Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22805 del 29/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 09/03/2017, dep.29/09/2017),  n. 22805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21817-2015 proposto da:

T.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA

27, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIO VANNUTELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO MASCI giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA, 63,

presso lo studio dell’avvocato MARCO CROCE, rappresentato e difeso

dagli avvocati MANUEL DE MONTE, MARCELLO RUSSO giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 733/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 09/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 6 ottobre 2010, T.L. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Chieti, M.R. esponendo di avere sollecitato la Presidenza della Repubblica al fine di favorire il proprio inserimento nel mondo del lavoro e che, a seguito di ciò, il Prefetto di Chieti aveva inviato a diversi soggetti, tra i quali il Sindaco del Comune di Rapino, nel quale l’attore aveva la residenza, una lettera volta a favorire l’inserimento dell’attore, diversamente abile, nel mondo del lavoro. Il Sindaco aveva risposto con lettera del 13 febbraio 2009, comunicando che non era possibile risolvere i problemi lavorativi del T., mentre nel marzo 2010 l’attore aveva appreso che il Sindaco aveva inviato anche una seconda lettera, riservata, nella quale avrebbe espresso valutazioni diffamatorie, offendendo la reputazione dell’attore e dei suoi familiari. Successivamente il T. aveva proposto querela prospettando i reati di abuso di ufficio e di diffamazione ed il procedimento era stato archiviato dal Giudice di Pace di Chieti, in data 18 giugno 2010, nonostante l’opposizione dell’attore. Sulla base di tali premesse aveva richiesto il risarcimento dei danni nella misura di Euro 24.000;

il Tribunale, con sentenza del 28 maggio 2013, respingeva la domanda proposta dall’attore e quella riconvenzionale, per lite temeraria, spiegata dal convenuto, condannando l’attore al pagamento delle spese del giudizio;

avverso tale sentenza proponeva appello, in data 18 giugno 2013, il T. e la Corte d’Appello dell’Aquila, con sentenza pubblicata il 9 giugno 2015, in parziale accoglimento dell’appello principale, compensava tra le parti le spese del secondo grado di giudizio, confermando nel resto l’impugnata sentenza;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione T.L. sulla base di nove motivi.

Resiste in giudizio M.R. con controricorso. T.L. deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

la motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di quanto previsto dal decreto n. 136-2016 del Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore nomofilattico;

preliminarmente rileva la Corte che la memoria ex art. 378 c.p.c. è stata depositata fuori termine, in data 3 marzo 2017;

con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale omesso di motivare riguardo alla mancata ammissione, da parte del primo giudice, delle prove testimoniali, ritenendo sufficiente quanto già dedotto in fase istruttoria con ordinanza del 5 maggio 2011;

il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni: in primo luogo il ricorrente avrebbe dovuto dedurre, nel rispetto del criterio dell’autosufficienza, la decisività del mezzo di prova non ammesso. In secondo luogo, la doglianza non rientra nella richiamata ipotesi di omessa motivazione, avendo la Corte territoriale fatto rinvio al contenuto della ordinanza del 5 maggio 2011 con la quale il giudice istruttore ha rigettato parte delle richieste di prova. Non avendo il ricorrente trascritto il contenuto della ordinanza del 5 maggio 2011 le doglianze relative al contenuto di tale provvedimento non possono essere prese in esame in questa sede per difetto di autosufficienza;

con il secondo motivo lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 323 c.p., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo la Corte territoriale trascurato di osservare che la condotta dell’abuso di ufficio riguarda anche il caso di omessa astensione in presenza di un interesse proprio che, nel caso di specie, risiederebbe nell’ostilità del Sindaco, determinata da divergenze di carattere politico rispetto alla gestione dell’amministrazione comunale. Anche riguardo all’ipotesi di violazione di norme di legge, quale elemento costitutivo della condotta criminosa, la Corte non avrebbe considerato che le norme violate sono quelle in materia di riservatezza (art. 2 della Costituzione, art. 10 c.c. e art. 11 Codice della privacy). Infine, anche riguardo al vantaggio patrimoniale, escluso dalla Corte territoriale, la motivazione del giudice di appello sarebbe errata poichè non avrebbe considerato la ricorrenza di un danno ingiusto sofferto dal ricorrente per la semplice violazione di norme o per l’omessa astensione del pubblico ufficiale.

prima parte della doglianza è inammissibile non avendo il ricorrente documentato di avere sottoposto al giudice di appello tale questione e cioè la configurabilità dell’ipotesi di abuso d’ufficio riferita alla violazione del dovere di astensione. In ogni caso, tale censura è manifestamente infondata, perchè riferita ad una presunta ostilità del Sindaco derivante da pretese, generiche e indimostrate divergenze di carattere politico relative all’amministrazione della cosa pubblica. Quanto al secondo profilo, relativo alla presunta violazione dell’art. 323 c.p., la censura apparentemente formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in realtà riguarda l’ipotesi prevista dal n. 5 della stessa disposizione, poichè il ricorrente lamenta una omessa motivazione riguardo alle violazioni in tema di riservatezza ovvero in tema di danno derivante dalla violazione di tali disposizioni. Si tratta di una censura inammissibile, trovando applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, poichè la sentenza impugnata è successiva all’anno 2012. In ogni caso, la censura è manifestamente infondata, difettando il presupposto della violazione di legge o di regolamento avendo la Corte d’Appello argomentato (in fatto) che non risulta violata neppure la normativa in tema di riservatezza, in considerazione delle modalità con le quali la missiva è stata inoltrata (busta chiusa, riservata, indirizzata al Prefetto);

con il terzo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, n. 5, per avere la Corte territoriale considerato veritiere le dichiarazioni del Sindaco, di avere interessato gli operatori economici della zona in favore del ricorrente. Sotto altro profilo la Corte non avrebbe considerato una serie di elementi di fatto, rappresentati da documentazione prodotta in giudizio riguardante aspetti ritenuti decisivi ai fini della sentenza;

il motivo è inammissibile poichè ha ad oggetto un accertamento di fatto, peraltro riferito ad una serie di elementi rispetto ai quali sussiste un evidente vizio di difetto di autosufficienza;

con il quarto motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di fatti decisivi riferiti al reato di diffamazione, sempre con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare, la Corte non avrebbe considerato una pluralità di elementi di fatto, documenti e dichiarazioni testimoniali espletate davanti al giudice di prime cure;

il motivo è inammissibile poichè ha ad oggetto esclusivamente accertamenti di fatti e richiede una indagine inibita alla Corte di legittimità. Inoltre, il ricorrente non trascrive il contenuto della lettera del 19 febbraio 2009 della quale censura i toni, ritenendoli diffamatori, senza consentire alla Corte di poter valutare il contenuto di tale documento. In ogni caso, il motivo è inammissibile, poichè l’accertamento circa la natura diffamatorio o meno dell’espressione utilizzata resta prerogativa del giudice di merito ed il relativo giudizio sfugge al controllo di legittimità se congruamente e logicamente motivato (Cass. Sez. 3, n. 26170 del 2014). Sotto tale profilo la congruità della motivazione è oggetto della censura (solo) al motivo successivo;

con il quinto motivo lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 595 c.p., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, non avendo la Corte territoriale considerato che, per integrare il reato di diffamazione, è sufficiente la conoscibilità della missiva e non la conoscenza effettiva, certamente sussistente nell’ipotesi di invio formale di una nota, seppure riservata;

il motivo è inammissibile per difetto di specificità poichè la censura non coglie nel segno in quanto il reato di diffamazione è stato escluso, sia in sede penale con i provvedimenti di archiviazione e di rigetto dell’opposizione, sia in sede civile, in quanto le parole contenute nella missiva si riferivano a fatti oggettivi, funzionali alla spiegazione delle difficoltà di inserimento a mezzo di raccomandazione del ricorrente nel mondo del lavoro. Per il resto va ribadito quanto espresso la punto precedente;

con il sesto motivo deduce l’omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo la Corte territoriale mancato di considerare che il resistente avrebbe potuto essere dichiarato responsabile ai sensi dell’art. 2043 c.c., sulla base del semplice comportamento colposo. La Corte non avrebbe considerato il fatto oggettivo e rilevante della trasmissione della missiva con modalità colpose, in considerazione della trascuratezza con 64(cui la stessa è stata inoltrata;

con il settimo motivo lamenta violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2043 per avere la Corte territoriale ritenuto necessario il medesimo elemento soggettivo dei reati previsti dagli artt. 323 e 595 c.p., mentre la responsabilità civile, extracontrattuale, è prevista anche per l’ipotesi di condotta colposa. Inoltre, il danno ingiusto deriverebbe dalla lesione del diritto alla riservatezza, o quantomeno di una legittima aspettativa, riconosciuta a partire dalla decisione a Sezioni Unite della Cassazione n. 500 del 1999 ed in termini di perdita di chance;

i due motivi possono essere trattati congiuntamente poichè le doglianze riguardano i medesimi profili. La censura è manifestamente infondata in considerazione delle cautele e delle modalità adottate dal Sindaco nell’inoltrare la comunicazione al Prefetto. Ciò è avvenuto pacificamente attraverso una comunicazione personale dal contenuto riservato, con la conseguenza che il testo di quella nota non avrebbe potuto essere conosciuto da nessun altro al di fuori dei diretti interessati. Infine, il riferimento al danno derivante dalla lesione del diritto alla riservatezza o il lungo excursus teso a dimostrare l’allargamento dell’area di risarcibilità, anche alla legittima aspettativa, appaiono inconferenti;

con l’ottavo motivo lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2 della Costituzione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare, il diritto alla riservatezza risulterebbe violato anche con riferimento alle informazioni illecite riguardanti i familiari dell’attore;

il motivo è inammissibile poichè la questione relativa alla pretesa violazione del diritto alla riservatezza era stata ritenuta inammissibile, perchè introdotta per la prima volta in appello in violazione dell’art. 345 c.p.c. e rispetto a tale censura il ricorrente non ha formulato alcuna contestazione in questa sede;

con il nono motivo deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. e art. 185 c.p., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte territoriale avrebbe ritenuto indispensabile la sussistenza di una fattispecie di reato ai fini della risarcibilità del danno, mentre le norme violate non richiedono necessariamente la ricorrenza di un reato, potendosi prospettare un’affermazione di responsabilità civile anche sulla base di una presunzione di legge;

il motivo è inammissibile in quanto relativo alla determinazione del quantum della pretesa rispetto ad una domanda ritenuta infondata nell’an, sia sotto il profilo del reato di abuso, che di quello di diffamazione, per le considerazioni già espresse con riferimento ai precedenti motivi;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della insussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA