Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22801 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 20/10/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 20/10/2020), n.22801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5946-2016 proposto da:

B.L., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato B.D.;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del

Ministro pro tempore, DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI POTENZA,

rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 260/2015 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 01/09/2015 R.G.N. 414/2014;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 260 del 1.9.2015, la Corte d’appello di Potenza ha dichiarato la nullità della sentenza n. 319 del 2014 del Tribunale di Potenza (subentrato al soppresso Tribunale di Melfi) emessa nella causa tra il Dott. B.L. e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rinviandola al giudice di prime cure, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della moglie P.M.R.;

2. la Corte distrettuale ha rilevato che la domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato proposta dal B. all’esito di un verbale ispettivo della Direzione provinciale del lavoro di Potenza – che aveva disconosciuto il vincolo della subordinazione con la moglie, impegnata nello studio medico con mansioni di segretaria – configurava un litisconsorzio necessario in ragione della naturale plurisoggettività di soggetti del rapporto di lavoro;

3. propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Lucca il B. affidandosi a due motivi, illustrati da memoria; il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si è costituito ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione degli artt. 100,102,34,354 c.p.c., avendo, la Corte distrettuale, travisato la domanda giudiziale che era volta esclusivamente all’impugnazione del verbale ispettivo redatto dalla Direzione provinciale del lavoro e “soltanto in via incidentale” all’accertamento del rapporto di lavoro subordinato ed avendo trascurato di considerare la carenza di una lite, tra i coniugi, sulla effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

2. il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto il motivo ha ad oggetto l’errata interpretazione della domanda giudiziale da parte della Corte distrettuale, censura che non è proponibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 16698 del 2010, Cass. n. 31546 del 2019), e cioè nell’ipotesi in cui la motivazione non soddisfi il requisito del “minimo costituzionale” (Cass., Sez.Un., n. 8053 del 2014);

3. tale anomalia motivazionale non ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori;

4. invero, la Corte distrettuale, a fronte della domanda giudiziale trascritta dallo stesso ricorrente nel proprio atto (“accertare e dichiarare sussistente alla data di presentazione del ricorso il rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente Dott. B.L. e la sig.ra P.M.R. e comunque dal novembre 1994 con accertamento della posizione assicurativa e per l’effetto annullare e revocare il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro ed il verbale di accertamento numero 01/54-55 del 28/01/2010 della Direzione provinciale del lavoro di Potenza”) ha preso atto del chiaro tenore della pretesa formulata dal B. ossia della richiesta di accertamento del rapporto di lavoro nei confronti di un soggetto terzo rimasto estraneo al processo, ha correttamente ravvisato una ipotesi di litisconsorzio necessario, ha rilevato che lo stesso appellante – Dott. B. aveva convenuto (nella propria memoria scritta depositata il 21/5/2015) sul rilevato difetto di contraddittorio ed ha applicato la disposizione processuale relativa alla rimessione al primo giudice in siffatta ipotesi (art. 354 c.p.c.); insomma, l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato non aveva carattere meramente incidentale (e perciò tale da non richiedere la necessità d’integrazione del contraddittorio nei confronti dei lavoratori, come statuito da questa Corte, cfr. Cass. n. 5353 del 2004) bensì costituiva proprio il petitum ossia l’oggetto (immediato e mediato) della domanda giudiziale;

5. In conclusione, il ricorso è inammissibile; nulla va disposto con riguardo alle spese di lite in assenza di svolgimento di attività difensiva della controparte.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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