Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22800 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 20/10/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 20/10/2020), n.22800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3591-2016 proposto da:

T.C.S. TRANCIFICIO CALZATURIFICIO SCATOLIFICIO S.R.L., domiciliata in

ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO PARATORE;

– ricorrente –

contro

RAINERI GIUSEPPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1123/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 17/11/2015 R.G.N. 753/2010.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 1123 dell’11.11.2015, la Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione del Tribunale della medesima sede che, in parziale accoglimento della domanda proposta da R.G. nei confronti della T.C.S. – Trancificio Calzaturificio Scatolificio s.r.l., aveva condannato quest’ultima al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 24.317,27 oltre accessori a titolo di differenze retributive con riguardo al III livello del CCNL settore calzature;

2. propone ricorso la società affidandosi a due motivi; la lavoratrice è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato per avere la Corte di appello ritenuto che la ricorrente avesse chiesto oltre alle differenze retributive derivanti dall’errato inquadramento (nel III livello del CCNL di settore, invece che nel IV rivendicato) e dallo svolgimento di ore lavorative in più rispetto a quelle indicate nelle buste paga e nei fogli di firma anche quelle tra la paga oraria effettivamente percepita ed indicata in busta paga con quella che le sarebbe spettata con riferimento alle retribuzioni per i dipendenti inquadrati nel III livello del CCNL;

2. con il secondo motivo si denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del principio dell’onere della prova, dell’art. 437 c.p.c., comma 2 e art. 421 c.p.c. del principio del giusto processo ex art. 111 Cost. e dell’art. 6CEDU, per avere erroneamente il giudice del gravame confermato la decisione del Tribunale che aveva ritenuto tardiva la produzione delle buste paga quietanzate da parte della società omettendo di esercitare i poteri ufficiosi riconosciutigli dall’art. 421 c.p.c. allo scopo di ricercare la verità materiale, ciò in palese violazione del principio del giusto processo ed in ossequio ad un eccessivo formalismo;

3. il primo motivo è inammissibile sotto vari profili: in primo luogo perchè risulta denunciata la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e si argomenta solo sulla violazione di tale principio senza alcun riferimento alle conseguenze che l’errore (sulla) legge processuale comporta, vale a dire alla nullità della sentenza e/o del procedimento (Cass. n. 10862 del 2018; Cass. n. 19124 del 2015; Cass. SU nn. 17931 e 24553 del 2013); inoltre, perchè la censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (Cass. n. 3224 del 2014; Cass. Sez. Un. 5698 del 2012; Cass. Sez. Un. 22726 del 2011); infine, perchè l’impugnata sentenza, rispondendo al rilievo contenuto nell’appello per il quale il primo giudice aveva riconosciuto differenze retributive neppure richieste, ha anche evidenziato come la sentenza parziale del Tribunale – che aveva rigettato l’impugnativa di licenziamento, nonchè ritenuto che la R. aveva lavorato alle dipendenza della TCS con mansioni riconducibili al III livello del CCNL di settore, per le ore indicate nellarbuste paga e nei fogli di presenza in atti, dichiarando il suo diritto alla relativa retribuzione nei limiti della eccepita prescrizione, al netto di quanto percepito come da ricorso, fatti salvi i pagamenti documentati dalle buste paga in atti ed i pagamenti effettuati in sede di tentativo di conciliazione – non fosse stata impugnata nè fosse stata fatta riserva di appello ragion per cui era passata in giudicato e non poteva essere più rimessa in discussione e tale ratio decidendi non risulta essere stata censurata e da sola è idonea sorreggere la decisione (Cass. Sez. Un., n. 16602 del 2005; successive conformi, ex multis: Cass. n. 21431 del 2007; Cass. Se U, n. 10374 del 2007);

4. il secondo motivo è fondato alla luce del principio secondo cui nel rito del lavoro, il potere istruttorio d’ufficio ex artt. 421 e 437 c.p.c., non è meramente discrezionale, ma costituisce un potere-dovere da esercitare contemperando il principio dispositivo con quello della ricerca della verità, sicchè il giudice (anche di appello), qualora reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati d’indagine, non può arrestarsi al rilievo formale del difetto di prova ma deve provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio idonei a superare l’incertezza sui fatti in contestazione, senza che, in tal caso, si verifichi alcun aggiramento di eventuali preclusioni e decadenze processuali già prodottesi a carico delle parti, in quanto la prova disposta d’ufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile ai fini del decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo (di recente, Cass. n. 712 del 2020; Cass. n. 19305 del 2016; Sez. Un., Sentenza n. 11353 del 2004 per tutte le numerose altre);

4.1. nel caso in esame, l’ammissione delle buste paga quietanzate era indispensabile per verificare la fondatezza della domanda e giustificata dal fatto che la ricorrente aveva depositato unitamente al ricorso introduttivo le buste paga (alcune delle quali risultavano anche quietanzate) e, solo dopo la sentenza parziale che aveva interpretato la domanda di condanna alle differenze retributive chiarendone la portata, la società aveva depositato le copie quietanzate di dette buste paga e di tale documentazione il consulente tecnico aveva anche tenuto conto nell’elaborare l’ipotesi indicata sub b) nella consulenza;

5. in conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo; l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Catania in diversa composizione che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità;

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

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