Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22802 del 12/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/08/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 12/08/2021), n.22802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37667-2019 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 5,

presso lo studio dell’avvocato OSVALDO PIETRICOLA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ODERISI DA

GUBBIO, 18, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA CESARONI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABRIZIO FLAVIO MAURO DI SARRA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2848/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MELONI

MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Roma con sentenza in data 2/5/2019 ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Latina in data 21/10/2016 in sede di separazione personale tra i coniugi R.L. e C.R. ed in particolare ha rigettato la domanda di addebito della separazione alla moglie e stabilito che un assegno di 300,00 Euro mensili era dovuto dal R. a titolo di contributo al mantenimento della moglie lasciando altresì immutate le ulteriori statuizioni.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione R.L. affidato a due motivi.

C.R. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto il giudice territoriale non ha preso in esame la documentazione prodotta in giudizio dalla quale sarebbero emerse le numerose condotte infedeli e colpevoli causa di addebito alla moglie.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte di Appello in riforma della sentenza di primo grado, ignorato il tradimento della moglie con altro uomo con il quale oggi convive stabilmente già dal 18/5/2012 e gravato il ricorrente di un assegno di mantenimento a favore della moglie pur essendo il matrimonio fallito a causa della relazione extraconiugale della stessa.

Ciò premesso, il primo e secondo motivo del ricorso sono inammissibili in quanto riguardano questioni di merito già ampiamente esaminate.

Il primo motivo è inammissibile perché ripropone una censura (omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione), non più aderente al nuovo modello di vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, ed involge esclusivamente questioni di merito, ampiamente affrontate e motivate dal giudice di appello, anche con riferimento all’addebito. In tema di valutazione delle prove non può il giudice di legittimità riesaminare gli atti ed i documenti in base ai quali la Corte distrettuale ha negato l’addebito alla moglie.

Il secondo motivo è inammissibile. Va osservato, al riguardo, che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità. del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, senza limitarsi a giustapporre alle argomentazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, quelle sostenute dal ricorrente. Diversamente verrebbe ad essere impedito alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., 29/11/2016, n. 24298; Cass., 05/08/2020, n. 16700). Nella specie, il ricorrente non ha neppure indicato quali norma avrebbe violato la Corte ed in quale punto della decisione, e la censura mira inammissibilmente ad una rivisitazione del merito. In ogni caso la Corte di Appello non rinvia acriticamente alla decisione di prime cure, essendo la Corte pervenuta al convincimento di stabilire una somma di 300,00 Euro come assegno di mantenimento alla moglie all’esito di una comparazione delle condizioni reddituali di entrambi i coniugi, che la ha indotta a ritenere che C.R. non è autosufficiente anche in riferimento al pregresso tenore di vita. A tal riguardo la Corte ha ampiamente motivato, sulla posizione economica delle parti: il ricorrente svolge attività lavorativa di Carabiniere e percepisce come stipendio la somma mensile di Euro 1650,00 mentre la ricorrente ha guadagnato nel 2016 Euro 3000,00 e dal 2017 non svolge alcuna attività lavorativa stante la mancanza di autonomia economica.

La pronuncia impugnata merita quindi di essere confermata ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ordine a tutti i motivi con condanna del soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Infine deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione della Corte di Cassazione, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA