescrizione non era ancora decorso.

7. In ordine alla questione introdotta con la seconda censura del secondo motivo, va ribadito l’orientamento secondo cui il medico specialista che, essendosi iscritto ad una scuola di specializzazione prima del 1991 e non avendo percepito alcuna remunerazione durante il corso, domandi il risarcimento del danno da mancata attuazione delle Direttive 75/362/CC e 82/76/CEE, non è tenuto a provare che il corso frequentato fosse esclusivo ed a tempo pieno, ma solo di averlo frequentato senza essere stato remunerato (v. da ultimo, Cass. 5781 del 2017).

E’ stato osservato che, prima dell’emanazione del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, di (tardiva) attuazione delle direttive 75/362/CEE e 82/76/CEE, le università erano libere di organizzare corsi di specializzazione quomodo Tibet: e quindi anche non esclusivi, e non a tempo pieno. Da ciò discendono due conseguenze sul piano dell’onere della prova. La prima è che dal fatto stesso che un medico abbia, prima del 1991, frequentato e portato a termine un corso di specializzazione, è possibile risalire ex art. 2727 c.c., al fatto ignorato che, se il D.Lgs. n. 257 del 1991, fosse stato già in vigore all’epoca di inizio di quel corso, il medico in questione vi si sarebbe ugualmente iscritto (come già stabilito da questa Corte, con la sentenza pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 1182 del 2012). La seconda conseguenza è che non può pretendersi dal medico, il quale abbia frequentato corsi di specializzazione iniziati prima del 1991, la prova che il corso frequentato era esclusivo ed a tempo pieno: tali caratteristiche infatti prima del 1991 non erano richieste, e sarebbe iniquo pretendere dallo specialista la prova di avere frequentato corsi aventi caratteristiche non richieste dalla legge all’epoca in cui li svolse, e per di più la cui mancata previsione dipendeva proprio dalla renitenza con cui lo Stato diede attuazione agli obblighi comunitari (come già ritenuto da questa Corte con le sentenze n. 23577 del 2011 e n. 5781 del 2017).

7.1. Ne consegue che la mancata trasposizione, nel termine prescritto, della direttiva 82/76/CEE, riassuntiva della direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, ha determinato in capo allo Stato – e in favore dei soggetti che abbiano seguito corsi di specializzazione medica dal 1 gennaio 1983 sino all’anno accademico 1990-1991 una responsabilità per inadempimento di obbligazione ex lege, per non aver assicurato, in relazione alle specializzazioni contemplate negli elenchi degli artt. 5, n. 2, e 7, n. 2, della direttiva 75/362/CEE, le modalità di svolgimento di detti corsi secondo quanto stabilito dagli artt. 2, n. 1, 3 e relativo Allegato (ai punti 1 e 2, concernenti, rispettivamente, la formazione a tempo pieno e quella a tempo parziale) della direttiva 82/76/CEE, in condizioni tali che, se quest’ultima fosse stata tempestivamente e correttamente adempiuta, i frequentanti avrebbero acquisito il diritto all’adeguata remunerazione.

Da ciò deriva che lo specializzando che faccia valere la pretesa risarcitoria per siffatto inadempimento è tenuto a dimostrare, quale fatto costitutivo del danno evento costituito dalla perdita dell’adeguata remunerazione, solo la mera frequenza di un corso ricadente negli elenchi predetti, potendo le concrete modalità di svolgimento del corso stesso venire in rilievo, al più, quali circostanze incidenti sulla quantificazione del pregiudizio, ove la scelta dell’una o dell’altra opzione (tempo pieno o parziale) sia dipesa dalla scelta dello specializzando, ma non già ove il corso medesimo sia stato organizzato soltanto con modalità in fatto corrispondenti al tempo parziale, in ragione di quanto deciso dalla singola università in base alla legislazione statale irrispettosa della disciplina dettata dal diritto comunitario (Cass. n. 23557 del 2011, conf. n. 17068 del 2013).

8. In conclusione, il ricorso proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca va rigettato. In considerazione della complessità delle questioni oggetto dei ricorsi e delle oscillazioni della giurisprudenza, le spese vanno compensate tra tutte le parti del giudizio.

9. Infine, va ribadito il principio, più volte affermato da questa Corte, che l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. n. 1778 del 2016, n. 5955 del 2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019

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