Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22800 del 12/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/08/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 12/08/2021), n.22800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30357-2019 proposto da:

SATOR SRL, GRUPPO DOMINA SRL, SAFE SRL, TOSCANA RE SRL IN

LIQUIDAZIONE, COMPAGNIA PARTECIPAZIONE FINANZIARIE SAS DI

T.S. & C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAOVUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dagli

avvocati PIERGIOVANNI MORI, LUCA CIASULLO;

– ricorrenti –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1562/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Toscana Re S.r.l. in liquidazione, Gruppo Domina S.r.l., Sator S.r.l., S.A.F.E. S.r.l. e Compagnia Partecipazione Finanziarie S.a.s. di T.S. & C. ricorrono per due mezzi, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., contro la sentenza del 25 giugno 2019 con cui la Corte d’appello di Firenze ha. respinto il loro appello avverso ordinanza del locale Tribunale dichiarativa dell’estinzione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, introdotta dalle società odierne ricorrenti, in conseguenza del decorso del termine perentorio di sei mesi di cui all’art. 289 c.p.c. per la richiesta di integrazione di una precedente ordinanza, che, dichiarando provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, aveva omesso di fissare l’udienza per la prosecuzione del giudizio.

2. – Non spiega difese il fallimento intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione degli artt. 308 e 354 c.p.c. nonché degli artt. 50 ter e 645 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che, versandosi al di fuori dell’ipotesi di rimessione al primo giudice, l’appello fosse inammissibile per avere le società appellanti dedotto la mera nullità processuale dell’ordinanza dichiarativa dell’estinzione, senza svolgere motivi di merito.

Il secondo mezzo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare su un motivo di appello.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso è manifestamente fondato.

I due motivi possono essere simultaneamente esaminati.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che: “Secondo il disposto dell’art. 354 c.p.c., comma 2, il giudice d’appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull’estinzione del processo a norma e nelle forme dell’art. 308 c.p.c.. Quest’ultima norma prevede al comma 2 che il collegio, in sede di reclamo proposto ai sensi dell’art. 178 c.p.c., avverso l’ordinanza d’estinzione assunta dal giudice istruttore, provvede con sentenza se respinge il reclamo e con ordinanza non impugnabile se l’accoglie. Dal testo dell’art. 178 c.p.c., comma 2,… si desume che è soggetta a reclamo l’ordinanza del giudice istruttore purché non operi come giudice monocratico. In quest’ultimo caso, il provvedimento definisce il giudizio e siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo (art. 279 c.p.c., comma 2, n. 2), ha natura di sentenza, quale che sia la forma adottata. Secondo esegesi che si condivide e s’intende ora ribadire (cfr. Cass. nn. 2131 /1992, 15253/2005, 14592/2007, 18242/2008), esclusa l’esperibilità del reclamo ai sensi dell’art. 308 c.p.c., la parte che si ritiene pregiudicata da detto ultimo provvedimento può impugnarlo con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 27 giugno 2007 n. 14392; 17 maggio 2007 n. 11434; 18 gennaio 2005 n. 930; 28 aprile 2004 n. 8092), e, nell’alveo di tale procedimento, è ammessa a formulare l’istanza di rimessione al primo giudice. L’ipotesi rientra, infatti, nell’assetto normativo risultante dal combinato disposto delle disposizioni richiamate, in quanto il provvedimento dichiarativo dell’estinzione, non reclamabile sol perché emesso da giudice monocratico, rientra comunque nell’archetipo tratteggiato dall’art. 308 c.p.c..

Diversamente accade nel caso, qual è quello di specie, in cui la decisione sia stata assunta dal tribunale in composizione monocratica ma dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta per la decisione ai sensi dell’art. 189 c.p.c.. La sentenza che -, pronunciando l’estinzione definisce il giudizio chiude quella fase processuale ai sensi dell’art. 307 c.p.c., e, quindi non è omologabile al provvedimento adottato nel caso contemplato dall’art. 308 c.p.c., in cui il tribunale, in composizione unica, prende atto della causa d’estinzione e pronuncia relativa ordinanza (v. Cass. n. 1434/2008, cfr. Cass. n. 4470/1995). Non può perciò mutuarne la disciplina né in via estensiva né in via analogica. Il disposto dell’art. 354 c.p.c., elenca tassativamente i casi di rimessione al precedente grado di giudizio, che rappresentano numerus clausus, ed è dunque norma di stretta interpretazione” (Cass. 11 novembre 2010, n. 22917).

Nel caso in esame:

-) si versava in materia estranea alla disciplina dettata dall’art. 50 bis c.p.c., di guisa che trovava applicazione l’art. 50 ter c.p.c., secondo cui, fuori dei casi previsti da detta norma, il Tribunale giudica in composizione monocratica, esclusa pertanto la praticabilità della strada del reclamo;

-) il giudice monocratico ha dichiarato l’estinzione con ordinanza senza la preventiva precisazione delle conclusioni e senza che la causa fosse stata trattenuta per la decisione ai sensi dell’art. 189 c.p.c.;

-) si versava dunque in evidente ipotesi di applicazione dell’art. 354 c.p.c., comma 2;

-) non occorreva dunque che le appellanti formulassero dinanzi al giudice d’appello motivi di merito, non spettando alla Corte d’appello di pronunciare su di essi;

-) ha quindi errato la Corte d’appello a dichiarare inammissibile l’impugnazione per mancata deduzione dei motivi di merito.

Viceversa, la Corte d’appello avrebbe dovuto vagliare se l’estinzione dichiarata dal Tribunale avesse avuto o meno luogo, in dipendenza delle censure spiegate dalle appellanti, provvedendo conseguentemente sul motivo di appello, richiamato qui nel secondo motivo, in forza del quale, comunicata in data 11 novembre 2017 l’ordinanza che aveva dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, il termine di cui all’art. 289 c.p.c. non era ancora decorso alla data del 5 aprile 2018, in cui era stata resa l’ordinanza di estinzione.

5. – La sentenza è cassata e rinviata alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA