Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22805 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/10/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 20/10/2020), n.22805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 19900/2019

R.G., sollevato dal Tribunale di Cassino con ordinanza del

10/06/2016 nel procedimento vertente tra:

P.G., da una parte, e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE,

dall’altra, ed iscritto al n. 4945/2019 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. STANISLAO DE MATTEIS, che

chiede che la Corte, riunita in camera di consiglio, dichiari la

competenza del Giudice di Pace di Cassino. Conseguenze di legge.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

osserva quanto segue.

1. P.G. propose opposizione dinanzi al Giudice di pace di Cassino avverso trentuno cartelle di pagamento per un totale di Euro 13.758,56, censurandone sia l’omessa notifica (adduceva di averne avuto conoscenza solo per estratti ruolo rilasciati dal concessionario Agenzia delle Entrate), sia l’illegittimità degli interessi applicati, sia la maturata prescrizione del diritto di credito. Si costituì come parte opposta l’Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Il Giudice di pace, con ordinanza del 24 ottobre 2018, qualificò la causa come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e, da ciò deducendo l’inapplicabilità dei criteri di competenza di cui alla L. n. 689 del 1981 e al D.Lgs. n. 150 del 2011, si dichiarò incompetente per valore – avendo assommato gli importi delle cartelle – a favore del Tribunale di Cassino, davanti al quale l’opponente riassumeva tempestivamente il giudizio.

Il Tribunale, riservatosi alla prima udienza di comparizione davanti ad esso delle parti, ha sciolto la riserva con ordinanza del 10 giugno 2019 richiedendo d’ufficio regolamento di competenza, e in particolare chiedendo a questa Suprema Corte di dichiarare la competenza funzionale del Giudice di pace di Cassino in relazione ai motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., con esclusione della ventitreesima delle trentuno cartelle esattoriali.

Nessuna delle parti si è difesa al riguardo.

Il Procuratore Generale ha concluso per la risoluzione del conflitto come richiesto dal Tribunale, ovvero per la competenza del giudice di pace di Cassino.

2. Va rilevato che il sollevamento da parte del giudice del conflitto di competenza risulta tempestivamente effettuato, mancando peraltro agli atti la prova della effettuazione delle comunicazioni di esso alle parti nelle forme previste dal codice di rito. Occorre pertanto verificare se queste comunicazioni sono state realmente effettuate, in difetto la cancelleria del giudice a quo dovendo provvedere ad eseguirle (cfr. S.U. ord. 8 aprile 2011 n. 8036 afferma proprio che, in caso di conflitto di competenza, “l’art. 47 c.p.c., comma 4, che dispone la rimessione del fascicolo d’ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione con ordinanza che, se pronunciata fuori udienza, dev’essere prima comunicata alle parti a cura del cancelliere del medesimo giudice ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio. (In applicazione di questo principio, la S.C., nella contumacia delle parti, ha mandato alla cancelleria del giudice “a quo”, di procedere alla rituale comunicazione dell’ordinanza, non essendovi prova della sua lettura in udienza).”.

Pertanto la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo mandando alla cancelleria del giudice a quo di provvedere nel senso sopra descritto, ogni decisione riservando all’esito.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo mandando alla cancelleria del giudice a quo di trasmettere la prova della effettuazione delle comunicazioni nelle forme previste dalla legge del deposito dell’ordinanza che ha sollevato il conflitto di competenza ovvero di dar corso alle stesse.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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