Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22801 del 12/09/2019

Cassazione civile sez. II, 12/09/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 12/09/2019), n.22801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICARONI Elisa – Presidente –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14774/2015 proposto da:

L.A., L.M. e L.R., rappresentate e difese

dall’Avvocato RENATO SIRINGO ed elettivamente domiciliate a Roma,

presso la Cancelleria della Suprema Corte, per procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.C., B.L., G.E. nonchè

M.A. e AGENZIA DELLE ENTRATE DI GENOVA, già Agenzia del

Territorio di Genova;

– intimati –

avverso la sentenza n. 466/2014 della CORTE D’APPELLO DI GENOVA,

depositata il 7/4/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/6/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.E.V. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Genova, l’Ufficio Tecnico Erariale di Genova nonchè P.C., C.E., M.A., B.L. ed G.E., quali eredi di G.A., deducendo che: – il padre G.I., G., con atto del 20/10/1913, aveva acquistato un terreno, sito ad (OMISSIS); – alla morte di G.G., il terreno era passato, in successione, ai figli, e cioè A., M., Am., Er. e R., i quali, con atto di divisione del 21/2/1935, l’avevano assegnato all’attrice; – dalla nota di trascrizione dell’atto di divisione risulta che l’immobile, contrassegnato in catasto al mappale (OMISSIS) del foglio (OMISSIS), era interamente di sua proprietà; – l’UTE, tuttavia, aveva erroneamente censito l’immobile come corte comune ai numeri (OMISSIS) del foglio (OMISSIS); – i confinanti, e cioè P.C., C.E., M.A., B.L., eredi G.A., anche a causa dell’erronea intestazione catastale, accampavano diritti sul fondo in questione, depositando in modo indiscriminato materiali di ogni tipo.

L’attrice, quindi, ha chiesto che il tribunale ordinasse all’UTE la rettifica dell’intestazione del terreno ed, in subordine, che accertasse che la stessa era l’unica proprietaria del predetto immobile, condannando i convenuti all’immediato sgombero ed al risarcimento dei danni.

M.A. si è costituito in giudizio sostenendo l’infondatezza delle domande proposte dall’attrice sul rilievo che alla stessa era stato assegnato, oltre ad un piccolo terreno (mappale (OMISSIS)), “il diritto ad una terza parte di altro tratto di terreno ivi soprastante pro indiviso con altri due individui adibito ad uso piazza”.

Si sono costituiti in giudizio anche gli altri convenuti P.C., B.L. ed G.E. i quali, in particolare, hanno contestato la fondatezza della domanda dell’attrice, affermando che il terreno in questione apparteneva, per un terzo, alle eredi di G.V., per un terzo ad M.A. e per l’altro terzo a P.C..

Nelle more del giudizio, a seguito della morte dell’attrice in data 28/1/1999, si sono costituite le figlie L.A., M. e R. le quali, in sede di precisazione delle conclusioni, abbandonando le domande di rilascio e di risarcimento dei danni, hanno insistito nella domanda di accertamento della proprietà del terreno.

Il tribunale, con sentenza del 7/6/2007, ha respinto le domande.

Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che l’atto di compravendita del 20/10/1913, con il quale secondo l’attrice G.G. avrebbe acquistato il terreno in questione, non offriva, in realtà, conforto alla tesi sostenuta dalle attrici, e cioè non attestava che G.G. avesse acquistato l’intera proprietà del terreno, che apparteneva, dunque, alle eredi dell’attrice solo per un terzo.

L.A., M. e R. hanno proposto appello avverso tale sentenza deducendo che l’atto di vendita del 20/10/1913 aveva avuto ad oggetto un unico appezzamento di terreno, che comprendeva necessariamente sia il mappale (OMISSIS) che il mappale (OMISSIS), ed insistendo perchè fosse dichiarato che la porzione di terreno contrassegnata con il mappale (OMISSIS) del foglio (OMISSIS), era divenuta, per effetto dell’atto di divisione del 21/2/1935, di esclusiva proprietà di G.V..

Gli appellati hanno resistito all’appello chiedendo la conferma della sentenza.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l’appello.

La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che: – l’atto di divisione del 21/2/1935, i figli ed eredi di G.G. si sono divisi il patrimonio caduto in successione assegnando ad G.E.V. (dante causa delle appellanti) un “piccolo appezzamento di terreno seminativo detto pedaggio, della superficie di metri quadrati 114, più il diritto equivalente ad una terza parte di altro tratto di terreno ivi soprastante pro indiviso con altre due individui, adibito ad uso piazza…”; – il precedente atto del 20/10/1913, con il quale G.G., padre di G.V. e degli altri condividenti dell’atto del 1935, aveva acquistato la proprietà dei fondi del quale le appellanti si affermano proprietarie, l’oggetto dell’acquisto è così identificato: “una terra seminativa, vignata, olivata, posta in (OMISSIS), luogo detto (OMISSIS)…”; ha ritenuto: innanzitutto, che il contenuto dell’atto di divisione del 1935, lungi dal confermare la tesi delle appellanti, in realtà la smentisce: ed infatti, ha osservato la corte, “l’appezzamento di terreno, che viene assegnato in proprietà esclusiva alla G.V.E. nell’atto di divisione del 1935, ha una superficie di solo mq. 114, di molto inferiore a quella rivendicata in causa (che secondo il c.t.u…. risulta avere una superficie di 120 m2 per il mappale (OMISSIS), e 130 m2 per il mappale (OMISSIS), e quindi una superficie complessiva di 250 m2), cosicchè la superficie assegnata a G.E.V. sembra piuttosto corrispondere ad solo mappale (OMISSIS), che tutte le parti ammettono appartenere alle L., mentre quanto all’ulteriore fondo,… veniva assegnata a(d) G.E.V. una proprietà pro indiviso con altri due individui, corrispondente alla quota di un terzo…”; in secondo luogo, che neppure il precedente atto del 20/10/1913, con il quale G.G., padre dell’attrice e degli altri condividenti dell’atto del 1935, acquistò la proprietà dei fondi dei quali le appellanti si affermano proprietarie, fornisce supporto alla tesi attorea: nell’atto, invero, l’oggetto dell’acquisto è identificato con riferimento ad “una terra seminativa, vignata, olivata, posta in (OMISSIS), luogo detto (OMISSIS)…”, del quale, però, sono menzionati solo i confini (che coincidono con quelli della porzione corrispondente ai due mappati (OMISSIS) e (OMISSIS)), senza precisare se ciò che veniva ceduto era l’intera proprietà del terreno oppure solo i diritti di cui i cedenti (e cioè gli eredi di Ga.Gi.) erano titolari: sicchè, ha proseguito la corte, “considerato che G.G. acquistava dagli eredi del fratello, e quindi in famiglia, e che l’acquisto riguardava anche un fondo che… era in comproprietà, è possibile che le parti stipulanti non si erano preoccupate di definire con precisione le quote di proprietà cedute, che erano ad essi senza dubbio ben note, e che ciò che G.G. acquistò in tale occasione erano solo i diritti che sul fondo erano appartenuti al fratello Gi.”; in ogni caso, ha aggiunto la corte, tale atto riguarda i diritti acquistati da G.G. e non quelli di cui, alla sua morte, era diventata titolare la figlia E.V., essendo ben possibile che, in sede di divisione, si sia ritenuto di assegnare a quest’ultima non l’intera proprietà dei due appezzamenti di terreno (che, come si evince dall’atto di acquisto del 1913, consisteva in due pezzi separati da un muro) ma quello di uno solo dei due.

La corte, in conclusione, ha escluso che le attrici avessero fornito la prova cui erano onerate. D’altra parte, ha aggiunto la corte, i documenti prodotti dal M. dimostrano che la quota di un terzo del fondo contrassegnato dal mappale (OMISSIS) sia sempre appartenuta ad altri.

L.A., M. e R., con ricorso spedito per la notifica a partire dal 13/5/2015, hanno chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente non notificata.

P.C., B.L., G.E. nonchè M.A. e l’Agenzia delle Entrate di Genova, già Agenzia del Territorio di Genova sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, le ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 949 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha negato che le stesse avessero fornito la prova del titolo di acquisto del bene, disconoscendo, in particolare, la rilevanza probatoria dell’atto con il quale, in data 20/10/1913, G.G., padre dell’attrice, aveva acquistato la proprietà dei fondi oggetto della domanda di accertamento che la stessa ha proposto.

1.2. La corte d’appello, tuttavia, hanno aggiunto le ricorrenti, ha commesso due errori: il primo consiste nell’aver attribuito rilevanza giuridica in astratto ad un ipotetico grado di parentela, tanto da inficiare il contenuto del contratto di compravendita; il secondo consiste nell’aver confuso la persona di Ga.Gi., i cui eredi erano i danti causa di G.G., con l’omonimo Ga.Gi., fratello di G., che nulla ha avuto a che fare con la compravendita.

1.4. La motivazione della sentenza, hanno concluso le ricorrenti, si fonda su un assunto non solo giuridicamente irrilevante ma per di più del tutto erroneo.

2.1. Con il secondo motivo, le ricorrenti, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, la violazione del principio secondo cui “nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet” e la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso che le stesse avessero fornito la prova del titolo di acquisto del bene, lì dove, in particolare, ha ritenuto che, alla luce dei documenti prodotti in giudizio dal M., la quota di un terzo del fondo contrassegnato dal mappale (OMISSIS) fosse sempre appartenuta ad altri.

2.2. La corte d’appello, tuttavia, così facendo, non si è avveduta che le stesse, nella seconda comparsa conclusionale del giudizio d’appello, avevano puntualmente contestato come gli appellati non potevano fondare, relativamente al mappale (OMISSIS), alcuna pretesa di comproprietà e/o di accesso su un titolo sorretto dagli atti di provenienza.

2.3. La corte d’appello, pur a fronte di tali contestazioni, si è limitata ad una motivazione apparente, e cioè ad una motivazione esistente solo sotto l’aspetto materiale e grafico, ma del tutto insussistente rispetto al fatto storico discusso tra le parti, costituito dalla precedente titolarità del diritto controverso in capo ai danti causa degli appellati.

3.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

3.2. Le ricorrenti, invero, non si confrontano con la sentenza impugnata: la quale, infatti, ha escluso che le stesse avessero fornito la prova del titolo di acquisto della proprietà (esclusiva) della quale hanno chiesto l’accertamento,, ritenendo che la loro tesi non fosse supportata nè dall’atto di acquisto da parte di G.G. del 20/10/1913, nè dall’atto con il quale gli eredi di quest’ultimo, nel 1935, hanno provveduto a dividerne il patrimonio.

3.3. Ed infatti, ha osservato a quest’ultimo proposito la corte, “l’appezzamento di terreno, che viene assegnato in proprietà esclusiva alla G.V.E. nell’atto di divisione del 1935, ha una superficie di solo mq. 114, di molto inferiore a quella rivendicata in causa (che secondo il c.t.u. risulta avere una superficie di 120 m2 per il mappate (OMISSIS), e 130 m2 per il mappale (OMISSIS), e quindi una superficie complessiva di 250 m2), cosicchè la superficie assegnata a G.E.V. sembra piuttosto corrispondere ad solo mappale (OMISSIS), che tutte le parti ammettono appartenere alle L., mentre quanto all’ulteriore fondo,… veniva assegnata a(d) G.E.V. una proprietà pro indiviso con altri due individui, corrispondente alla quota di un terzo…”.

3.3. Tali statuizioni, specie quella secondo la quale “veniva assegnata a(d) G.E.V. una proprietà pro indiviso con altri due individui, corrispondente alla quota di un terzo”, sono rimaste del tutto incontestate. Ed è noto che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 4293 del 2016).

4. Il ricorso dev’essere, pertanto, rigettato.

5. Nulla per le spese di lite, in difetto di attività difensiva degli intimati.

6. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA