Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2280 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17859-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 12/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 13/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La controversia concerne l’impugnazione, proposta dal contribuente sopra indicato nei confronti solo dell’Ente impositore, di una cartella esattoriale (emessa a seguito di controllo della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in contestazione), in quanto non preceduta da alcuna comunicazione dell’Ufficio prima dell’iscrizione a ruolo e di aver presentato per l’anno in questione dichiarazione integrativa.

La Commissione adita respingeva il ricorso, ritenendolo non suffragato da elementi probatori. Invece, la C.T.R., con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dal contribuente nei confronti della sola Agenzia delle entrate ed annullava l’iscrizione a ruolo, in quanto, pur rilevando preliminarmente che la sentenza impugnata era non compiutamente motivata e carente di alcuni degli elementi essenziali, considerava l’Ufficio abilitato alla liquidazione dell’imposta ed al controllo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e ter), in base alla pertinente disciplina della L. n. 289 del 2002; tuttavia riteneva nulla la cartella perchè mancante degli elementi previsti dalla L. n. 212 del 2000, art. 7.

Avverso tale sentenza, il Ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione, sorretto da due motivi.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Con il primo motivo, la parte erariale ha lamentato il proprio difetto di legittimazione passiva e l’omessa instaurazione del contraddittorio fin dal primo grado nei confronti del concessionario (art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10), dato che la cartella esattoriale era stata impugnata per vizi propri ed essendo tale violazione rilevabile in. ogni stato e grado, non potendosi ritenere coperta da giudicato (interno) la relativa eccezione.

Con il secondo motivo, la parte erariale, lamenta sotto molteplici profili la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: a) per aver ritenuto nulla la sentenza di primo grado senza spiegare in quali punti vi fosse carenza di motivazione; b) per avere annullato l’avviso di liquidazione per mancanza d’indicazione dell’Ufficio cui chiedere informazioni e dell’autorità giudiziaria ala quale ricorrere, mentre l’avviso recava tutti i requisiti di legge; c) non sarebbe stata necessaria ampia motivazione rispetto ad avviso conseguente, come nella specie, a mero controllo dei dati della dichiarazione, dovendo ritenersi onerata l’amministrazione dell’indicazione dei soli dati di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.

Il ricorso proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze è inammissibile, essendo legittimata passivamente e attivamente in questo giudizio solo l’Agenzia delle entrate, succeduta a titolo particolare al ministero nel diritto controverso fin dal 1.1.2001, quindi in data anteriore alla proposizione dell’appello, depositato il 17.09.2004, ed unica partecipe del relativo giudizio, attraverso l’ufficio di Noia; con la conseguente tacita estromissione del ministero stesso (Cass. nn. 9004/2007, 3557/2005), privo pertanto di legittimazione nel presente giudizio. Le spese del relativo rapporto processuale vanno integralmente compensate tra le parti, come da costante giurisprudenza di questa Sezione.

Anche il ricorso dell’Agenzia non coglie nel segno.

Invero, il primo motivo è infondato, in quanto correttamente non è stato instaurato il contraddittorio nei confronti del concessionario, non sussistendo la legittimazione passiva dello stesso, nè ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario, neanche sotto il profilo meramente processuale. Il contribuente, infatti, ha formulato, per quanto risulta dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione, motivi attinenti alla debenza del tributo (avvenuta presentazione di dichiarazione integrativa; non meglio specificata mancanza di previa comunicazione in fattispecie relativa a liquidazione conseguente a controllo della dichiarazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 ter) e non a vizi propri della cartella.

Infatti, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, in caso di impugnazione di cartella esattoriale, la legittimazione passiva del concessionario del servizio di riscossione dei tributi sussiste se l’impugnazione concerne vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, mentre va esclusa qualora i motivi di ricorso attengano alla debenza del tributo (Cass. 14 febbraio 2007 n. 3242; Cass. 8 febbraio 2006 n. 2798; Cass. 6 maggio 2002 n. 6450; Cass. 17 settembre 2001 n. 11667, non contraddette sul punto dal principio espresso in motivazione da Cass. S.U. 25 luglio 2007 n. 16412).

Del resto, va ribadito che, nel processo tributario, il fatto che il contribuente venga a conoscenza del ruolo, formato dall’ente impositore soltanto tramite la notificazione dello stesso ad opera del concessionario della riscossione, non determina, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1, una situazione di litisconsorzio necessario, nè sostanziale nè processuale, tra l’ente impositore ed il concessionario stesso, atteso che quest’ultimo (a parte l’esercizio dei poteri propri, volti alla riscossione delle imposte iscritte nel ruolo), nell’operazione di portare a conoscenza del contribuente il ruolo, dispiega una mera funzione di notifica, ovverosia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come (salva l’ipotesi di errore materiale) formato dall’ente e, pertanto, non è passivamente legittimato a rispondere di vizi propri del ruolo, come trasfuso nella cartella (Cass. n. 933/09).

Anche il secondo motivo non coglie nel segno. Secondo l’ordine logico delle questioni con esso proposte, osserva la Corte che il profilo sub “b” è inammissibile, perchè l’avere escluso la sussistenza nella cartella degli elementi di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, mentre la presenza degli stessi avrebbe dovuto risultare dalla lettura dello stesso, rappresenta la deduzione di un errore di fatto revocatorio, da censurare con il rimedio della revocazione di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4 e non con il ricorso per cassazione.

Anche il profilo sub “e” è inammissibile, in quanto non riferibile alla sentenza impugnata, che non si è occupata della questione della presenza o meno degli elementi di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25. Data l’inidoneità di queste censure a scalfire la decisione di merito contenuta nella sentenza impugnata (relativa all’annullamento dell’avviso di liquidazione), non assume rilievo la censura mossa avverso la parte della sentenza con cui la C.T.R. ha ritenuto carente la motivazione della sentenza di primo grado, non essendo detta statuizione, di carattere processuale, idonea a definire il giudizio, in quanto, comunque, il giudice di secondo grado aveva il dovere di pronunciarsi (come ha fatto ed in modo corretto per quanto innanzi rilevato) sul merito della pretesa tributaria, non trattandosi di nessuna delle ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c..

Nulla per le spese del presente giudizio, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero e rigetta quello dell’Agenzia.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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