Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22801 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 09/11/2016), n.22801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1876-2015 proposto da:

CENTRO SERVIZI IMMOBILIARI DI M.A., in persona del

Titolare, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI NOVELLA 22,

presso lo studio dell’avvocato BARBARA PERSANO, rappresentata e

difesa dagli avvocati FABIO TRALDI, DANIELA GEMMA ADAMI, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Q.L., QU.LO., Q.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA T. NUVOLARI 173, presso lo

studio dell’avvocato DOMENICO BIZZARRO, che li rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2658/2014 del TRIBUNALE di TARANTO del

03/09/2014, depositata il 17/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato DANILA PAPARUSSO, giusta delega allegata al verba

dell’Avvocato TRALDI, difensore del ricorrente, che chiede

l’accoglimento;

udito l’Avvocato DOMENICO BIZZARRO, difensore del controricorrente,

che chiede il rigetto del ricorso e deposita avviso A/R.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ditta Centro Servizi Immobiliari, nella persona del suo rappresentante M., con atto di citazione del 22 settembre 2008, impugnava, davanti al Tribunale di Taranto, la sentenza n. 663/2008, con la quale, il giudice di Pace, aveva rigettato la domanda di condanna sigg. Q. ( Fr., F. e L.) al versamento dell’importo di Euro 1.359,58 dovuto a titolo di provvigione per la vendita del terreno di proprietà di Q.L. e F., occorsa senza il proprio intervento, pur in costanza di incarico di mediazione attribuito in proprio favore. Eccepiva l’appellante che la mancanza di prova dell’iscrizione della propria ditta all’albo degli agenti d’affari e mediatori, posta dal giudice di prime cure a fondamento del rigetto dell’istanza, era stata articolata in citazione ed era assorbente di ogni altra questione di merito. Segnalava che il contratto stipulato dalle parti prevedeva la rimunerazione del mediatore anche nell’ipotesi in cui la vendita fosse stata effettuata a beneficio di soggetti non aventi alcun rapporto con l’intermediario.

Si costituiva Q.F., rilevando come il M. non avesse dimostrato la sussistenza dell’incarico, l’espletamento dell’attività atta a consentire l’insorgere del diritto alla provvigione e l’iscrizione a ruolo dei mediatori. Deduceva che la questione inerente l’iscrizione medesima rappresentando condizione dell’azione funzionale al recupero della provvigione fosse rilevabile d’ufficio.

Si costituiva, anche, Qu.Fr., rimarcando di avere formalmente disconosciuto la propria sottoscrizione presente sull’atto di conferimento dell’incarico, per il resto si riportava alle note difensive di Q.F..

Si costituiva Q.L. il quale rimarcava come l’attore avesse espressamente dichiarato di non essere stato presente alla sottoscrizione dell’incarico oggetto di contestazione, avvenuto in presenza del proprio genitore, circostanza atta ad evidenziare l’assenza di iscrizione del padre all’albo dei mediatori.

Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2658 del 2014, rigettava l’appello confermava la sentenza impugnata e condannava l’appellante a rimborsare ai sigg. Q., singolarmente, le spese del giudizio di secondo grado. Secondo il Tribunale di Taranto, la sentenza del GdP andava confermata perchè la ditta Centro Servizi Immobiliari non aveva dimostrato l’iscrizione alla Camera di Commercio, nè poteva avere alcuna incidenza il tradivo deposito e nessuna incidenza poteva avere la non contestazione ad opera degli altri contendenti, posto che, al caso in esame, non era applicabile la normativa di cui all’art. 115 c.p.c., così come riformato nel 2009.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla ditta Centro Servizi Immobiliari di M.A. con ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria. Q.F., Fr. L. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= La ditta Centro Servizi Immobiliari, di M.A. lamenta:

A) Con il primo motivo di ricorso la violazione della L. n. 38 del 1989 e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene la ricorrente:

a) che il principio espresso dal Tribunale secondo il quale l’iscrizione della ditta Centro Servizi Immobiliari, all’albo dei mediatori, sarebbe elemento costitutivo della domanda e dunque può essere rilevato d’ufficio non è corretto perchè l’elemento costitutivo della domanda diretta ad ottenere il pagamento della provvigione non risiede nella prova della sua iscrizione all’albo ma nel fatto stesso della sua iscrizione.

b) In entrambi i gradi del giudizio parte attrice (odierna ricorrente) avrebbe indicato l’iscrizione all’albo degli agenti mediatori indicando anche il numero di iscrizione (n. 229).

c) La Corte distrettuale, non avrebbe, per altro, considerato che la parte interessata non aveva mai contestato la dichiarazione della sussistenza dell’iscrizione all’albo degli agenti dei mediatori, sicchè la prova della sua esistenza doveva ritenersi pacificamente acquisita al processo, per il principio di non contestazione, riferibile pure al tempo antecedente alla riforma dell’art. 115 c.p.c. del 2009,

B) Con il secondo motivo, la violazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Avrebbe errato il Tribunale, secondo la ricorrente, nell’aver considerato tardivo il deposito in appello del certificato della Camera di Commercio di Taranto, attestante l’iscrizione della propria ditta nel ruolo degli agenti di affari in mediazione immobiliare: a) perchè si trattava di documenti indispensabili ai fini della decisione (la prova scritta dell’iscrizione all’albo degli agenti infatti era fattore risolutivo della controversia) b) perchè secondo l’orientamento della Corte di cassazione, espresso sotto il vigore dell’art. 345 c.p.c. anti riforma del 2009, il divieto di produzione di nuovi mezzi di prova non era applicabile nel caso di specie.

C) Con il terzo motivo, la violazione dell’art. 24 e 111 Cost. (principio del contraddittorio) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il Tribunale avrebbe errato, secondo la ricorrente, nell’aver avallato la decisione di rigetto in primo grado della domanda attorea nella parte in cui quella decisione affermava che parte attrice non aveva dato prova dell’iscrizione all’albo in ragione di un’eccezione di parte convenuta sollevata solo con la comparsa conclusionale, perchè il Giudice avrebbe dovuto dare la possibilità, per non violare il principio del contraddittorio, di rispondere ad una eccezione che cambiava del tutto il quadro processuale.

1.1.= Per ragioni di pregiudizialità va esaminato per primo il secondo motivo del ricorso e va accolto.

Il Tribunale di Taranto, nel ritenere tardivo il deposito in appello del certificato della Camera di Commercio di Taranto, attestante l’iscrizione della ditta Centro Servizi Immobiliari, nel ruolo degli agenti di affari in mediazione immobiliare, non ha tenuto conto che ai sensi dell’art. 345 c.p.c., così come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 (nel testo applicabile “ratione temporis”), la produzione di nuovi documenti è consentita, se nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, siano indispensabili perchè dotati di un’influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già acquisite (Cass. 16745/14; 15228/14). Nel caso specifico, il documento di che trattasi integrava gli estremi di un documento indispensabile ai fini della decisione posto che la prova scritta dell’iscrizione all’albo degli agenti, era risolutiva della controversia. E di più: il Tribunale non ha, neppure, tenuto conto che quel documento aveva lo scopo di rafforzare la dichiarazione, presente negli atti del giudizio (come riferisce la stessa sentenza) della ditta Centro Servizi Immobiliari di essere iscritta nell’albo degli agenti mediatori tenuto presso la Camera di Commercio di Taranto, indicando, anche, il numero di iscrizione, affermazione, per altro, non contestata dalle parti convenute salvo che in sede conclusionale.

Come ha già affermato questa Corte in altra occasione (Cass. 13432 del 2013) che qui si condivide e si conferma: La possibilità di produrre nuovi documenti in appello, in deroga al divieto previsto dall’art. 345 c.p.c., sussiste, sia quando tali documenti siano “indispensabili” (eventualità che ricorre tra l’altro quando il documento è di per sè sufficiente a provare il fatto controverso, a prescindere da tutte le altre fonti di prova), sia quando essi abbiano il mero scopo di rafforzare le prove già raccolte in primo grado, perchè in tal caso la produzione non è destinata ad aprire un nuovo fronte di indagine.

1.2.= Senza dire che, nel caso specifico, la tardività della produzione del documento di cui si dice andava esclusa anche per la ragione assorbente che la necessità di quella produzione era stata determinata dalla contestazione dell’iscrizione, di cui si dice, dalle parti convenute in sede di comparsa conclusionale. Come è stato detto da questa Corte in altra occasione (Cass. 744 del 2011): nel giudizio di appello l’indispensabilità delle nuove prove deve apprezzarsi necessariamente in relazione alla decisione di primo grado e al modo in cui essa si è formata, sicchè solo ciò che la decisione afferma a commento delle risultanze istruttorie acquisite deve evidenziare la necessità di un apporto probatorio che, nel contraddittorio in primo grado e nella relativa istruzione, non era apprezzabile come utile e necessario. Ne consegue che, se la formazione della decisione è avvenuta in una situazione nella quale lo sviluppo del contraddittorio e delle deduzioni istruttorie avrebbero consentito alla parte di valersi del mezzo di prova perchè funzionale alle sue ragioni, deve escludersi che la prova sia indispensabile, se la decisione si è formata prescindendone, essendo imputabile alla negligenza della parte il non aver introdotto tale prova.

L’accoglimento del motivo esaminato assorbe gli altri, posto che la questione relativa al compenso del mediatore, dovrà essere riesaminata alla luce dei principi appena espressi e, cioè, nella considerazione che il documento, di cui si dice, avrebbe potuto essere depositato in grado di appello ed il Tribunale avrebbe dovuto ritenerlo acquisito al giudizio e avrebbe dovuto esaminarlo.

In definitiva, va accolto il secondo motivo del ricorso e dichiarati assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Taranto in persona di altro Magistrato. Al Tribunale di Taranto va demandato, ai sensi dell’art. 382 c.p.c. il compito di provvedere al regolamento delle spese, anche del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Taranto in persona di altro magistrato, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte di Cassazione, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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