Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22799 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 29/09/2017, (ud. 16/12/2016, dep.29/09/2017),  n. 22799

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7837-2014 proposto da:

B.M., B.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

MIRENGHI, rappresentati e difesi dall’avvocato TIZIANA SORRIENTO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS) di CIRIE’, CHIVASSO E IVREA, in

persona del Dott. Bo.FL. in quantà di Direttore Generale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRATILO DI ATENE 31, presso

lo studio dell’avvocato DOMENICO VIZZONE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LORENZO MORTAROTTI giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1919/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 26/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato MICHELE MIRENGHI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello Torino, con sentenza 26.9.2013 n. 1919, ha confermato la decisione di prime cure e rigettato l’appello proposto da B.M. e B.G. in proprio e n.q. di eredi di B.C., ritenendo insussistente l’inadempimento da parte della Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS) delle obbligazioni derivanti dal contratto di spedalità, in occasione del ricovero ospedaliero del loro genitore B.C., autoprocuratosi lesioni personali gravi, essendosi gettato da una finestra del nosocomio.

Il Giudice di appello escludeva che le condizioni di salute del paziente, verificate al momento dell’accesso al Pronto Soccorso e successivamente riscontrate da visita neurologica, dovessero indurre il personale medico ed infermieristico a prevedere il gesto suicidario e ad adottare specifiche misure preventive di contenzione o ricoverare il soggetto in reparto specialistico psichiatrico.

La sentenza di appello non notificata è stata impugnata per cassazione dai B. con sei motivi.

Resiste con controricorso l’Azienda sanitaria.

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Questa Corte ha affermato che il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della casa di cura (o dell’ente), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 13066 del 14/07/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 8826 del 13/04/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 13953 del 14/06/2007), e l’accettazione di un degente presso una struttura ospedaliera comporta l’assunzione di una prestazione strumentale e accessoria – rispetto a quella principale di somministrazione delle cure mediche, necessarie a fronteggiare la patologia del ricoverato avente ad oggetto anche la salvaguardia della sua incolumità fisica e patrimoniale (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 19658 del 18/09/2014).

Questa Corte ha ulteriormente precisato che l’adempimento dell’obbligo di sicurezza e di sorveglianza gravante sull’ente ospedaliero o sulla casa di cura e sul personale sanitario addetto, deve essere attentamente parametrato alle peculiari circostanze di tempo e di luogo nonchè alle condizioni di salute del paziente, sicchè se la qualità di interdetto o di sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio od il manifesto stato di incapacità di intendere e di volere del soggetto ricoverato non richiede ulteriori accertamenti in ordine alla esigibilità della prestazione – in misura adeguata alle indicate condizioni psicofisiche – intesa a salvaguardare la incolumità del paziente dal rischio che procuri danni a sè od alle altre persone ricoverate o che accedono alla struttura sanitaria, tanto più se ricoverate nel reparto specializzato di psichiatria od altro equipollente (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 12965 del 16/06/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 22818 del 10/11/2010), diversamente – onde verificare se vi sia stata o meno omissione colpevole o negligenza nella esecuzione delle prestazione dovuta – occorrerà esaminare le peculiari circostanze che hanno caratterizzato il ricovero e la permanenza del paziente nella struttura, nonchè la specifica patologia per la quale si è reso necessario il ricovero ospedaliero, atteso che la circostanza che il paziente sia capace di intendere o di volere, ovvero il fatto che non sia soggetto ad alcun trattamento sanitario obbligatorio, non esclude il suddetto obbligo, ma viene certamente ad incidere sulle modalità del suo adempimento e cioè sulla valutazione della adeguatezza o meno dello sforzo diligente esigibile dall’ente che eroga il servizio sanitario, e per esso dal personale addetto (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 22331 del 22/10/2014).

La Corte d’appello ha rilevato – con accertamento in fatto – che B.C., accompagnato dai figli a visita medica presso il Pronto Soccorso del nosocomio, in data 26.9.1999, risultava affetto da “rallentamento psicomotorio e crisi convulsiva” (da epilessia), e dalla storia clinica emergeva che, in seguito ad eventi familiari luttuosi, nel precedente mese di luglio era stato ricoverato presso la Casa di cura (OMISSIS) con diagnosi in dimissione “sindrome depressiva involutiva”. I familiari, specificamente richiesti dal medico, non avevano manifestato preoccupazione per comportamenti determinati da propositi anticonservativi, pertanto il paziente veniva ricoverato in “regime ordinario” (reparto di medicina generale) e sottoposto il giorno successivo (nel corso del quale si era manifestata un nuova crisi epilettica) a visita neurologica con diagnosi “sindrome involutiva (depressione)” con conferma della terapia somministrata durante il precedente ricovero e prescrizione di benzodiazepine. Trascorsi cinque giorni di cure, durante i quali risultava effettuata osservazione clinica quotidiana ed il personale infermieristico non registrava anomalie comportamentali od altri elementi di sospetto, il paziente si gettava dalla finestra della stanza procurandosi gravi lesioni, riscontrate, dalla visita medico legale eseguita nel 2001, in misura pari al 70% di invalidità permanente.

La Corte d’appello, in conformità alle risultanze della perizia svolta in sede penale e della c.t.u. espletata in primo grado in sede civile, rilevata la netta distinzione tra sintomatologia psichiatrica (esclusa dall’anamnesi e dalla visita medica del soggetto) e sintomatologia neurologica (riscontrata nel soggetto, sottoposto pertanto a terapia farmacologica), ha escluso che le specifiche condizioni del paziente, rilevate sia all’atto del ricovero che nel corso dello stesso, fossero tali da indurre a prevedere e quindi a prevenire atti anticonservativi, con misure di contenzione o collocamento del soggetto in altro luogo dotato di misure di sicurezza idonee.

Venendo ad esaminare i motivi si osserva quanto segue.

Con il primo motivo si deducono vizi attinenti all’attività processuale (erroneamente ricondotta al parametro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, anzichè n. 4) per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., artt. 112 e 159 c.p.c. e art. 345 c.p.c., comma 3, venendo impugnata la statuizione che ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il deposito in grado di appello della relazione peritale di parte. La statuizione è ritenuta erronea dai ricorrenti in quanto: a) non si verteva in tema di prova documentale che incontrava il divieto di cui all’art. 345 c.p.c., ma di mera allegazione difensiva che bene poteva anche essere svolta direttamente nella esposizione dei motivi dell’atto di appello; b) il Giudice avrebbe dovuto comunque ammettere la “prova” (ove tale intesa la relazione peritale di parte) in base al giudizio di indispensabilità della stessa.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, atteso che il Giudice di merito, pur rilevando la tardività e dichiarando inammissibile la produzione, ha poi egualmente esaminato la relazione peritale, ritenendola meramente “descrittiva di raccomandazioni ministeriali rese valide per le strutture ospedaliere solo dal marzo 2008”. Tale affermazione attiene al momento valutativo del contenuto del documento e, pertanto, venendo a risolversi eventuali errori, in cui la Corte territoriale fosse incorsa nella valutazione della rilevanza ed efficacia dimostrativa dei fatti in esso indicati – sempre che ritualmente introdotti nel giudizio – ovvero nella omessa considerazione di puntuali critiche fondate su argomenti clinici o diagnostici, in un vizio concernente la motivazione della sentenza, gli stessi avrebbero dovuto essere veicolati dalla censura relativa al diverso vizio di legittimità individuato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo – applicabile ratione temporis – modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, in quanto concernenti errore di fatto e non errore di diritto.

Il secondo motivo concerne il vizio di violazione degli artt. 61,115,116,194,196 e 201 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non avere la Corte territoriale disposto il rinnovo della c.t.u..

Il motivo è infondato alla stregua del principio di diritto secondo cui in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d’ufficio, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 20227 del 24/09/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 17693 del 19/07/2013).

Il terzo motivo (violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), – recte n. 4 -) è inammissibile venendo a censurare come “omessa pronuncia” la mancata considerazione da parte del Giudice di appello di argomenti giuridici ed esposizioni difensive svolte nella relazione peritali di parte, vizio che impinge, invece, come già rilevato, nell'”errore di fatto” deducibile nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) nel testo riformato dalla novella del 2012.

Ed infatti il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 7653 del 16/05/2012).

E’ appena il caso di osservare poi, che se i ricorrenti avessero, invece, voluto denunciare la omessa considerazione da parte del Giudice di appello di elementi indiziari evidenziati nella predetta relazione di parte, anche in questo caso la censura sarebbe inammissibile, in quanto il vizio di omessa pronuncia causativo della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. non è configurabile allorquando il giudice di merito non abbia considerato i “fatti secondari”, non concernenti, cioè, alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere, in quanto, in tal caso, deve ritenersi integrato il diverso vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 nella misura in cui il giudice abbia omesso la considerazione di elementi circostanziali rilevanti ai fini della ricostruzione della “quaestio facti” in funzione dell’esatta qualificazione e sussunzione “in iure” della fattispecie (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 17698 del 29/08/2011).

Con il quarto motivo viene denunciato il vizio di violazione degli artt. 2697 e 1218 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Si lamentano i ricorrenti della erronea applicazione della regola sul riparto probatorio, in tema di inadempimento contrattuale della prestazione professionale sanitaria, così come interpretata da questa Corte (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008).

Il motivo è inammissibile in quanto difetta del tutto l’elemento critico della esposizione che si sviluppa sulla base della mera riproduzione di principi di diritto affermati nelle massime giurisprudenziali di legittimità.

Osserva peraltro il Collegio che la Corte territoriale ha esaminato gli elementi fattuali raccolti nel corso della istruttoria, pervenendo ad un giudizio di merito sull’assolvimento dell’onere della prova liberatoria da parte dell’Azienda sanitaria, avendo accertato che le condizioni di salute del paziente, unitamente all’anamnesi ed alle altre circostanze che avevano caratterizzato il ricovero, non deponevano per il rischio di comportamenti anticonservativi (sentenza in motivazione pag. 8-9). L’accertamento in fatto ed il giudizio di diritto espresso dalla Corte d’appello esclude alla radice la ipotesi di violazione del criterio della regola del riparto probatorio che pone l’onere della prova di aver esattamente adempiuto a carico del debitore (Azienda ASL): diversa questione è se sia corretta o inficiata da errore la ricostruzione della fattispecie concreta operata dal Giudice di merito; se siano stati considerati tutti gli elementi indiziari offerti dalla istruttoria; se la motivazione a fondamento della decisione non raggiunga il requisito minimo costituzionale prescritto dall’art. 111 Cost., comma 6. In tali casi, infatti, si verte in tema di errore di fatto da sottoporre al sindacato della Corte attraverso il paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non essendo consentito evidentemente aggirare i limiti previsti dalla legge per la formulazione di tale censura, mediante la deduzione del differente vizio di error juris per violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, che fa divieto al Giudice di ricercare autonomamente ex officio le prove, o per violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, che pone un limite al libero convincimento del Giudice, nella efficacia legale juris et de jure della prova.

Il quinto motivo va dichiarato inammissibile in quanto, formulando le medesime censure dedotte con il quarto motivo, i ricorrenti vengono a reiterare la tesi difensiva sostenuta nel giudizio di merito secondo cui la responsabilità dell’Azienda e del personale sanitario era da ravvisare nella omessa considerazione dello stato del paziente, nel rifiuto opposto ai parenti di assistere continuativamente il parente, salvo che durante i pasti, e nella mancanza di strutture contentive nel letto. Aggiungono inoltre che dal provvedimento di archiviazione del procedimento penale del GIP del Tribunale di Torino in data 27.4.2000 emergevano responsabilità a carico della struttura sanitaria.

Indipendentemente dalla errata individuazione del parametro normativo del vizio di legittimità sottoposto al sindacato della Corte (le censure attengono a vizi inerenti la motivazione), le tesi svolte dai ricorrenti si risolvono in un diversa ricostruzione della fattispecie concreta, venendo ad affermare i ricorrenti ciò che invece hanno negato i Giudici di appello e cioè: 1-che il referto diagnostico contenuto nella cartella clinica prodotta all’atto del ricovero evidenziasse un rischio specifico per comportamenti anticonservativi; 2-che la presenza assidua dei familiari e la predisposizione di particolari e specifiche misure di contenzione e sicurezza a tutela del paziente fosse indispensabile alla stregua dei dati obiettivi evidenziati.

Viene, quindi, ad essere richiesta alla Corte una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, già esaminate dalla Corte territoriale, che rimane preclusa in sede di legittimità dai ristretti limiti della verifica consentita dai tassativi vizi di legittimità deducibili con ricorso per cassazione.

Il sesto motivo investe la sentenza di appello denunciando l'”error facti” ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (non incorrendo i ricorrenti nella preclusione dell’art. 348 ter c.p.c., comma 4, – identità delle ragioni in fatto poste a fondamento delle due sentenze di merito – che trova applicazione ai procedimenti instaurati in grado d’appello a far data dall’11.9.2012: nella specie, infatti, l’atto di appello è stato notificato il 6.4.2011, come emerge dallo svolgimento in fatto della sentenza impugnata), ma si limita ad affermare anapoditticamente l’omesso esame, da parte della Corte territoriale, di fatti che reiterano le stesse tesi difensive già svolte nei precedenti gradi di merito e che – diversamente da quanto ipotizzato dai ricorrenti – hanno costituito oggetto dell’esame svolto dal Giudice di secondo grado.

La circostanza che i familiari non abbiano potuto assistere continuativamente il familiare, così come la mancanza di prova di mezzi di contenzione nel letto (sbarre laterali di protezione), sono state infatti ritenute prive di rilevanza dalla Corte territoriale, in quanto misure non necessarie sul presupposto, a monte, della assenza di elementi od episodi specifici che, alla stregua delle condizioni di salute del paziente rilevate in ingresso e verificate il giorno successivo, potessero indurre anche soltanto a sospetto il rischio di comportamenti anticonservativi. L’affermazione del CTU, estrapolata dal contesto della relazione peritale, secondo cui “il rischio suicidario è strutturale, è elemento integrante della maggior parte dei disturbi psichici”, è affermazione in astratto condivisibile, ma soltanto teorica, in quanto non ha trovato riscontro nella fattispecie concreta: lo stesso CTU si è determinato, infatti, ad escludere, nel caso specifico, la necessità della adozione di particolari misure di sicurezza.

Privo del requisito della “decisività” della prova – richiesto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – è poi il provvedimento di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Torino, del quale, peraltro, non viene riprodotto il contenuto, se non un estratto brevissimo, che non consente di apprezzare quali condotte materiali siano state accertate in sede penale e non considerate dal Giudice di appello.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato ed i ricorrenti condannati alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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