Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22802 del 29/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 09/03/2017, dep.29/09/2017),  n. 22802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20204-2014 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO ANDREOZZI,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

S.A., C.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 52/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 20/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

A.G. ha proposto al Tribunale di Agrigento azione di risarcimento del danno da diffamazione convenendo in giudizio C.F., quale editore e direttore responsabile del settimanale (OMISSIS), e S.A., quale autore di alcuni articoli diffamatori apparsi sul medesimo giornale in cui si affermava che l’ A. aveva realizzato una tomba abusiva nel cimitero di (OMISSIS), si attribuiva a Lega Ambiente, della quale l’ A. era un esponente, di governare il territorio tramite l’assoggettamento, il ricatto e l’intimidazione, si descriveva l’ A., nell’art. di “(OMISSIS)”, come soggetto interessato ad ottenere una carica politica, a prescindere dallo schieramento che lo sosteneva.

Il Tribunale ha accolto la domanda condannando il C. al pagamento della somma di Euro 43.678,72, quale risarcimento dei danni, ed a quella di Euro 8.000,00 L. n. 47 del 1948, ex art. 12; lo S. ed il C. in solido, con riferimento all’articolo “(OMISSIS)”, al pagamento della somma di Euro 15.990,76, quale risarcimento dei danni, ed a quella di Euro 3.000,00 ex art. 12 della richiamata legge. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 20 gennaio 2014, ha confermato parzialmente la sentenza di primo grado riconoscendo l’efficacia diffamatoria degli articoli in danno di A.G., ma ha ridotto l’importo del risarcimento del danno in danno del C. ad Euro 3.500,00 per risarcimento del danno, oltre Euro 700,00 L. n. 47 del 1948, ex art. 12 ed in danno dello S. e del C. in solido, ad Euro 1.500,00, oltre Euro 300,00 L. n. 47 del 1948, ex art. 12.

Propone ricorso con due motivi A.G..

Non presentano difese gli intimati.

Il collegio invita a redigere una sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia ex art. 360 c.p.c., n. 5 omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello ha adottato criteri di liquidazione del danno del tutto arbitrari e privi di qualsivoglia seppure embrionale motivazione, che hanno ridotto sino a renderlo ridicolo e sostanzialmente inconsistente il risarcimento del danno stabilito dal giudice di primo grado.

Ritiene il ricorrente che la Corte d’appello ha formulato una valutazione in difetto palesemente sproporzionata e non ha dato conto in modo congruente dei criteri adottati per rendere i fatti di diffamazione gravissima risarciti adeguatamente.

Sostiene il ricorrente che la gravità del vizio della sentenza impugnata si apprezza confrontando l’analitica motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla quantificazione del danno e le telegrafiche ed apodittiche affermazioni del giudice d’appello.

Infatti, mentre la sentenza del Tribunale aveva recepito pienamente i parametri ed i criteri di quantificazioni indicati dall’attore per la liquidazione del danno, la Corte di merito non ha preso minimamente posizione sui parametri invocati dall’attore nei suoi atti, oltre ad avere disatteso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 187/04, che egli aveva prodotto in grado di appello, in cui veniva condannato l’ A. al risarcimento del danno di Euro 35.000,00 per documento da lui scritto in qualità di consigliere comunale, sentenza che adottava criteri ben più favorevoli all’asserito diffamato.

2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 1226, 2043, 2056 e 2059 c.p.c..

Sostiene il ricorrente che il giudice di merito non ha dato conto dei criteri adottati per la valutazione equitativa del danno.

3. I due motivi si esaminano congiuntamente perchè attingono entrambi la valutazione equitativa del danno ed ai criteri cui la Corte di merito ha fatto riferimento per stabilire l’entità del danno.

4. I due motivi sono infondati.

La Corte d’appello ha ridotto le somme liquidate per il risarcimento del danno ritenendo eccessive quelle liquidate dal primo giudice sul rilievo che gli articoli dovevano essere valutati con riguardo al contesto di lotta politica nella quale erano inseriti, tenendo conto del carattere esclusivamente locale del giornale nel quale erano stati pubblicati e conseguentemente alla modesta diffusione degli articoli medesimi.

5. E’ necessario ricordare che in tema di liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione questa Corte ha affermato che tale danno presuppone una valutazione necessariamente equitativa (cfr., tra le altre, Cass. n. 25739/14) e perciò non è censurabile in cassazione, sempre che i criteri seguiti siano enunciati in motivazione (Cass. n. 50/09, n. n. 8213/13) e non siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza (cfr. Cass. n. 1529/10, n. 12318/10, n. 4706/14, in motivazione) ovvero l’esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (cfr. Cass. n. 13066/04, n. 23304/07).

6. Nel caso di specie la Corte ha indicato i criteri da cui ha tratto la liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione, richiamando l’ambito in cui erano inseriti gli articoli, vale a dire lo scontro politico, la natura locale del giornale su cui gli articoli erano stati pubblicati e quindi la modesta diffusione degli scritti.

La sentenza è conforme al criterio di giudizio per il quale la prova del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa può essere data con ricorso al notorio e tramite presunzioni (cfr. Cass. n. 24474/14 tra le altre), ed ha assunto, a tal fine, come idonei parametri di riferimento: lo scontro politico, parametro congruente alla fattispecie tenendo conto che questa Corte ha affermato che la critica politica può contemplare toni aspri di disapprovazione più pungente di incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali, e la natura di giornale locale su cui è avvenuta la pubblicazione, per cui la rilevanza dell’offesa è corrispondente alla ridotta diffusione della notizia.

7. Si ricorda che la sentenza impugnata è stata depositata il 20-1-2014 e di conseguenza alla stessa si applica la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.

8. Il ricorrente, nel formulare la denunzia di vizio di motivazione, non ha rispettato requisiti richiesti per censurare il vizio in sede di legittimità secondo quanto richiesto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 vigente.

Ha individuando il fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti nell’omessa valutazione da parte del giudice d’appello dei parametri di liquidazione indicati dallo stesso A. e nell’omesso esame di una sentenza della Corte d’appello di Palermo prodotta in appello.

9. I fatti indicati dal ricorrente non hanno il carattere della decisività.

I parametri indicati dalla parte per la liquidazione del danno in via equitativa, che l’ A. vuole applicati ma che neanche specifica in ricorso, fanno parte della difesa tecnica ed il giudice non ha alcun obbligo di adottarli, se fa riferimento, come nella specie, ad altri criteri esplicitati in motivazione e congrui rispetto al caso concreto.

Per quanto la riguarda la citata sentenza della Corte di appello di Palermo, si osserva che non vi è alcun elemento per poter ritenere l’obbligo dei Giudici di appello di esaminarla, in quanto non è stato dedotto un giudicato in senso tecnico giuridico e l’unico elemento di comunanza con il presente giudizio è la circostanza che è stato condannato per diffamazione lo stesso A..

Ciò non rende obbligatorio per i giudici di appello di conformarsi agli stessi criteri utilizzati in una vicenda in cui non c’è alcuna comunanza con la presente fattispecie.

Il contrasto fra la motivazione della sentenza di primo grado e quella di appello è la normale conseguenza della modifica della decisione e si inserisce nella dialettica processuale di un sistema che prevede tre gradi di giudizio.

In ordine alla lamentata sproporzione in difetto della somma liquidata, non vi è alcun elemento per ritenerla sussistente, una volta che è stata confermata la congruità dei criteri utilizzati dalla Corte di appello, che indicano tutti una offensività ridotta delle notizie diffamanti.

Nulla per le spese stante l’assenza degli intimati.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA