Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22800 del 29/09/2017

Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 16/12/2016, dep.29/09/2017),  n. 22800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12384-2014 proposto da:

C.E., S.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II 308, presso lo studio dell’avvocato UGO

RUFFOLO, rappresentati e difesi dall’avvocato ANGELO DE NINA giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ITALIANA ASSICURAZIONI SPA quale incorporante LA PIEMONTESE

ASSICURAZIONI SPA, in persona del Dirigente Procuratore dott.

N.E.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 15,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO MASTROLILLI che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RENATO MARTORELLI

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 80185250588, in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende per legge;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4270/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato ANGELO DE NINA;

udito l’Avvocato NICOLA PAGNOTTA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, con sentenza 20.11.2013 n. 4270, rigettava l’appello principale proposto da S.M. ed C.E., genitori esercenti la potestà sulla minore S.C., ritenendo che il Ministero della Istruzione avesse assolto all’onere della prova liberatoria ex art. 1218 c.c. – in ordine al contestato inadempimento della obbligazione “ex contractu” concernente la erogazione del servizio di istruzione – relativamente ai doveri di apprestamento delle misure di sicurezza idonee ad ospitare nella scuola gli alunni e al dovere di vigilanza dei soggetti di minore d’età imposto all’insegnante al quale sono affidati.

Riteneva il Giudice di appello che la caduta accidentale della minore, che si era ferita urtando contro una ringhiera del cordolo in cemento della rampa per disabili, mentre si trovava in cortile durante la ricreazione, si era verificata in modo del tutto improvviso e repentino, sicchè alcuna omissione di intervento poteva addebitarsi all’insegnate presente. Inoltre non era ravvisabile responsabilità della Amministrazione statale per la presenza in cortile della rampa munita di ringhiera, sia in quanto la struttura era prevista per legge, sia in quanto il manufatto non presentava “evidenze morfologiche di pericolosità” per gli allievi, sia ancora in quanto non era risultato provato che la minore avesse urtato contro la ringhiera anzichè contro il cordolo in cemento.

I Giudici di secondo grado accoglievano, invece, l’appello incidentale avverso la statuizione di compensazione delle spese di lite, proposto da Italiana Assicurazioni s.p.a., chiamata in garanzia impropria dal Ministero della Istruzione quale impresa assicuratrice della responsabilità civile.

Ricorrono per cassazione i genitori della minore impugnando la sentenza di appello con tre mezzi.

Resiste la società assicurativa notificando controricorso.

Non ha svolto difese il Ministero della Istruzione.

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Debbono ritenersi consolidati (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 9346 del 27/06/2002; id. Sez. 3, Sentenza n. 24456 del 18/11/2005) i principi di diritto in materia di responsabilità “ex contractu” dell’Amministrazione pubblica scolastica e di responsabilità da “contatto sociale” dell’insegnante, essendo tenuta la prima ad assicurare l’assenza di pericoli nei luoghi ove si svolge l’attività scolastica in tutte le sue espressioni, ed il secondo ad adempiere agli obblighi di vigilanza tanto più intensi quanto è minore la età degli allievi, con conseguente disciplina del riparto dell’onere della prova che vede la prova del titolo del rapporto giuridico (oltre che l’affidamento del minore alla custodia della scuola) e l’allegazione dell’inadempimento, a carico del danneggiato (nella specie dei genitori dell’alunna in minore età), e la prova della impossibilità della prestazione per causa non imputabile, a carico del debitore (Amministrazione pubblica; insegnante).

Tanto premesso il primo motivo è inammissibile in quanto si denuncia la violazione di norme di diritto, sull’inadempimento, sulla responsabilità per il fatto degli ausiliari e sul riparto dell’onere della prova (artt. 1218,1228 e 2697 c.c.), per contestare invece l’apprezzamento del Giudice di merito sulla efficacia dimostrativa delle risultanze istruttorie (che è “errore di fatto” ed andava, pertanto, censurato sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012). La censura si risolve, peraltro, esclusivamente in una anapodittica declaratoria di “inadeguatezza” degli argomenti motivazionali addotti nella sentenza, senza evidenziare in concreto l’asserito contrasto con i principi di diritto tratti dalle numerose massime della giurisprudenza di legittimità con le quali è composto per il resto il motivo di ricorso.

L’assunto difensivo secondo cui la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuta raggiunta la prova liberatoria della Amministrazione statale, è fondato su premesse non condivisibili (la “repentinità” dell’evento – diversamente da quanto opinato dai ricorrenti – incide, infatti, sulla “inevitabilità” del fatto, escludendo la configurabilità di una condotta omissiva negligente da parte dell’insegne in quanto impossibilitato ad un intervento eziologicamente efficace a impedire la caduta dell’allieva) oppure smentite dalla lettura della sentenza (la Corte territoriale – diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti – ha esaminato la situazione dei luoghi, descritta nella documentazione fotografica prodotta, ed ha valutato che il cortile prativo in cui gli allievi venivano condotti per la ricreazione e la struttura della rampa per disabili, posta in uno dei lati del cortile, “non presentano alcuna particolare evidenza morfologica di pericolosità per gli allievi”).

Anche il secondo motivo è inammissibile (violazione degli artt. 1175,1176 e 1375 c.c.) in quanto interamente incentrato ad affermare che l’istituto scolastico è tenuto a prevedere e prevenire eventuali situazioni di pericolo nei luoghi ove gli alunni svolgono l’attività scolastica. I ricorrenti omettono, tuttavia, di fornire alcuna specifica indicazione della intrinseca pericolosità prevedibile “ex ante” – della struttura per disabili, che era stata dotata di ringhiera proprio a protezione del rischio di caduta accidentale dalla rampa. Al proposito vale considerare che non può, evidentemente, ritenersi pericoloso qualsiasi elemento strutturale conformativo del luogo-cortile in cui si svolge l’attività ricreativa solo perchè in astratta e remota ipotesi potrebbe assumere, eccezionalmente, un ruolo di concausa dell’ “eventum damni”: l’adozione delle misure precauzionali deve, infatti, essere commisurata a quegli eventi che appaiono prevedibili secondo uno schema di normalità rapportata ad una serie di circostanze che debbono essere valutate complessivamente, quali la struttura dei locali, le modalità di utilizzo dei luoghi, l’età ed il numero degli allievi, ecc..

Nella specie non risulta che gli alunni e l’infortunata stessero eseguendo attività inappropriate all’uso dei luoghi, nè che la struttura del luogo, ed in particolare la rampa, presentasse specifiche anomalie quanto ad elementi e materiali costruttivi, dimensione, o collocazione. Non si era quindi in presenza di situazioni di pericolo come quelle evidenziate nei precedenti di legittimità richiamati dai ricorrenti (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 1769 del 08/02/2012: caduta avvenuta da una terrazza, priva di muretto, di ringhiera e di altre protezioni posta a livello della camera d’albergo occupata dallo studente; id. Sez. 3, Sentenza n. 22752 del 04/10/2013: caduta avvenuta all’interno di un vano seminterrato nel quale era collocato l’impianto di riscaldamento non protetto da recinzione, ubicato in luogo ove gli alunni circolavano liberamente).

Vale in ogni caso osservare che la censura è tutta articolata sul presupposto che, cadendo, la minore fosse andata ad urtare la ringhiera in ferro: ma tale circostanza non è affatto confermata dalla sentenza impugnata che ha ritenuto del tutto incerta la ricostruzione della dinamica del sinistro, in quanto dalle risultanze istruttorie (prova orale e c.t.p.) non era stato consentito appurare se la lesione fosse stata determinata dalla ringhiera o invece dal cordolo in cemento del basamento della rampa. Tale statuizione non risulta specificamente impugnata dai ricorrenti, con la conseguenza che la incertezza nella causazione della lesione rende irrilevanti le censure inerenti la contestata mancanza di diligenza preventiva del Ministero avente ad oggetto le misure di prevenzione da adottare sulla ringhiera.

Il terzo motivo concerne la violazione degli artt. 2730,2731 e 2735 c.c., in quanto il Giudice di appello non avrebbe considerato che, rendendo la dichiarazione testimoniale, il dirigente scolastico aveva affermato che dopo l’incidente l’Ufficio tecnico del Comune provvide a collocare una lastra di plexiglass all’esterno della ringhiera a copertura parziale della stessa, ed a tale dichiarazione doveva riconoscersi, non valenza probatoria di testimonianza, ma la efficacia legale della confessione stragiudiziale in ordine alla pericolosità del luogo.

La tesi è infondata.

La confessione deve essere esplicita, provenire dal soggetto che dispone del potere rappresentativo dell’ente e consistere nella volontà di riconoscere la verità di un fatto a sè sfavorevole e favorevole all’altra parte: nella specie il dirigente scolastico non rappresenta l’Amministrazione statale, che sta in giudizio in persona del Ministro, e non dispone di alcun potere di disposizione del diritto controverso, e solo in quanto versa in tali condizioni è stato possibile intimarlo a teste.

La condizione processuale del testimone – obbligato a dichiarare la verità senza reticenze, diversamente incorrendo nel reato di falsa testimonianza – non lo pone nella posizione di manifestare liberamente la propria intenzione, difettando pertanto l’elemento soggettivo della confessione, consistente nella consapevolezza e volontà di riconoscere la verità di un fatto a sè sfavorevole. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso principale.

Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente Italiana Assicurazioni s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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