Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22804 del 09/11/2016

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 09/11/2016), n.22804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4037-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.C., C.M.C.,

CU.AS.MA., C.P., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ATTILIO REGOLO, 12/D, presso lo studio dell’avvocato ITALO

CASTALDI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ITALO GIOVANNI DALMATO PALUMBO, DOMENICO PIZZILLO, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

16/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato ITALO CASTALDI, difensore dei controricorrenti, che

si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 16.6.2014, reso in esito all’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter proposta da Cu.As.Ma. e da M.C., C. e C.P., la Corte d’appello di Roma, modificato (rectius, revocato) il decreto monocratico opposto, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di ciascun opponente della somma di Euro 5.000,00 a titolo di equa riparazione (giudizio presupposto una causa civile definita dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza passata in giudicato il 15.7.2012).

Contro tale decreto il Ministero della Giustizia propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso Cu.As.Ma. e da M.C., C. e C.P..

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non essersi la Corte territoriale pronunciata sull’eccezione erariale di “improcedibilità” del ricorso per l’assoluta genericità dei fatti ivi esposti.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

Premesso che l’omessa pronuncia è configurabile solo in relazione alle domande e alle eccezioni di merito, non anche alle eccezioni processuali rilevabili d’ufficio, la mancata pronuncia su di un’eccezione di rito non produce altra conseguenza se non l’onere di riprodurla nel successivo giudizio d’impugnazione. E tale eccezione, a sua volta, richiede a pena d’inammissibilità che sia riprodotto il contenuto dell’atto asseritamente invalido, ai fini dell’autosufficienza della censura, ovvero e quanto meno che ne siano esplicitate le carenze. Cosa che, nella specie, il Ministero ricorrente ha mancato di chiarire.

2. – Il secondo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lì dove la Corte territoriale ha ritenuto applicabile al termine di decadenza di cui all’art. 4 Legge cit. la sospensione dei termini del periodo feriale. Richiamata Cass. S.U. n. 16783/12, che ha escluso il decorso del termine di prescrizione del diritto all’equa riparazione, in quanto impedito dal termine di decadenza anzidetto, la difesa erariale deduce che da tale premessa non può che discendere, sul piano logico-sistematico, l’inapplicabilità di istituti che, come quella della sospensione dei termini del periodo feriale, sono propri dei termini processuali.

2.1. – Il motivo è infondato.

Poichè fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto della L. n. 89 del 2001, art. 4 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (Cass. 5423/16 e 5895/09).

Il motivo in esame non contiene argomentazioni nuove, atte a indurre una riconsiderazione del principio di diritto anzi detto, cui pertanto questa Corte ritiene di assicurare continuità.

3. – In conclusione, il ricorso va respinto.

4. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico del Ministero ricorrente.

5. – Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, e che per di più quest’ultimo non è operativo a carico delle amministrazioni dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (cfr. Cass. n. 1778/16).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero della Giustizia alle spese, che liquida in Euro 700,00, di cui 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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