Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22804 del 20/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 20/10/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 20/10/2020), n.22804
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25313/2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
STI.GER. s.r.l. (già STI.GER. di G.G. & C. s.a.s.),
in persona del legale rappresentante pro tempore, G.G.,
rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al
controricorso, dagli avv.ti Dario FRAZZETTA e Marzia MANISCALCO, ed
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Monte Zebio, n. 28,
presso lo studio legale dell’avv. Carlo ALESSI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1108/07/2017 della Commissione tributaria
regionale della SICILIA, Sezione staccata di CALTANISETTA,
depositata il 27/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
costituito il contraddittorio camerate ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.
In controversia relativa ad impugnazione di avviso di recupero interessi ed irrogazione sanzioni emesso nei confronti della società contribuente, che aveva usufruito di un indebito rimborso IVA, richiesto con modello VR ed erogato in data 7/09/2005 con riferimento all’anno d’imposta 2004, in mancanza del presupposto di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, lett. c), la CTR con la sentenza impugnata, annullava parzialmente l’atto impositivo ritenendo non sanzionabile ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 13, l’erronea percezione di un rimborso.
Avverso tale statuizione ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di un unico motivo, cui replica con controricorso la società contribuente.
Con ordinanza interlocutoria n. 2325 del 28/01/2019 questa Corte, preso atto dell’istanza della società contribuente di volersi avvalere della definizione agevolata delle liti di cui al D.L. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, e della conseguente richiesta di sospensione del processo, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.
Con istanza del 31/05/2019 la società contribuente ha depositato documentazione attestante l’avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata e la prova dell’avvenuto pagamento della prima rata.
Ritiene il Collegio che allo stato non sussistono i presupposti per definire la causa ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1-5 e che, conseguentemente, la stessa va rimessa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.
P.Q.M.
rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020