Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22800 del 12/09/2019

Cassazione civile sez. II, 12/09/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 12/09/2019), n.22800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8058-2016 proposto da:

FRENTANA FINANZIARIA REALIZZI FREEFIR SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

POMPONIO LETO 2, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO STRONATI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO DI NAPOLI;

– ricorrente –

contro

BURGO GROUP SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 155,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA ZHARA BUDA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO ZHARA BUDA;

– controricorrente –

ROHM AND HAAS ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASQUALE STANISLAO

MANCINI 2, presso lo studio dell’avvocato PIETRO CICERCHIA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO GIACOMO M.

BOLONDI, FORTUNATO TAGLIORETTI;

– controricorrente incidentale –

C.A. SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GALLONIO 18, presso lo studio

dell’avvocato MARCELLO FREDIANI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPE STILLAVATO;

– controricorrente incidentale –

e contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SPA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il

30/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2019 dal Presidente SERGIO GORJAN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

incidentale della ROHN AND HASS ITALIA SRL, e per il rigetto del

ricorso principale e del ricorso incidentale della C.A.

SPA;

udito l’Avvocato CICERCHIA Pietro, per la ROHN AND HASS ITALIA SRL

che ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni in atti;

udito l’Avvocato STILLAVATO Giuseppe, difensore della Soc.

C.A. che ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Ad esito di procedura esecutiva mobiliare la Frentana Finanziaria Realizzi srl ebbe a chiedere al Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Chieti la liquidazione del compenso per l’opera prestata in detta esecuzione mobiliare quale esercente il servizio delle Vendite Giudiziarie.

Il decreto di liquidazione fu tempestivamente opposto dal creditore procedente C.A. spa, poichè il compenso liquidato in misura eccessiva rispetto al valore dei beni pignorati, e l’opposizione accolta.

L’ordinanza emessa, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 dal Tribunale di Chieti venne impugnata per cassazione dalla srl Frentana Finanziaria Realizzi e questa Corte, con sentenza n. 2856/15, rilevato il difetto di contraddittorio con altri soggetti litisconsorti necessari – il debitore esecutato ed i creditori intervenuti – ebbe ad annullarlo e rimettere nuovamente la questione al Tribunale di Chieti.

All’esito della riassunzione e del completamento del contraddittorio, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Chieti ebbe a ridurre il compenso in ragione del accertato valore dei beni pignorati ed a porne il pagamento, in favore della società esercente il servizio delle Vendite Giudiziarie, a carico solidale e del creditore procedente e dei ceditori intervenuti e del debitore – soggetto fallito – in forza del disposto D.M. n. 109 del 1997, ex art. 33 emesso in attuazione del rinvio previsto nell’art. 159 disp. att. c.p.c.

Avverso il provvedimento richiamati dianzi ha proposto ricorso per cassazione la srl Frentana Finanziaria Realizzi articolando cinque motivi.

La Burgo Group spa – creditore intervenuto – ha resistito con controricorso.

La spa C.A. – creditore procedente – ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale articolato su quattro censure.

La srl Rohm and Haas Italia – creditore intervenuto – ha resistito con controricorso e svolto a sua volta ricorso incidentale sorretto da due motivi.

La società impugnante principale ha resistito con controricorso alle impugnazioni incidentali.

La spa C. e la srl Rohm and Haas Italia hanno depositato memorie difensive, mentre la curatela del soggetto debitore pignorato è rimasta intimata. All’odierna udienza pubblica, sentite le conclusioni del P.G. e delle parti presenti, questa Corte ha deciso la questione siccome illustrato in presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso incidentale proposto dalla srl Rohm and Haas Italia s’appalesa fondato e va accolto,siccome il quarto motivo del ricorso incidentale mosso dalla spa C., mentre va rigettato il ricorso principale articolato dalla srl Frentana Finanziaria Realizzi ad eccezione della questione sulle spese di lite, che rimane assorbita stante il disposto rinvio.

Con il primo mezzo d’impugnazione la società abruzzese ricorrente principale denunzia omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 in quanto il Giudice dell’opposizione in sede di rinvio ebbe ad individuare il valore di parte dei beni pignorati senza esaminare dei documenti decisivi pur presenti in atti, ossia l’ordinanze di vendita dei beni pignorati emesse dal Giudice dell’esecuzione.

In effetti la prospetta violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 non si configura posto che il fatto storico – dedotto come non esaminato – risulta invece apprezzato dal Giudice di Chieti,il quale ha ritenuto di individuare nel valore fissato con apposita stima, da parte di soggetto qualificato ex art. 518 c.p.c., il valore di alcuni dei beni pignorati valutati in misura assai più sensibile dall’Ufficiale giudiziario in sede di accesso per il pignoramento.

L’omessa espressa citazione della circostanza che in alcuni dei bandi d’asta, in effetti, il Giudice dell’Esecuzione avesse operato riferimento alla prima stima – quella effettuata dall’Ufficiale giudiziario invece che all’apposita stima ex art. 518 c.p.c. – non rileva ai fini del vizio denunziato poichè il fatto storico da esaminare era l’ammontare del valore dei beni pignorati ed un tanto il primo Giudice ha appositamente fatto, scegliendo il dato di stima ritenuto più corretto.

Con la seconda doglianza la società gerente il servizio di Vendite Giudiziarie nel circondario di Chieti lamenta violazione del disposto D.M. n. 109 del 1997, ex art. 33.

In effetti l’argomentazione critica sviluppata col mezzo d’impugnazione si compendia in una critica alla motivata scelta del Giudice di rinvio di individuare il parametro di liquidazione icasticamente fissato dalla norma nel ” valore del pignorato ” nell’importo fissato, ex art. 518 c.p.c., da specialista appositamente incaricato di stimare i primi beni pignorati, invece che nel prezzo base indicato nei provvedimenti disciplinanti la vendita all’asta.

Il Giudice di Chieti non ha violato il disposto portato nella norma D.M. n. 109 del 1997, ex art. 33 poichè tale norma non individua specificatamente il criterio di liquidazione, ma rimanda all’indicazione già ricordata del ” valore del pignorato ” che appunto il Giudice ha motivatamente individuato nel valore fissato nell’apposita stima.

Con la terza ragione di doglianza la società ricorrente principale denuncia nullità dell’ordinanza per violazione della regola ex art. 112 c.p.c. della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, poichè il Giudice dell’opposizione in sede di rinvio ha determinato l’ammontare del compenso dovuto esattamente in quello richiesto dal creditore procedente opponente, così non pronunciando sulla sua ulteriore richiesta di rimborso del costo dell’accesso pari ad Euro 152,06.

La censura s’impernia sul ragionamento ipotetico che la somma, indicata siccome dovuta dal Giudice di rinvio, si riferisca esclusivamente all’ammontare del compenso dovuto e non anche conglobi in sè il costo dell’accesso, ossia circostanza che non risulta dal provvedimento nel quale rimane tassato il compenso complessivo dovuto all’ausiliario.

Con il quarto mezzo d’impugnazione la srl Frentana Finanziaria Realizzi deduce nullità dell’ordinanza impugnata per omessa pronuncia sulla specifica domanda, avanzata in sede di rinvio, di restituzione delle spese di lite pagate in dipendenza della prima ordinanza emessa in sede di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 poi annullata da questa suprema Corte.

La doglianza appare fondata in quanto risulta avanzata specifica domanda di restituzione della somma, versata a titolo di condanna per le spese di lite, indebitamente pagata in conseguenza della sentenza di annullamento del primo provvedimento,e sul punto il Giudice di Chieti non appare aver adottata alcuna statuizione.

Di certo la questione non appare riconducibile – come opinano i controricorrenti – alla statuizione di compensazione delle spese dell’intero procedimento adottata nel provvedimento impugnato ovvero sanata ad esito dell’accoglimento dei ricorsi, in quanto veniva chiesta la restituzione dell’importo positivamente pagato dalla srl Frentana Finanziaria alla spa C. in dipendenza della prima ordinanza, emessa dal Giudice adito D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 annullata da questa Suprema Corte.

Pertanto a nulla rileva la disposizione sulla compensazione delle spese, poichè la somma richiesta in restituzione risulta pagata alla parte avversaria e comunque, in eventuale sede di nuovo rinvio, il Giudice procederà ex novo a disciplinare le spese dell’intero procedimento senza possibilità di reviviscenza del titolo giustificativo dell’esborso, oramai posto nel nulla dalla sentenza di annullamento assunta nel primo giudizio di cassazione, con conseguente natura di indebito del pagamento effettuato in dipendenza dello stesso.

Con il quinto motivo di doglianza la società ricorrente principale deduce violazione delle norme ex art. 91 e 92 c.p.c. in tema di regolamento delle spese stabilito dal Giudice del rinvio.

La questione rimane assorbita ad esito della decisione di rinvio di cui infra.

Con il primo motivo di ricorso incidentale la spa C.A. – creditore procedente nel giudizio esecutivo afferente alla prestazione del cui compenso si discute in questo giudizio – lamenta violazione del D.M. n. 109 del 1997, art. 33 in quanto erroneamente il Giudice di rinvio ha reputato che la disposizione regolamentare gli consentisse di porre a carico solidale di tutte le parti del procedimento esecutivo le competenze dell’ausiliario, invece possibile solamente a carico di una specifica parte – o il creditore od in alternativa il debitore -.

Inoltre il Giudice di Chieti doveva individuare il soggetto da onerare, ex art. 33 citato regolamento, in forza delle circostanze che impedirono – il fallimento del soggetto debitore – la vendita dei beni staggiti, mentre un tanto aveva omesso di fare.

La mossa censura appare per parte inammissibile e per parte infondata.

La regola generale in materia di spese nel procedimento civile di cognizione ed esecutivo risulta posta dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 8 che ha sostituito il disposto ex art. 90 c.p.c. per altro di contenuto omologo, ossia la parte che compie un atto processuale deve anticipare le spese, salvi i casi in cui interviene disposizione provvisoria del Giudice, e solo all’esito del procedimento vi sarà la disciplina definitiva relativa al soggetto effettivamente onerato delle citate spese. Di poi l’art. 95 c.p.c. pone la regola particolare nell’ambito del procedimento esecutivo,ossia che le spese per l’espletamento della procedura anticipate dal creditore procedente e creditori, intervenuti utilmente ai fini della distribuzione, sono all’esito riversate a carico del debitore esecutato,soggetto processuale che effettivamente ne sopporta l’onere in armonia con il principio generale di responsabilità per aver dato causa al procedimento con la propria inadempienza.

In questo ambito va collocata la disciplina posta dal provvedimento ministeriale – D.M. n. 109 del 1997 – emesso a regolamentazione dell’attività dei soggetti esercenti il servizio di Vendite Giudiziarie a sensi dell’art. 159 disp. att. c.p.c.

La norma che disciplina in generale il regime delle spese del procedimento esecutivo mobiliare, in cui intervenga soggetto incaricato delle Vendite Giudiziarie, è l’art. 30 citato regolamento ministeriale.

In detta disposizione, tuttavia, risulta disciplinata la sorte delle spese e compensi afferenti la procedura con relazione agli esiti satisfativi della stessa, ossia quando sia intervenuta la vendita del bene staggito – spese per metà a carico del debitore, mediante trattenimento di parte del prezzo spuntato, e per metà a carico dell’acquirente – ovvero l’assegnazione del bene – spese a carico dell’assegnatario.

Inoltre detta norma – comma 7 – regolamenta anche la particolare situazione, in cui comunque al pignoramento non segua la vendita dei beni mobili staggiti, ma al riguardo dispone esclusivamente con relazione agli esborsi,partitamente individuati nei due commi precedenti – comma 5 spese di trasporto e comma 6 spese di pubblicità -,che rimangono a carico del creditore procedente.

La disposizione ex art. 33 citato regolamento, invece, porta la disciplina afferente il pagamento del compenso all’ausiliario del Giudice in relazione a due distinte evenienze in cui la procedura esecutiva si chiuda senza la vendita dei beni staggiti:

l’estinzione del procedimento esecutivo – artt. da 629 a 631 c.p.c. – e quando “comunque la vendita non ha luogo per causa non dipendente” dal soggetto incaricato delle Vendite Giudiziarie.

Dunque appaiono regolamentate una modalità tipica di definizione del procedimento, appositamente disciplinata dal codice di rito, ed una pluralità di altre situazioni individuate sulla scorta del loro effetto pratico – non v’è stata la vendita del bene staggito – costituente una disposizione di chiusura del sistema. Nella specie il procedimento esecutivo avviato dalla spa C.A. risulta dichiarato improcedibile all’udienza del 25.11.2011 a sensi del disposto R.D. n. 267 del 1942, ex art. 51 e, non già, estinto, stante l’intervenuto fallimento del debitore. Dunque la situazione conseguita alla declaratoria di improcedibilità va ricondotta nell’ipotesi residuale ossia quando la vendita non segue per causa non imputabile al soggetto esercente le Vendite Giudiziarie.

Situazione disciplinata dalla norma D.M. n. 109 del 1997, ex art. 33 nel senso che il compenso all’ausiliario è stabilito dal Giudice che lo pone a carico del creditore ovvero del debitore.

In tale ambito però il Giudice dell’esecuzione, nell’individuare il soggetto da onerare sulla scorta della norma secondaria, non può derogare ai principi generali in materia, posti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 8 e dall’art. 95 c.p.c., dianzi richiamati, ossia deve apprezzare le ragioni fattuali e giuridiche della definizione del procedimento esecutivo senza la vendita dei beni staggiti.

Per cui, nell’ipotesi in cui la vendita non sia stata eseguita poichè il procedimento esecutivo definito altrimenti secondo apposita previsione di legge, troverà applicazione la regola ex art. 95 c.p.c., tenuto anche conto che i beni vengono restituiti al debitore ed il privilegio riconosciuto ex art. 2761 c.c. al depositario, negli altri casi invece troverà applicazione la regola fondata sull’onere di anticipazione da parte del soggetto istante la procedura.

Una tale conclusione appare confortata anche dalla disciplina desumibile ex art. 632 c.p.c. mediante l’apposito richiamo all’art. 310 c.p.c., u.c., secondo la quale in ipotesi di estinzione della procedura esecutiva le spese anticipate rimangono in capo al soggetto anticipatario ed il custode è tenuto al rendiconto nei riguardi del debitore, che ritorna nel godimento dei suoi beni, già oggetto di vincolo pignoratizio.

Difatti il compenso liquidato ad esito della declaratoria di estinzione non risulta essere una spesa anticipata, poichè appena da pagare ad esito del provvedimento liquidatorio adottato dal Giudice dopo la chiusura del procedimento, ed il soggetto che ha dato motivo alla procedura, – il debitore che non ha adempiuto al dictum in titolo esecutivo – nonchè interlocutore con il custode per il rendiconto, risulta essere il titolare dei beni pignorati.

Situazione peculiare si pone,invece, nell’ipotesi di improcedibilità della procedura R.D. n. 267 del 1942, ex art. 51 in quanto il vincolo del pignoramento permane sino a che i beni non siano venduti nell’ambito della procedura fallimentare o questa sia altrimenti chiusa,con la conseguenza che la procedura esecutiva,esistendo ancora i beni, può nuovamente liberamente svolgersi.

In detta peculiare ipotesi, nella quale il procedimento non risulta definito, le competenze del custode non possono che esser poste a carico del soggetto tenuto ad anticipare le spese per gli atti del procedimento da lui avviato e coltivato, ossia il creditore procedente.

Inoltre non va omesso di considerare che altrimenti l’ausiliario del Giudice sarebbe costituito creditore della procedura fallimentare in difetto di pregresso rapporto creditorio con il debitore fallito – le spese di procedura erano da anticipare da parte del creditore procedente – ed al di fuori della disciplina relativa ai debiti della massa prevista dalla normativa fallimentare.

Infine il creditore, una volta anticipato il compenso dell’ausiliario liquidato dal Giudice dell’esecuzione, ben può insinuarsi nella procedura fallimentare per detto credito con il privilegio ex art. 2755 c.c., posto che – intervenuta la vendita in sede fallimentare che definisce anche la procedura esecutiva temporaneamente improcedibile – ex art. 95 c.p.c. le spese del procedimento esecutivo gravano in via definitiva sul debitore pignorato e sono state utili alla conservazione del patrimonio del fallito in favore del ceto creditorio.

Nell’ipotesi la procedura fallimentare si chiuda altrimenti prima della vendita dei beni, come visto, la procedura esecutiva potrà riavviarsi e sempre troverà applicazione la norma ex art. 95 c.p.c. una volta definita la stessa.

Inserita la censura elevata dalla spa C.A. in questo corretto quadro normativo appare evidente che detto soggetto, in effetti tenuto per intero al pagamento de quo, non aveva interesse a lamentare la scelta – errata – del Giudice del rinvio di porre il compenso a carico solidale di tutte le parti interessate al procedimento esecutivo.

Appare evidente poi l’infondatezza della sua denunziata violazione del disposto D.M. n. 109 del 1997, ex art. 33 poichè le disposizioni di detta norma regolamentare va attuata nel rispetto delle regole generali D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 8 ed ex art. 95 c.p.c.,come visto, sicchè il creditore procedente era l’unico soggetto, nella specifica situazione, ad esser tenuto ad anticipare il compenso alla srl Frentana Finanzia Recuperi.

Con la seconda doglianza la spa C. rileva violazione del disposto ex art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c. in quanto assente la motivazione circa le ragioni della statuizione afferente la quantificazione del compenso.

La censura appare priva di pregio posto che, come ricordato nell’argomento critico svolto in ricorso, il Giudice di rinvio ha esposto motivazione al riguardo, anche se succinta.

Con il terzo mezzo d’impugnazione incidentale la spa C. denunzia omesso esame di fatto decisivo e violazione della norma ex art. 2475 c.c. in quanto il Giudice di rinvio ha ritenuto validamente sottoscritta l’istanza di liquidazione da parte di soggetto legittimato a rappresentare la società gerente il servizio delle Vendite Giudiziarie.

Difatti osserva parte ricorrente come l’istanza sottoposta al Giudice dell’esecuzione per la liquidazione del compenso risulta sottoscritta da soggetto anonimo qualificatosi siccome incaricato della “direzione”.

Osserva in primo luogo la Corte come la questione non appare esser stata sottoposta a questa Corte in sede di primo giudizio di legittimità, posto che sul punto nulla è detto in ricorso.

Quindi va rilevato come la questione delle legittimazione della persona firmataria l’istanza di liquidazione non assuma rilievo in sede di procedimento D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 poichè l’istanza venne rivolta dall’ausiliario al Giudice che ebbe ad incaricarlo, nel cui ambito non si pone una questione di legittimazione del sottoscrittore l’istanza stante che non viene posto in dubbio – come rilevato dal Giudice di rinvio – che la srl Frentana Finanziaria ebbe a svolgere il servizio per il quale chiede il compenso.

Infine, come dianzi evidenziato, il Giudice di rinvio ha esaminata la questione – anche se oramai preclusa – ed espresso motivazione al riguardo, sicchè nemmeno in potenza si può configurare il dedotto vizio di nullità fondato sulla violazione dell’art. 132 c.p.c.

Con la quarta doglianza la società ricorrente incidentale attinge la statuizione di compensazione delle spese del procedimento per violazione della norma ex artt. 91 e 92 c.p.c.

Detta questione, stante il rinvio infra disposto, rimane assorbita.

Con relazione al ricorso incidentale proposto dalla srl Rohm and Haas Italia il primo mezzo d’impugnazione propone la questione della violazione della norma D.M. n. 109 del 1997, ex art. 30, comma 7 e art. 33 poichè le spese della procedura esecutiva non conclusasi con la vendita dei beni staggiti erano da porre a carico del solo creditore procedente.

Come dianzi già illustrato nella specifica situazione – dichiarata improcedibilità dell’azione esecutiva per intervenuto fallimento del soggetto debitore pignorato – in effetti erroneamente il Giudice di rinvio non ha applicata la disposizione specifica che poneva il compenso a carico del creditore procedente ossia il soggetto che ha dato impulso a tutti i singoli atti esecutivi posti effettivamente in essere nella procedura.

Inoltre non è consentito al Giudice porre la liquidazione del compenso a carico solidale di tutte le parti del procedimento esecutivo, stante il chiaro disposto dell’art. 33 che individua la scelta tra il creditore od in alternativa il debitore. Difatti,sempre in dipendenza del collegamento tra la disciplina speciale portata nel decreto ministeriale e la norma generale in tema di anticipazione delle spese di giustizia, il riferimento al ” creditore ” non può che intendersi rivolto al soggetto che ha dato impulso agli atti della procedura esecutiva,in quanto tenuto ad anticipare le relative spese,e giammai anche al creditore intervenuto, che non si sia surrogato e così abbia dato impulso a qualche atto d’esecuzione.

Non assume alcun rilievo la circostanza che i creditori intervenuti nella specie si siano associati alle richieste rivolte al Giudice dell’esecuzione dal creditore procedente, posto che assume rilievo esclusivamente, ex art. 500 c.p.c., l’eventuale surroga al posto del creditore procedente inerte nel provocare i singoli atti di esecuzione,situazione – cui consegue l’onere dell’anticipazione – nella specie non prospettata.

Nemmeno assume rilievo, come appare ritenere il Giudice di rinvio, la situazione di litisconsorzio tra tutti i soggetti partecipi del procedimento esecutivo – ritenuta da questa Suprema Corte – al fine di poter postulare la loro solidarietà in punto pagamento competenze liquidate all’ausiliario.

Difatti il litisconsorzio consegue all’esigenza processuale che la liquidazione del compenso all’ausiliario sia unica per tutti i soggetti potenzialmente destinatari e che questi siano posti in gradi di contraddire circa una domanda che potrebbe, anche mediatamente, incidere sulla loro sfera giuridica, come nell’evenienza che i creditori intervenuti, in quanto si siano surrogati al creditore procedente inerte e così siano divenuti soggetti alla diposizione regolamentare che individua nel creditore procedente ovvero nel debitore i destinatari dell’onere.

Quindi il motivo di ricorso incidentale va accolto, non consentendo la norma regolatrice della questione di far gravare sul creditore mero interveniente le competenze riconosciute all’ausiliario del Giudice del’esecuzione, sicchè consegue il rinvio sul punto.

Anche la srl Bohm and Haas Italia propone con la seconda ragione di impugnazione questione circa l’errata applicazione delle norme ex art. 91 e 92 c.p.c. in punto compensazione delle spese di lite.

Come dianzi visto a seguito del rinvio la questione rimane assorbita poichè sarà oggetto di nuovo esame da parte del Giudice di rinvio ad esito della lite.

In definitiva va accolto il primo motivo del ricorso incidentale mosso dalla srl Bohm and Haas Italia ed il quarto motivo del ricorso incidentale C.A. spa, vanno dichiarati assorbiti i motivi afferenti il regolamento delle spese di lite presenti in tutti i ricorsi,mentre per il resto va rigettato il ricorso principale mosso dalla srl Frentana Finanziaria Realizzi ed il ricorso incidentale proposto dalla spa C.A..

Il Giudice di rinvio va individuato in altro Magistrato del Tribunale di Chieti che anche provvederà a disciplinare le spese di questo giudizio di legittimità, ex art. 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso mosso dalla srl Bohm and Haas Italia ed il quarto motivo del ricorso proposto dalla spa C.A., assorbiti i motivi di tutti i ricorsi attinenti la statuizione sulle spese di lite, rigetta per il resto i ricorsi proposti dalla srl Frentana Finanziaria Recuperi e dalla spa C.A., cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Chieti in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019

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