Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 228 del 09/01/2020

Cassazione civile sez. I, 09/01/2020, (ud. 11/07/2019, dep. 09/01/2020), n.228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 387/2018 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in Roma, v. dei Carraresi

4/B, presso lo studio dell’avv. Mario Barbati, rappresentato e

difeso dall’avv. Clementina Di Rosa giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 17/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2019 dal consigliere Dott. Paola VELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino (OMISSIS) M.D. avverso il diniego della protezione internazionale, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, da parte della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Foggia.

2. Avverso detto decreto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, come modificato dal D.L. n. 13 del 2007 – che impone la fissazione dell’udienza qualora, tra l’altro, non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio in sede amministrativa – per non avere il tribunale disposto in tal senso nonostante la richiesta di audizione formulata nel ricorso introduttivo.

4. Il motivo va accolto alla luce del consolidato orientamento di questa Corte per cui “nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio”, in quanto “tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (ex plurimis, Cass. nn. 17717, 24100, 27780, 28424, 28996, 29210, 29731, 32531, 32869, 32870 del 2018; nn. 202, 215, 531, 536, 1672, 2066, 2068, 2069, 2070 del 2019).

5. Peraltro, questa Corte ha anche precisato che l’obbligo di fissazione dell’udienza non comporta automaticamente la necessità di una nuova audizione (Cass. 17717/2018, 3935/2019), dal momento che “nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, ancorchè non obbligatoria in base alla normativa vigente ratione temporis (anteriore alle modifiche intervenute con il D.L. n. 13 del 2017 conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017), all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale che risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero” (Cass. 5973/2019; cfr. Corte giust. 26 luglio 2017, Moussa Sacko; Corte EDU 12 novembre 2002, Dory c. Suede).

6. Restano assorbiti gli ulteriori motivi, afferenti la violazione delle norme in materia di status di rifugiato e protezione sussidiaria (secondo motivo) e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (terzo motivo), nonchè vizi di motivazione (quarto motivo).

7. Stante la rilevata ragione di nullità, il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Napoli – sezione specializzata in materia di protezione internazionale, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020

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