Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22804 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 09/03/2017, dep.29/09/2017),  n. 22804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 764-2015 proposto da:

M.S., M.A.J., M.M.G., considerati

domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato IGNAZIO MARINARO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.S., C.G., L.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LOMBARDIA 23/C presso lo studio

dell’avvocato ENRICO GUIDI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARIO CORDELLA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

contro

LI.SA., C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 268/2014 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI

SASSARI, depositata il 13/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

M.A. ha citato in giudizio la Soter Editrice s.n.c., Li.Sa. ed il pittore C.A. esponendo che nell’anno 2001, in un libro intitolato “(OMISSIS)”, pubblicato dalla società editrice Soter e curato da Li.Sa., era stato pubblicato, a corredo di una fotografia del pittore C.A., uno scritto proveniente da quest’ultimo che riportava un episodio in relazione ad un quadro di proprietà del M., realizzato dal pittore spagnolo O.. Lo scritto riportava falsamente delle circostanze relative ad una presunta copia del quadro dell’ O. realizzata dal C. e conteneva una serie di espressioni ingiuriose ed offensive nei confronti del M. stesso.

Tale scritto era idoneo ad ingenerare un dubbio sulla possibilità di scambio fra l’originale del quadro dell’ O., in possesso del M., e la riproduzione fatta dal C., con discredito dell’attore la cui persona era facilmente identificabile dal racconto, per lo meno nella cerchia dei suoi conoscenti.

Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale di Sassari ha rigettato la domanda. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Cagliari,con sentenza pubblicata il 13 giugno 2014.

Avverso questa decisione propongono ricorso M.G., S. e A.J., eredi di M.A. con tre motivi.

Si difendono con controricorso C.S., G. e L.G., eredi di C.A. e presentano memoria.

Gli altri intimati non presentano difese.

Il Collegio invita a redigere una sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.La Corte d’appello ha ritenuto che dalla lettura dello scritto in contestazione non era possibile neanche astrattamente ricondurre l’episodio alla persona di M.A.. Da ciò l’inidoneità offensiva del fatto, con assorbimento del motivo sul dolo.

In ordine al deduzione della ricorrenza del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 178 la Corte ha ritenuto che non vi fosse la prova che la pubblicazione della copia del quadro su una rivista denominata (OMISSIS) potesse generare dubbi sull’autenticità dell’originale posseduto dal M..

2.Con il primo motivo di ricorso si censura violazione e falsa applicazione dell’art. 595 c.p. e dell’art. 2697 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Sostengono i ricorrenti che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto necessaria la prova positiva che un certo numero di persone fosse venuta a conoscenza della circostanza che il M. era il proprietario del quadro oggetto dello scritto.

Al contrario, era necessaria solo la prova della verità e riferibilità al M. delle circostanze idonee al suo riconoscimento. Tale prova era stata fornita dall’interrogatorio formale del C. e dal riferimento al paese di (OMISSIS), luogo natio del M.,contenuto nello scritto.

3. Il motivo è infondato.

Infatti la Corte d’appello ha affermato con estrema chiarezza che la decisione non si fondava sulla insussistenza della prova in relazione all’intervenuto concreto riconoscimento del M. da parte di una pluralità di persone o sulla conoscenza delle circostanze dedotte come diffamatorie da parte di persone facenti parte della cerchia di conoscenze del M., ma sulla possibilità astratta di riconoscere la persona del M. nelle circostanze esposte nello scritto asserita mente diffamatorio.

La Corte ha ritenuto che il brano in oggetto non conteneva alcun riferimento, sia diretto che indiretto,idoneo a condurre all’identificazione del M., non essendo a tal fine utile il solo richiamo al luogo, (OMISSIS),dove l’ O. aveva soggiornato.

Pertanto la Corte di appello si è attenuta al canone ermeneutico costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di diffamazione in base al quale la riconoscibilità del soggetto che si assume leso nell’onore dalla falsa notizia è una condizione imprescindibile per la sussistenza del reato di diffamazione e per la configurazione della relativa responsabilità civile.

4. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purchè la sua individuazione avvenga, in assenza di una esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illiceità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona cui la notizia è riferita. Cass. sentenza n. 17207 del 27/08/2015;

5. Nella sostanza i ricorrenti, sotto l’apparente denunzia di violazione di legge, censurano l’accertamento in fatto della Corte di merito che ha ritenuto che dagli elementi dell’episodio riportato nel libro intitolato “(OMISSIS)”,non fosse possibile risalire alla persona del M. come proprietario del quadro copiato.

La richiesta di rivalutazione delle prove è inammissibile in sede di legittimità tenendo anche conto della vigenza, in base alla data di pubblicazione della sentenza, del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5 che impone limiti ristretti alla denunzia di vizio di motivazione in sede di legittimità.

6. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 595 c.p., dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Con tale motivo viene censurata l’affermazione della Corte d’appello che ha ritenuto la non sussistenza del dolo, cioè della consapevolezza di offendere il M..

7. Il motivo è inammissibile.

In ordine al sussistenza del dolo, la Corte di merito ha ritenuto che la questione era stata assorbita dall’accertamento della non offensività della condotta e che comunque m.va la prova che il Li. ed i responsabili della casa editrice fossero consapevoli del riferimento soggettivo dell’aneddoto.

Si osserva che nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non può trovare ingresso, e perciò non è esaminabile, la questione sulla quale, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averla ritenuta assorbita in virtù dell’accoglimento di un’eccezione pregiudiziale o preliminare una volta che,come avvenuto nel caso di specie, rimane confermata la questione assorbente,vale a dire la riconosciuta non offensività della condotta.

8.Con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 178, degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 832c.c. e dell’art. 42 Cost., deducendo che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che la pubblicazione non era idonea per il contesto e per i destinatari a ingenerare dubbi sull’autenticità dell’originale del quadro posseduto dal M..

10. Il motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova che quella pubblicata sui “(OMISSIS)” fosse la copia del quadro realizzata dal C. e che in ogni caso la pubblicazione appariva inidonea per il contesto ed i destinatari ad ingenerare dubbi sull’autenticità dell’originale posseduto dal M..

Con la censura formulata i ricorrenti nella sostanza censurano la valutazione delle prove effettuate dalla Corte di merito in ordine all’accertamento in fatto dell’esistenza del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 178 richiedendo una seconda diversa valutazione delle prove inammissibile in sede di legittimità.

Il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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