Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22806 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 09/11/2016), n.22806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Genova con ordinanza n. R.G. 8520/2015 del 16/01/2016, depositata il

9/02/2016 nel procedimento pendente tra:

M.M.;

C.P.L.;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. FINOCCHI

GHERSI Renato, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di

consiglio, accolga il ricorso e dichiari la competenza del Giudice

di Pace di Genova, con i conseguenti provvedimenti di legge;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. – Il Tribunale di Genova propone regolamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 45 c.p.c.. contro l’ordinanza con la quale il giudice di pace della medesima città ha dichiarato la propria incompetenza nella causa tra C.P.L. e l’avv. M.M.. Quest’ultima ha ad oggetto l’opposizione ex art. 645 c.p.c. che C.P.L. ha proposto avverso il decreto ingiuntivo emesso dal g.d.p. in favore dell’avv. M.M. per il pagamento della somma di 4.815.38 a titolo di compensi professionali. A base della declinatoria di competenza del g.d.p., contro cui il Tribunale di Genova solleva conflitto negativo, la connessione della causa con un altro giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo pendente davanti al Tribunale tra le stesse parti e sempre per il pagamento di compensi professionali.

Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte.

Le parti non hanno svolto attività difensiva.

2. – Nel chiedere l’accoglimento del ricorso il Procuratore generale ha osservato quanto segue: -… il regolamento di competenza è fondato e va accolto, dal momento che la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato che -La competenza per l’opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall’art. 645 c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicchè essa non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione, senza che rilevi in contrario la eliminazione della regola della rilevabilità d’ufficio delle competenze cosiddette forti in ogni stato e grado. Ne consegue che, nel caso in cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, sia proposta dall’opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del predetto giudice, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa alla opposizione e rimettendo l’altra al giudice superiore. e che. in difetto, il giudice superiore cui sia stata rimessa l’intera causa può richiedere, nei limiti temporali fissati dall’art. 38 c.p.c., il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.” (ex multis, Cass. n. 20324/2206; n. 4735/2009; n. 186/2012; n. 272/2015)”.

3. – Tali conclusioni sono senz’altro da condividere, in quanto derivanti dalla corretta applicazione di un principio del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, da cui non v’è ragione alcuna di discostarsi.

4. – Pertanto, in accoglimento del proposto regolamento. va dichiarata la competenza funzionale del giudice di pace di Genova, innanzi al quale vanno rimesse le parti.

5. – Nulla per le spese, trattandosi di regolamento d’ufficio (cfr. per tutte, Cass. n. 1167/07).

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza funzionale del giudice di pace di Genova, innanzi al quale le parti dovranno riassumere la causa nel termine di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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