Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 228 del 09/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 228 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la
rappresenta e difende ex lege

ricorrente

contro

Bisleri Marina
intimata

avverso la sentenza n. 6/39/2008 della Commissione
Tributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di
Latina, depositata ill0/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 13/11/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avvocato dello Stato, Alessandro Maddalo,
per parte ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per
cassazione, affidato ad un unico motivo, nei

Data pubblicazione: 09/01/2014

confronti di Bisleri Marina (che non ha resistito
con

controricorso),

avverso

la

sentenza

n.

6/39/2008 del 16/01/2008, depositata in data
10/03/2008, della Commissione Tributaria Regionale
del Lazio, Sez. Staccata di Latina, con la quale in una controversia concernente l’impugnazione di
una cartella di pagamento, notificata alla
contribuente, quale erede di Stirpe Ruggero,

Servizio Sanitario Nazionale, liquidate, per omesso
o tardivo versamento, a seguito di controllo c.d.
formale o cartolare delle dichiarazioni dei
redditi, ex art.36 bis DPR 600/1973, per l’anno
1992, da parte del de cuius – è stata riformata la
decisione n. 601/08/2005 della Commissione
Tributaria Provinciale di Latina, che aveva
respinto il ricorso della contribuente, ritenendolo
tardivamente proposto, rispetto al termine di cui
all’art.21 d.lgs. 546/1992.
I giudici d’appello hanno, in particolare, ritenuto
condivisibili le argomentazioni difensive della
Bisleri, non risultando “mal consegnato alcun ruolo
intestato alla ricorrente che, in realtà, potrebbe
costituire atto valido per attivare la riscossione
nel confronti degli eredi” .
Considerato in diritto
1. L’Agenzia ricorrente lamenta la violazione di
norme di diritto in cui è incorsa la sentenza
impugnata per avere ritenuto illegittima la
riscossione, a carico degli eredi, dei tributi
dovuti dal defunto contribuente, a causa della
mancata formazione di un ruolo a nome dell’erede
Bisleri. La ricorrente deduce, in un unico motivo,
la violazione e/o falsa applicazione di norme di
diritto, ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c., in

2

relativa a maggiori imposte IRPEF e contributo al

relazione agli artt. 12 DPR 602/1973 e 65 DPR
600/1973, dovendo ritenersi legittima, ai fini
della riscossione dei tributi dovuti dal de culus a
carico degli eredi, la iscrizione a ruolo e la
conseguente emanazione della cartella di pagamento
a nome del defunto, pur dopo il suo decesso, da
notificarsi, poi, agli eredi, secondo le modalità
dettate dall’art.65 citato.

sentenza impugnata, che il ruolo è stato, nella
specie, intestato al defunto Stirpe e che la
cartella esattoriale è stata notificata agli eredi,
obbligati solidali, impersonalmente e
collettivamente nell’ultimo domicilio del

de cuius,

ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, u.c.,
deve rilevarsi che, con riguardo alla sola
questione della legittimità o meno della formazione
del ruolo, intestato al defunto, il motivo è
fondato.
Per effetto della normativa in tema di riscossione
dei tributi, infatti, ove si proceda alla
riscossione del tributo a carico degli eredi, la
formazione del ruolo, disciplinata dall’art. 12 del
d.P.R. n. 602 del 1973, va operata al nome del
contribuente, pur dopo il suo decesso, mentre per
la notificazione della cartella esattoriale, ai
sensi dell’art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, la
stessa va notificata agli eredi personalmente e nel
loro domicilio solo ove essi abbiano dato
tempestiva comunicazione del decesso del
contribuente

utilizzando

le

forme

previste

dall’art. 65, potendosi diversamente operare la
notificazione

agli

eredi_

collettivamente

ed

impHisonalmente nei domicilio del dvfuntn,
limiti di tempo (Cass. 5411/1988; Cass. 3415/2009;

3

2. Pacifico, come si evince dal ricorso e dalla

Cass.

15417/2009:

“In

caso

di

morte

del

contribuente, la notificazione della cartella
esattoriale a lui intestata è legittimamente
effettuata presso l’ultimo domicilio del defunto ed
è efficace nei confronti degli eredi, ove questi
ultimi non abbiano tempestivamente provveduto alla
comunicazione prescritta dall’art. 65, ultimo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non

coma, del medesimo d.P.R., il quale si riferisce
alle sole variazioni anagrafiche riguardanti
l’indirizzo del destinatario, e non assumendo alcun
rilievo le indicazioni contenute nella
dichiarazione del redditi, le quali non possono
validamente sostituire la predetta comunicazione,
che dev’essere presentata direttamente all’Ufficio
o trasmessa mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento”;

Cass. 12886/2007:

“In tema

di accertamento delle imposte sul redditi,
l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 65,
secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
è volto a consentire agli uffici finanziari di
azionare direttamente nei confronti degli eredi le
obbligazioni tributarie il cui presupposto si è
verificato anteriormente alla morte del
contribuente: pertanto, se la comunicazione viene
effettuata, l’avviso di accertamento va notificato
personalmente e nominativamente agli eredi nel
domicilio fiscale da loro indicato, mentre, se essa
non viene effettuata, gli uffici possono intestare
l’atto al dante causa e notificarlo presso l’ultimo
domicilio dello stesso, nei confronti degli eredi
collettivamente ed impersonalmente; tale
procedimento di notificazione, la cui inosservanza
comporta la nullità assoluta ed insanabile della

4

potendo trovare applicazione l’art. 60, ultimo

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notifica e dell’avviso, presuppone tuttavia che
l’Amministrazione abbia comunque acquisito la
notizia della morte del contribuente, non
sussistendo altrimenti la giuridica possibilità di
procedere alla notifica impersonale prevista dalla
legge. “).
In sostanza, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973,
art. 65, l’atto impositivo, intestato al dante

dello stesso, indirizzando l’atto impersonalmente e
collettivamente agli eredi, purché questi non
abbiano, almeno trenta giorni prima, comunicato le
proprie generalità e il proprio domicilio fiscale,
in quanto la norma, dettata specificamente in
materia di notificazione di atti tributari, prevede
come unico limite alla notifica collettiva e
impersonale l’avvenuta comunicazione nei trenta
giorni da parte dei singoli eredi, senza alcun
accenno al diverso limite temporale di un anno
dall’apertura della successione previsto dalla
disciplina processualcivilistica (artt. 30, 286,
330, 477 c.p.c.) per la validità della
notificazione collettiva e impersonale, dovendosi
legislatore tributario,

perciò ritenere che “Il

posto a carico degli eredi un onere di
informazione, faccia poi ricadere sui medesimi le
conseguenze del mancato assolvimento di tale onere,
dispensando gli uffici finanziari dalla ricerca
specifica e individuale di ciascun erede, quale che
sia il tempo trascorso dall’apertura della
successione”

(Cass.7645/2006).

3. Accolto il ricorso, la sentenza impugnata va
cassata con rinvio, per nuovo esame ed anche per la
liquidazione delle spese del presente giudizio di
legittimità, ad altra sezione della Commissione

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causa, può essere notificato nell’ultimo domicilio

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Tributaria Regionale delt_a_e_arni.aiLAZiOìf,’ ,;’ -hP”'”
P.Q.M.

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La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata, con rinvio, anche in ordine alla
liquidazione delle spese del presente giudizio di
legittimità, ad altra sezione della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Quinta sezione civile, il 13/11/2013.

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