Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 228 del 09/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.09/01/2017),  n. 228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6979/2016 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in Roma,

Circonvallazione Clodia n. 80, presso lo studio dell’Avvocato

Alberto Prosperini, che lo rappresenta e difende per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto n. 1228/2015 della Corte d’appello di Perugia,

depositato il 30 luglio 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30

novembre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Alberto Prosperini.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con decreto depositato il 30 luglio 2015, la Corte d’appello di Perugia accoglieva la domanda di equa riparazione proposta da C.M. nei confronti del Ministero della giustizia per il pagamento dell’indennizzo relativo alla irragionevole durata di un giudizio di equa riparazione, iniziato presso la Corte d’appello di Roma con ricorso depositato in data 11 ottobre 2010, deciso con decreto del 15 marzo 2012, proseguito in cassazione con ricorso depositato il 6 dicembre 2012 e definito con sentenza del 10 luglio 2014, liquidando in favore del ricorrente un indennizzo di Euro 1.500,00;

che per la cassazione di questo decreto il C. ha proposto ricorso sulla base di un motivo;

che il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso e ha, a sua volta, proposto ricorso incidentale affidato a due motivi;

che il ricorrente principale ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo di ricorso il C. deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia giudicato di una domanda diversa da quella proposta, atteso che ha ritenuto che il giudizio presupposto fosse costituito da quello di equa riparazione iniziato presso la Corte d’appello di Roma l’11 ottobre 2010, nel mentre la domanda di equa riparazione introdotta con ricorso depositato il 31 ottobre 2014, si riferiva ad un giudizio civile svoltosi presso gli uffici romani, e segnatamente alla fase di appello iniziata in data 11 dicembre 2002, essendo già intervenuto decreto in relazione alla irragionevole durata del giudizio di primo grado;

che il ricorrente precisava altresì che la detta domanda era stata dichiarata improcedibile dalla Corte d’appello di Perugia con decreto del 21 marzo 2012, poi cassato da questa Corte con sentenza depositata il 10 luglio 2014, con conseguente riassunzione effettuata, appunto, con il ricorso depositato il 31 ottobre 2014;

che con il primo motivo di ricorso incidentale il Ministero della giustizia denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., dolendosi del fatto che la Corte d’appello non avrebbe pronunciato sulla eccezione, riproposta in sede di riassunzione, di improcedibilità della domanda conseguente alla mancata attivazione del ricorrente nel giudizio conclusosi con il decreto poi cassato da questa Corte con la sentenza n. 15833 del 2014;

che, rileva la difesa erariale, il ricorrente aveva omesso di effettuare la notifica del ricorso iniziale nel termine all’uopo fissato e non aveva richiesto una proroga del termine di notifica prima della sua scadenza; che con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 152, 153 e 291 c.p.c. e della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, sostenendosi che la concessione di un nuovo termine sarebbe stata preclusa per effetto della mancata presentazione di alcuna istanza di proroga entro il termine fissato per eseguire la notificazione;

che il ricorso incidentale, all’esame del quale occorre procedere in via prioritaria per evidenti ragioni di ordine logico, è infondato;

che, invero, le questioni agitate dalla difesa erariale afferiscono alla fase del procedimento conclusasi con il decreto del 21 marzo 2012, con il quale è stato dichiarato improcedibile il ricorso sul rilievo che il ricorrente non aveva provveduto alla notifica alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza entro il termine all’uopo assegnatogli dal presidente, non essendo consentito al giudice assegnare un ulteriore termine perentorio per provvedere a tale notifica;

che tale decreto è stato cassato con la sentenza n. 15833 del 2014, proprio perchè è stata dichiarata la improcedibilità del ricorso sulla base della premessa per cui nel giudizio di equa riparazione non sarebbe possibile la concessione di un nuovo termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, in contrasto con quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5700 del 2014;

che la questione ora riproposta dalla difesa erariale appare dunque non tenere conto della portata decisoria della sentenza n. 15833 del 2014, che ha appunto affermato il principio per cui “in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge. Ne consegue che il giudice, nell’ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica”;

che, nella specie, proprio la circostanza, evidenziata dalla difesa erariale, che l’originario decreto di fissazione di udienza non era stato notificato nel termine assegnato e che nessuno era comparso all’udienza fissata, rende evidente che la Corte d’appello non avrebbe dovuto fare altro che fissare una nuova udienza, da comunicare alle parti, non rappresentando la mancata notificazione del ricorso e del decreto evenienza preclusiva della prosecuzione del giudizio, sia pure ai fini di cui all’art. 181 c.p.c.;

che, del pari, la circostanza che il ricorrente si sia attivato notificando il ricorso in vista dell’udienza così fissata, non solo non poteva comportare la conseguenza della improcedibilità del ricorso per mancata istanza di fissazione di un termine ai fini della rinnovazione della notificazione, ma è di fatto valsa a costituire il contraddittorio, essendosi la difesa erariale costituita in giudizio;

che, dunque, il ricorso incidentale si rivela privo di fondamento;

che è invece fondato il ricorso principale, atteso che dall’esame degli atti, consentito in considerazione della natura della censura proposta, emerge che effettivamente la domanda di equa riparazione introdotta con il ricorso depositato il 31 ottobre 2014 era la medesima già azionata con il ricorso in relazione al quale era stato adottato il decreto poi cassato da questa Corte;

che, del resto, la circostanza non è in alcun modo contestata dalla difesa erariale;

che, dunque, si deve ritenere sussistente il denunciato vizio di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo la Corte d’appello pronunciato su una domanda diversa da quella effettivamente proposta;

che, in conclusione, rigettato il ricorso incidentale, il ricorso principale va accolto, con cassazione del decreto impugnato e con rinvio, per nuovo esame della domanda di equa riparazione introdotta con il ricorso depositato 111 ottobre 2010, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2017

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