Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22802 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 09/11/2016), n.22802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22555-2014 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour

presso la Cassazione, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ANTONINO

CAMPISI e CASELLA ROSSI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.F., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour

presso la Cassazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIUSEPPE

FERRENTINO e LUCIANO PERGOLA, giusta procura in calce del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza N. 302/14 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

emessa il 17/12/2013; dep. 29/1/14;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Cigliano Francesco per delega dell’Avv.to Rossi

Gisella, difensore del ricorrente che si riporta agli scritti

ricorso;

udito l’Avvocato Ferrentino Giuseppe difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso e condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.R., con atto di citazione del 6 marzo 2007, proponeva appello avverso la sentenza n. 377 del 2006, con la quale il Tribunale di Bologna, decidendo nelle tre cause riunite dallo stesso appellante nei confronti della moglie separata D.F. (opposizione a precetto del 12 settembre 2001, opposizione a precetto del 16 ottobre 2001, domanda di rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione e miglioramenti dell’immobile assegnato alla moglie in sede di separazione consensuale) dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla prima domanda e rigettava le altre dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale di D.F. di risoluzione dell’accordo transattivo inter partes relativo all’azienda familiare. In particolare, il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere in ordine all’opposizione a decreto ingiuntivo del 12 settembre 2001, posto che la D. aveva rinunziato al precetto; riteneva infondata la pretesa di B. di ottenere dalla moglie il rimborso delle spese sostenute per l’immobile in nuda proprietà, dato che mancava un accordo tra le parti in ordine al relativo rimborso. Ne conseguiva anche l’infondatezza sia della domanda di rimborso, sia dell’opposizione a precetto del 16 ottobre 2001, portante il credito vantato da D.F. in forza del verbale di separazione omologato.

La Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 302 del 2013, rigettava l’appello e condannava l’appellante alla rifusione delle spese sostenute dall’appellata. Secondo la Corte di Bologna era pacifico che nel verbale di separazione consensuale inter partes non era rinvenibile alcuna clausola disponente il rimborso da parte della signora D.F. delle spese sostenute da B. per la ristrutturazione dell’immobile assegnato alla moglie. D’altra parte, B. aveva sostenuto che il diritto al predetto rimborso si fondava su un accordo intervenuto verbalmente con la moglie in un tempo successivo alla separazione. Tale accordo, tuttavia, non era stato provato.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da B. con ricorso affidato ad un motivo. D.F. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con l’unico motivo di ricorso B. lamenta la omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Secondo il ricorrente la Corte distrettuale, nel ritenere inesistente un accordo inter partes disponente il rimborso da parte della signora D.F. delle spese sostenute da B. per la ristrutturazione dell’immobile assegnato alla moglie, non avrebbe tenuto conto che il verbale di separazione prevedeva che, in caso di rifiuto di trasferimento dell’immobile alla D., l’odierno ricorrente avrebbe dovuto versare alla D. la somma di Lire 300.000.000 (a fronte di una stima dell’immobile di Lire 200.000.000) ma solo se i lavori di ristrutturazione commissionati dalla D. fossero stati ultimati a regola d’arte; e, a ben vedere, sempre secondo il ricorrente la somma di Lire 300.000.000 sarebbe il valore dell’immobile dopo i lavori di ristrutturazione, commissionati e fatti eseguire dalla D.. Piuttosto, l’accordo che non risulterebbe dal verbale di separazione sarebbe solo quello che i costi dei lavori sarebbero stati anticipati da B. al quale le fatture andavano intestate in quanto ancora intestatario dell’appartamento al momento della ristrutturazione. D’altra parte, la Corte distrettuale non avrebbe interpretato correttamente neppure le dichiarazioni rese dalla D. nell’interrogatorio formale la quale avrebbe ammesso che il pagamento delle fatture esibitele erano a suo carico. L’esistenza dell’accordo era emerso dalla testimonianza del geom. B.G..

1.1.= Il motivo è infondato.

Va qui evidenziato che il tenore della censura richiama, invero, il testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella versione anteriore alla riforma introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, norma, nel caso, non più applicabile, trattandosi di sentenza depositata il 17 dicembre 2013, quindi, dopo l’entrata in vigore della precitata novella, la quale ha introdotto una disciplina più stringente, limitata la possibilità della denuncia dei vizi di motivazione che consentono l’intervento della Corte di Cassazione solo al caso di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Il cambiamento operato dalla novella è netto, dal momento che dal previgente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, viene eliminato, non solo il riferimento alla “insufficienza” ed alla “contraddittorietà”, ma addirittura la stessa parola “motivazione”. Può, quindi, affermarsi che la nuova previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, legittima solo la censura per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, non essendo più consentita la formulazione di censure per il vizio di “insufficiente” o “contraddittorietà” della motivazione. Nè, a diversa opinione può pervenirsi nella considerazione che la censura per “omessa, insufficiente o contraddittorietà della motivazione”, potrebbe trovare ingresso, dando prevalenza all’aspetto sostanziale più che a quello letterale e formale del mezzo e quindi prescindendo dalla inidoneità della formulazione, ostandovi l’evidente prospettiva della novella, introdotta dal Legislatore al fine di ridurre l’area del sindacato di legittimità sui “fatti”, escludendo in radice la deducibilità di vizi della logica argomentazione (illogicità o contraddittorietà), che non si traducano nella totale incomprensibilità dell’argomentare. In buona sostanza, ciò che rileva, in base alla nuova previsione, è solo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, cioè la pretermissione di quei dati materiali, acquisiti e dibattuti nel processo, aventi portata idonea a determinare direttamente un diverso esito del giudizio.

1.2.= Tuttavia, appare opportuno osservare che il ricorrente non ha tenuto conto, neppure, che nel giudizio di cassazione non è proponibile una richiesta di una nuova valutazione dei dati processuali diversa da quella effettuata dalla Corte distrettuale se, come nel caso in esame, la valutazione della Corte distrettuale non presenta vizi logici e/o giuridici. A ben vedere, il ricorrente propone una nuova e diversa interpretazione degli stessi dati processuali esaminati dalla Corte distrettuale: verbale di separazione, dichiarazioni rese dalla D. e le dichiarazioni rese dal teste B., senza specificare quali siano gli errori interpretativi delle norme sostanziali e processuali commessi dalla Corte. Piuttosto, la Corte distrettuale, con motivazione adeguata, ha chiarito che l’esistenza dell’accordo di cui si dice non era stato provato perchè: “(…) era pacifico che nel verbale di separazione consensuale inter partes non fosse rinvenibile alcuna clausola disponente il rimborso da parte della sig.ra D. delle spese sostenute da parte di B. in ordine alla ristrutturazione dell’immobile assegnato alla D. (….)”, “(…) durante l’interrogatorio formale la moglie non ha affatto ammesso l’esistenza di un accordo tra di lei ed il marito in ordine al rimborso di tutte le spese che quest’ultimo avesse effettuato ma ha solo dichiarato che l’unico accordo tra loro aveva ad oggetto le modalità di esecuzione dei lavori e che i pagamenti da lei effettuati riguardavano solo alcuni dei lavori eseguiti in quanto da lei espressamente commissionati ed in quanto interessanti la porzione di immobile assegnatole in nuda proprietà (…)”.

In definitiva, il ricorso va rigettato e, il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannato con il dispositivo.

Il Collegio da atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente a rimborsare alla sig.ra D.F. le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge; da atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte di Cassazione, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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