Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22803 del 29/09/2017

Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 09/03/2017, dep.29/09/2017),  n. 22803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29269-2014 proposto da:

D.S.A., D.S.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, V.ULPIANO 29, presso lo studio dell’avvocato ARMANDO BAFFIONI

VENTURI, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GRANDE

MURAGLIA 289, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PALETTA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO PALETTA

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3276/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

Con sentenza del 19 maggio 2014 la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda proposta da D.S.A. e F. di risarcimento del danno derivante dal contenuto diffamatorio di due volantini distribuiti da B.S., sindaco uscente del comune di (OMISSIS), alla fine della campagna elettorale del 2005 per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale,cariche alle quali si erano candidati rispettivamente D.S.A. e F.. Avverso di questa decisione propongono ricorso D.S.A. e F. con quattro motivi.

Resiste con controricorso B.S..

Il collegio invita a redigere una sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.La Corte d’appello ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento del danno da diffamazione dopo aver preso in esame il contenuto dei volantini che riportavano l’esito sfavorevole di tre diverse azioni intentate dai ricorrenti e che avevano investito l’attività di sindaco B.S..

Il primo episodio riportato si riferisce al ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da D.S.A. relativo alla asserita revoca dall’incarico di sindaco di B.S. per sopravvenuta incompatibilità; il secondo si riferisce alla denuncia alla Corte dei Conti di danno erariale provocato all’amministrazione comunale da B.S.; il terzo è relativo al ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da D.S.F. relativo alla revoca di una delibera che aveva assegnato le borse di studio per l’anno accademico 2001 – 2002.

La Corte ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento danni da diffamazione accertando per le circostanze riportate dai volantini la sussistenza della scriminante della verità dei fatti,con la specificazione che alcuni fatti narrati, ma non corrispondenti al vero, erano marginali e privi di capacità offensiva.

2.Con il primo motivo di ricorso si denunzia ex art. 360 c.p.c., n. 3 violazione dell’art. 51 c.p. per avere la Corte di merito erroneamente escluso la punibilità della condotta diffamatoria, ritenuta scriminata sul presupposto della verità dei fatti narrati dal B., inesattamente qualificati sul piano giuridico come corrispondente a fatti realmente accaduti.

3.Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 51 c.p.ex art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la Corte “erroneamente escluso la punibilità del dedotto concorso materiale diffamatorio l’esercizio del diritto critica,questa condotta diffamatoria considerata scriminata sul presupposto della continenza del linguaggio utilizzato dal B.,inesattamente qualificato sul piano giuridico come 1 il linguaggio adatto al contesto specifico”.

I ricorrenti si riportano a quanto dedotto nella quinto motivo di impugnazione svolto in sede di appello ed alla tecnica usata dal B. dell’offesa indiretta, denunziando che il linguaggio usato è molto più che offensive assolutamente non adatto al contesto specifico.

4.Con il terzo motivo si denunzia ex art. 360 c.p.c., n. 3 violazione dell’art. 49 c.p.c., comma 2 per avere erroneamente escluso la punibilità della condotta diffamatoria in ordine al secondo e terzo episodio, ritenuta scriminata per l’inidoneità dell’azione.

5. I tre motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica che li lega e sono inammissibili.

Occorre preliminarmente ricordare che, in materia di diffamazione, la delibazione delle critiche, affidata alla Corte di cassazione, è ristretta al controllo del rispetto dei principi normativi che regolano la fattispecie astratta e dei canoni dettati a riguardo dalla giurisprudenza (veridicità, continenza ed interesse pubblico), nonchè della logicità e congruità della motivazione resa dal giudice nei limiti deducibili nel giudizio di legittimità. E’ del tutto estraneo, invece, al giudizio di legittimità l’accertamento di merito relativo all’effettiva capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione. In questo senso, è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui, riguardo all’azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa – assimilabile alla diffusione di notizie a mezzo di distribuzione di volantini – la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’accertamento in concreto dell’attitudine offensiva delle espressioni usate, la valutazione dell’esistenza dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca (la quale ultima si deve esprimere nel rispetto del requisito della continenza – esposizione veritiera e corretta del fatto nell’esercizio del diritto stesso, sia dal punto di vista sostanziale che formale: cfr. Cass. n. 23798/07) costituiscono accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (tra le varie, cfr. Cass. n. 80/12; n. 20138/05).

Inoltre questa Corte ha affermato che in tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, la verità dei fatti oggetto della notizia non è scalfita da inesattezze secondarie o marginali ove non alterino, nel contesto dell’art., la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili Cass. sent. n. 17197 del 27/08/2015; N. 20140 del 2005; N. 18264 del 2014.

6.La Corte di merito ha ritenuto che quanto riportato nei volantini in ordine primo episodio era veritiero e corrispondente alle risultanze degli atti prodromici al decreto del Presidente della Repubblica ed al risultato del procedimento stesso.

Infatti nel volantino è affermato che il Ministero dell’interno aveva trasmesso il ricorso con il parere del Consiglio di Stato e che nell’annessa relazione era stata eccepita l’inammissibilità dell’impugnativa per l’insussistenza degli estremi di incompatibilità come previsti dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 63.

La Corte ha accertato che, sulla base della documentazione prodotta dagli stessi appellanti, odierni ricorrenti, con decreto in data 30 gennaio 2004 il Presidente della Repubblica aveva dichiarato inammissibile il ricorso e che nell’allegato parere del Consiglio di Stato,costituente parte integrante di tale decreto, veniva richiamata la relazione del Ministero dell’interno, che aveva dedotto l’insussistenza degli estremi di incompatibilità

La Corte ha dato atto che,comunque,nel volantino era stato precisato che il ricorso era stato dichiarato inammissibile.

7.In ordine al secondo episodio, la Corte ha accertato elementi di non veridicità nel racconto,ma ha ritenuto che tali circostanze non avessero avuto alcun effetto lesivo della reputazione e dell’onore di D.S.A..

Infatti il volantino riferisce l’esito negativo che aveva avuto una denunzia alla Corte dei Conti proposta da D.S.A. per danno erariale procurato dall’attività del B..

I giudici dell’appello hanno accertato che nella realtà la denuncia era stata presentata alla Segreteria Comunale ed al Consiglio Comunale, ma che l’erronea individuazione dell’organo destinatario della denunzia non poteva aver determinato alcun effetto lesivo della reputazione e dell’onore di D.S.A.,quale presidente del comitato civico che aveva presentato la denuncia, in quanto la Corte dei Conti era l’organo normativamente preposto alla ricezione di una denunzia per danno erariale e che nessun effetto lesivo dell’onore e della reputazione del D.S. poteva ravvisarsi,inoltre, nel riferimento ad un’archiviazione di una denunzia mai presentata, in quanto la circostanza che la denunzia non avesse sortito alcun effetto di attivazione di un procedimento per danno erariale era comunque vera.

8.In ordine al terzo episodio, relativo al ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da D.S.F. e relativo alla revoca della delibera che aveva assegnato le borse di studio per l’anno accademico 2001 e 2002, la Corte ha ritenuto che l’aver riportato l’esito negativo di un procedimento che in realtà non era stato ancora deciso, poteva astrattamente diminuire il prestigio di D.S.F., ma poichè la notizia era stata accompagnata da una considerazione sulla circostanza che D.S.F. nell’occasione era stato strumentalizzato o mal consigliato, vi era anche l’indicazione che tale ricorso era stato presentato su suggerimento di altri e quindi l’effetto potenzialmente lesivo della notizia era stato, tuttavia, eliso.

10. La Corte d’appello – dopo aver fatto riferimento alla giurisprudenza di legittimità che ha affermato che il legittimo esercizio della critica politica, inteso come esimente rilevante ai fini della responsabilità civile da ingiuria e da diffamazione pur potendo contemplare toni aspri di disapprovazione più pungente di incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali fra privati cittadini, non deve però palesemente travalicare i limiti della convivenza civile mediante offese gratuite come tali prive della finalità di pubblico interesse e con l’uso di argomenti che lungi dal criticare i programmi e le azioni dell’avversario mirino soltanto ad insultarlo o a evocarne una pretesa indegnità personale – ha ritenuto che i fatti riportati nei volantini erano veritieri, le inesattezze marginali e i fatti sostanzialmente privi dal carattere dell’offensività. Di conseguenza in fatto ha ritenuto la sussistenza della continenza sia sostanziale che formale.

11.Si osserva che la Corte di merito ha correttamente applicato i principi normativi che regolano la fattispecie astratta della diffamazione a mezzo stampa, assimilabile alla fattispecie in esame, alla luce dei canoni dettati a riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, mentre i ricorrenti solo formalmente denunziano violazione di legge,ma nella sostanza censurano l’accertamento di merito compiuto dalla Corte della verità dei fatti narrati, della ritenuta marginalità di alcune inesattezze,della continenza formale e della non offensività delle condotte.

12.Infatti i ricorrenti nella sostanza lamentano non la mancata applicazione del canone della verità dei fatti, ma l’erroneo accertamento della verità dei fatti, poichè “il B. ha volontariamente travisato i fatti accaduti e perciò concretamente utilizzato espressioni narrative che non possono qualificarsi sul piano giuridico come espressioni corrispondenti a fatti realmente accaduti”.

Censurano anche la valutazione della Corte in ordine alla marginalità di alcune circostanze non vere, alla continenza formale ed alla valutazione di non offensività delle condotte,tutti accertamenti di fatto non più rivalutabili in sede di legittimità.

11.Infatti anche a voler ritenere la censura proposta come censura che attiene ad un vizio di motivazione si osserva che in virtù della data della decisione impugnata al procedimento si applica il nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Quindi la norma ha introdotto un riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, per cui è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.

12.La censura come formulata dai ricorrenti,al di là della intestazione formale del motivo,attinge gli accertamenti di fatto della Corte,ma non rispetta nessuno dei canoni previsti dalla legge per l’ingresso di una censura di vizio di motivazione in sede di legittimità, in quanto i fatti dedotti dai ricorrenti sono stati complessivamente oggetto di esame e valutazione da parte della Corte di merito,con motivazione non “omessa” “non apparente” nè “perplessa o incomprensibile”.

15.Con il quarto motivo si denunzia ex art. 360 c.p.c., n. 5 omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Sostengono i ricorrenti che la Corte d’appello ha omesso di valutare il fatto riguardante la seconda condotta diffamatoria posta in essere dal B. a mezzo di falso materiale.

16. Il motivo è inammissibile.

Si osserva che la Corte d’appello, nell’ambito della valutazione del terzo episodio relativo alla revoca della delibera che aveva assegnato le borse di studio per gli anni 2001 e 2002,ha esaminato l’asserito falso materiale costituito dalla fotocopia di un decreto del Presidente della Repubblica che portava una data non combaciante con quella della presentazione del ricorso da parte di D.S.F.. La Corte ha ritenuto tale circostanza sostanzialmente non rilevante perchè era incontroverso che al momento della diffusione del volantino il ricorso presentato da D.S.F. non era stato ancora deciso. Di conseguenza non ricorre l’ipotesi dell’omesso esame di un fatto decisivo in quanto al circostanza è stata presa in esame e valutata non rilevante dalla Corte di appello ai fini della decisione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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