Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22799 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 20/10/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 20/10/2020), n.22799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18001-2018 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI n.

123, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO SPINOSA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SERVICES S.C.p.A., (già UBIS – Unicredit Business

Integrated Solutions S.C.p.A.), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA n. 70

presso lo studio dell’Avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’Avvocato SALVATORE FLORIO e all’Avvocato

FABRIZIO DAVERIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4317/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/12/2017 R.G.N. 9250/2012.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

PREMESSO:

che con sent. n. 4317/2017, depositata il 4 dicembre 2017, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, con la quale il Tribunale della medesima sede aveva respinto il ricorso di B.L. volto all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso con Unicredit Global Information Services (in seguito UBIS – Unicredit Business Integrated Solutions S.C.p.A.) sebbene fosse stato formalmente dipendente della società 2i Iniziative Informatiche S.r.l. e successivamente della Datamat S.p.A. dal 24 settembre 2001 al 31 maggio 2005;

– che la Corte – esaminate nei loro tratti distintivi le discipline succedutesi a regolare la materia nel tempo del rapporto dedotto in giudizio e ammesse le prove testimoniali articolate dalle parti – ha ritenuto, sulla base del complesso delle risultanze istruttorie, che la fattispecie concreta non integrasse un appalto illecito nè ai sensi della L. n. 1369 del 1960, art. 1 nè ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 3 bis;

– che, a sostegno di tale conclusione, la Corte territoriale ha rilevato come l’appaltatrice fosse una società di grandi dimensioni, con 1500 addetti, quotata in borsa, poi acquisita da Finmeccanica, specializzata nella prestazione di servizi informatici e non solo per il settore delle imprese bancarie; come disponesse di adeguato e peculiare know how; come il dipendente della Banca, presente allo svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto, si occupasse sostanzialmente di trasferire le esigenze della Banca stessa ai tecnici dell’appaltatrice e di controllare solo il risultato finale, mentre il coordinamento dell’attività era a cura esclusiva della medesima appaltatrice;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore con unico articolato motivo, cui ha resistito con controricorso Unicredit Services S.C.p.A. (già UBIS – Unicredit Business Integrated Solutions S.C.p.A.);

– che entrambe le parti hanno depositato memoria.

RILEVATO:

che con il motivo dedotto il ricorrente censura la sentenza impugnata: per violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 poichè la Corte territoriale non aveva posto in evidenza le ragioni per le quali dovesse essere disattesa la presunzione legale assoluta di interposizione, di cui al comma 3 di tale disposizione, pur non avendo l’appaltatore impiegato alcun mezzo proprio sull’appalto; per violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 3 nonchè per violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 434 c.p.c., non avendo la Corte tenuto conto della documentazione in atti, prodotta dalla società e non contestata; per violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 3 e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 non avendo la Corte considerato che il compenso veniva commisurato direttamente alle ore di lavoro prestate, ivi comprese le maggiorazioni per straordinario notturno e festivo; per omessa valutazione di documenti prodotti;

– che il ricorrente si duole in particolare: che la Corte di appello non avesse esattamente individuato le regole di diritto da applicarsi al rapporto, con riferimento sia alla L. n. 1369 del 1960, sia al D.Lgs. n. 276 del 2003, e che non avesse chiarito le differenze esistenti fra le due discipline; che – riguardo al rischio economico, la cui mancanza rende di per sè illecito l’appalto D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29 – la Corte fosse incorsa, ritenendo “le modalità di erogazione dei corrispettivi dell’appalto… lecite e compatibili, sia per l’eventualità di una loro pattuizione forfettaria, sia per quella della loro commisurazione al costo giornaliero delle singole risorse umane impiegate”, tanto in errore nella individuazione della regola di diritto, come in malgoverno delle risultanze istruttorie, poichè aveva omesso di indicare la fonte concreta del proprio convincimento e di spiegare come fosse stato nella specie stabilito il corrispettivo del servizio; che avesse trascurato di analizzare vari documenti prodotti, attestanti le modalità dei rapporti contrattuali tra le società, dai quali sarebbe emerso come non fosse determinante il know how di Datamat quanto il tipo di professionalità dei singoli lavoratori; che avesse erroneamente valutato le risultanze delle prove testimoniali in tema di organizzazione e direzione dell’attività e reso una motivazione inficiata da passaggi incoerenti e puramente assertivi;

osservato:

che le censure proposte, da esaminarsi congiuntamente per le plurime e diffuse ragioni di connessione delle une con le altre, non meritano accoglimento, in continuità con quanto già affermato da questa Corte in analoghe vicende con la stessa parte datoriale (Cass. n. 251/2020; n. 6948/2020; n. 14371/2020);

– che invero nell’impugnata sentenza risulta essere stato coerentemente applicato il principio, secondo cui, in tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, l’utilizzazione, da parte dell’appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie (pseudo appalto) vietata dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 1, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore; la sussistenza o meno della modestia di tale apporto (sulla quale riposa una presunzione iuris et de iure) deve essere accertata in concreto dal giudice, alla stregua dell’oggetto e del contenuto intrinseco dell’appalto, con la conseguenza che (nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature da parte dell’appaltante) l’anzidetta presunzione legale assoluta non è configurabile ove risulti un rilevante apporto dell’appaltatore, mediante il conferimento di capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro), know how, software e, in genere, beni immateriali, aventi rilievo preminente nell’economia dell’appalto (cfr., tra le altre, Cass. n. 25064/2013; Cass. n. 16488/2009; Cass. n. 4585/1994);

– che detto criterio assume pregnanza ancora maggiore con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276 del 2003 laddove la descritta presunzione della L. n. 1369 del 1960 – concepita peraltro in un’epoca non ancora pervasa dall’automazione della produzione e dalle tecnologie informatiche – è stata oggetto di abrogazione e “non è più richiesto che l’appaltatore sia titolare dei mezzi di produzione, per cui, anche se impiega macchine ed attrezzature di proprietà dell’appaltante, è possibile provare altrimenti – purchè vi siano apprezzabili indici di autonomia organizzativa – la genuinità dell’appalto… così, mentre in appalti che richiedono l’impiego di importanti mezzi o materiali c.d. “pesanti”, il requisito dell’autonomia organizzativa deve essere calibrato, se non sulla titolarità, quanto meno sull’organizzazione di questi mezzi, negli appalti c.d. “leggeri”, in cui l’attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è sufficiente che in capo all’appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti” (cfr. in termini, da ultimo, Cass. n. 21413/2019);

– che, in realtà, con il motivo di ricorso, sebbene esso sia formulato facendo riferimento a pretese violazioni e false applicazioni di legge, che presupporrebbero una ricostruzione della vicenda storica come esposta nella sentenza impugnata (cfr., tra le molte, Cass. n. 6035/2018; Cass. n. 18715/2016), nella sostanza si invoca esplicitamente ed inammissibilmente una rivalutazione delle risultanze istruttorie, testimoniali e documentali, non a caso diffusamente richiamate, postulando un sindacato di merito chiaramente inibito a questa Corte di legittimità, tanto più nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014 (con affermazione di principi poi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni Unite – cfr. sentenze n. 19881/2014; n. 25008/2014; n. 417/2015 – oltre che dalle Sezioni semplici, principi di cui il ricorso non tiene conto, prospettando anche vizi di insufficiente e incongrua motivazione);

– che il travalicamento nel giudizio di fatto è altresì comprovato dall’improprio riferimento all’art. 116 c.p.c., posto che la violazione di detta disposizione sussiste solo quando il giudice di merito disattenda il principio espresso dalla norma in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero all’opposto valuti secondo il suo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr., fra le molte, Cass. n. 11892/2016);

ritenuto:

conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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